Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di reati edilizi la responsabilità del proprietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti quali l'abitare sul luogo ove si è svolta l'attività illecita di costruzione, la assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione, ed altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice. (fattispecie nella quale la Corte ha affermato la compartecipazione di entrambi i coniugi, comproprietari, alla realizzazione dell'opera abusiva)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 10632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10632 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. NT ZUMBO Consigliere
Dott. Guido DE MAIO Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Carlo GRILO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI FA NO;
2) LO GIUDICE Sebastiana;
avverso la sentenza in data 3.3.2002 della Corte di Appello di Catania. Sentitala relazione fatta dal Consigliere Dr. Guido DE MAIO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Rosario PENNISI di Catania.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 3.5.2002 la Corte di Appello di Catania confermò la sentenza 28.11.2001 del Tribunale di quella città, con la quale Di FA NT e Lo Giudice Sebastiana erano stati condannati ciascuno alla pena di mesi uno di arresto e lire venti milioni di ammenda, oltre demolizione delle opere abusive, perchè ritenuti responsabili dei reati, unificati in continuazione, di cui agli artt.: A) 20 lett. b L. 47/85; B) 2 co.1 e 2, 13 L. 1086/71; C) 4 e 14 L. 1086/71; D) 17, 18 e 20 L. 64/74; E) 17 L. 1086/71; F) 163 D.Lvo 490/99 in relazione all'art. 20 lett. c L. 47/85, acc. in Catania il 29.1.2000 (e relativi alla realizzazione, in violazione delle dette norme, di "un manufatto in muratura con blocchi di cemento vibrocompresso della superficie di circa mq. 40 ad una elevazione fuori terra con il tetto di copertura ancora incompleto").
La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore degli imputati, il quale ha denunciato:
I) Violazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito, "pur implicitamente riconoscendo che non poteva addivenirsi con certezza alla data dell'effettuata costruzione", avevano disatteso la tesi dell'intervenuta prescrizione dei reati affermando "la recenza" della costruzione in base al rilievo "che mai fino al giorno dell'accertamento gli organi preposti al controllo si erano accorti dell'esistenza del manufatto abusivo";
II) violazione dell'art. 530 c.p.p. e difetto di motivazione, perchè "manca del tutto la motivazione in ordine alle soggettive posizioni degli imputati coniugi e con riferimento al ragionamento logico-giuridico seguito ... nell'affermare la responsabilità di entrambi gli imputati", non essendo sufficiente al riguardo "argomentare che gli stessi erano comproprietari del terreno nè essendo legittimo fare riferimento alle dichiarazioni rese dagli imputati nell'immediatezza dell'accertamento, senza l'assistenza di un difensore e, quindi, inutilizzabili processualmente". Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza, dovendosi rilevare, quanto al primo motivo:
a) che gli argomenti che hanno indotto i giudici di merito ad affermare "la recenza" della costruzione sono di indiscutibile persuasività, in quanto basati sulla documentazione fotografica acquisita (da cui risultava, appunto, "la recente fattura dell'opera") sulla "assenza di un pregresso utilizzo della stessa" e sullo stato rustico in cui la costruzione si presentò agli accertatori;
b) che, comunque, al momento dell'accertamento la permanenza dei reati non era ancora cessata, in quanto l'opera non era ancora ultimata ("copertura ancona incompleta"; quanto al secondo motivo, che, anche a voler prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dagli attuali ricorrenti ai verbalizzanti, la responsabilità di entrambi i coniugi doveva essere necessariamente ritenuta non solo sulla base della loro qualità di proprietari, ma altresì sui rilievi della loro convivenza nel luogo della illecita attività di costruzione e della "presenza" di entrambi senza alcuna manifestazione di dissenso: sussistevano, quindi, nella specie indizi gravi, precisi e concordanti (quali, appunto, il rapporto di "coniugio", la fruizione finale dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione e comportamenti positivi e negativi) , sulla cui base deve ritenersi legittima l'affermazione della compartecipazione, anche morale, di entrambi i coniugi alla realizzazione dell'opera abusiva (cfr. Cass. Sez. III, 29.4.1999 n. 5476, Zarbo, rv 214049). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese, nonchè (non essendovi elementi per indurre a ritenere la loro assenza di colpa in ordine alla proposizione di un ricorso di così evidente infondatezza) ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di 500 euro.
La natura originaria della causa di inammissibilità ha impedito una sopravvenuta prescrizione quale che sia.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali e ciascuno di essi al versamento di cinquecento Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 MARZO 2003 .