Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 2
Il rilascio di una concessione edilizia in senso difforme e contrario al piano urbanistico regionale e all'obbligo dei comuni di uniformarvisi, stabilito con legge regionale (nella specie: art. 32, comma secondo, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 aprile 1968, n. 23) costituisce una tipica violazione di legge che può integrare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., nella formulazione introdotta dall'art. 1 della legge 16 aprile 1997, n. 234, se ne derivi, in stretta causalità, un vantaggio patrimoniale per il privato. (Nella specie era stata rilasciata concessione edilizia che consentiva al privato l'edificazione di una volumetria superiore a quella prevista dal piano).
In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che nel giudizio di cassazione, qualora venga riscontrato un vizio di motivazione della sentenza impugnata implicante il rinvio al giudice di merito, e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio in applicazione della causa estintiva della prescrizione quando sia decorso il relativo termine, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato.
Commentario • 1
- 1. Linee guida ANAC ed abuso d’ufficio: principio di legalità e modifiche mediate della fattispecie incriminatriceFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 maggio 2020
Abstract: il codice dei contratti ha previsto che l'ANAC emanasse linee guida destinate a garantire l'attuazione di numerose sue disposizioni. Si è quindi sviluppato nella dottrina amministrativistica e in giurisprudenza un serrato dibattito sulla natura di tali linee guida. Secondo talune opinioni, quelle che tra esse assumono carattere c.d. vincolante hanno il valore e le caratteristiche di veri e propri regolamenti, che possono integrare l'elemento normativo previsto dall'art. 323 c.p. Lo scritto sottopone a critica questa considerazione, riaffermando la differenza esistente tra il concetto di regolamento proprio del diritto amministrativo ed il suo significato nella descrizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 12320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12320 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 9.7.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1078
3. " NI Amari " REGISTRO GENERALE
4. " OL IL " N. 6516/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste nei confronti di CC UM, nato a [...] il [...], e di AN CO, nato a [...] il 1^ aprile 1940;
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 27 giugno 1997, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per prescrizione del reato e trasmissione degli atti al giudice civile competente limitatamente alle statuizioni civili;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Walter AN del foro di Pordenone;
Uditi i difensori Avv. Gianrico Pittaluga del Foro di Roma e l'Avv. Manlio Contento del Foro di Pordenone,
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza del 20 novembre 1995 il tribunale di Pordenone condannava a pena di giustizia condizionalmente sospesa, con il risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile comune di Prata di Pordenone, UM CC ed CO AN, che riconosceva colpevoli del delitto di cui all'art, 323 cpv. c.p. - originariamente contestato come reato ex art. 324 c.p. abrogato - perché, agendo il primo nella qualità di sindaco del comune di Prata di Pordenone in concorso con il sindaco, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurare al concorrente un ingiusto vantaggio patrimoniale - omettendo di rendere noto al consiglio comunale che la volumetria edificabile in 9615 metri cubici, rispetto ai 6175 previsti dal vigente piano di recupero, per un lotto comunale di aree comportava la necessaria variante dello strumento urbanistico a seguito di relativo provvedimento di approvazione dell'organo regionale - rilasciava concessione edilizia per il suddetto lotto, per la edificazione della maggiore e non consentita cubatura, a società controllata da esso AN (cessionaria dell'area comunale da altra società, acquirente del suolo in precedenza e rappresentata dallo stesso AN) e, successivamente, a seguito della mancata esecuzione di opera pubblica, oggetto di convenzione a carico della medesima società quale onere aggiuntivo per il costo del suolo, ometteva, altresì, di azionare la garanzia fideiussoria, prevista in lire centosettanta milioni in caso d'inadempimento del suddetto onere. Rilevava il tribunale che del delitto di abuso continuato ex art. 81 cpv. e 323, cpv. c.p. dovevano, nella specie, ravvisarsi tutti gli elementi costitutivi, dato che la condotta favoritrice perseguente il fine di vantaggio patrimoniale si era realizzata con comportamenti diretti oggettivamente e concretamente al conseguimento di finalità non conformi all'interesse della pubblica amministrazione mediante un uso deviato o distorto dei poteri funzionali del sindaco, consistente nella omessa comunicazione all'organo deliberante della prospettata necessità di variante per l'attribuzione all'area in questione di un maggiore indice di fabbricabilità; nella stipulazione di convenzione di alienazione del suolo nella implicita ammissione della possibilità della maggiore volumetria;
nel rilascio di concessione edilizia secondo il più favorevole parametro e, infine, nel mancato recupero della somma sostitutiva dovuta al comune per la mancata esecuzione della convenuta opera pubblica.
Sulla impugnazione degli imputati la Corte di appello di Trieste, con sentenza deliberata il 27 giugno 1997 e depositata il 23 settembre 1997, assolveva gli stessi dal reato ad essi ascritto perché il fatto non sussiste.
La corte territoriale, pur dando atto che il comportamento del sindaco non era stato "del tutto chiaro e trasparente", sulla prima accusa addebitata al CC (essersi il medesimo adoperato, quale pubblico ufficiale, per fare "lievitare" il numero dei metri cubici edificabili di oltre il cinquanta per cento mediante una condotta non coerente con il dovere di imparzialità, cui il pubblico amministratore è tenuto), riteneva che l'imputato non solo non avrebbe avuto bisogno di attivarsi in modo illecito per fare aumentare la volumetria del lotto, dato che a riguardo il consiglio comunale già aveva deliberato favorevolmente in data 24-11-1981; ma anche che, seppure il sindaco avesse reso noto al consiglio comunale la necessità che l'organo regionale assumeva della variante da apportare per la maggiore volumetria, ciò non avrebbe comportato alcuna conseguenza dato che il consiglio comunale medesimo, comunque, avrebbe verosimilmente riconfermato il proprio indirizzo. Quanto all'altro addebito, circa la mancata escussione della somma depositata a garanzia dell'esecuzione della piazza con titolo fideiussorio, la corte di merito rilevava che anche i sindaci succeduti nella carica al CC avevano divisato di non provvedere, il che non comportava alcun rischio, dato che la fideiussione era rinnovabile ed insuscettibile da svincolo in difetto di assenso della pubblica amministrazione.
La esclusione dell'elemento psicologico del reato, inoltre, il giudice d'appello faceva derivare dalla considerazione per la quale se il CC fosse stato in mala fede, non avrebbe tollerato come sindaco la revoca della concessione rilasciata al AN. In tale situazione, non ritenendosi raggiunta la dimostrazione piena e tranquillante della colpevolezza dei due imputati, la corte triestina ne pronunciava l'assoluzione in conformità al dettato dell'art. 530, 3^ comma, c.p.p. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Trieste, il quale, pure considerando che dopo la pronuncia di secondo grado è intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, della quale implicitamente chiede la declaratoria, denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della impugnata decisione, da questa risultando il denunciato vizio (art.606, 1^ comma, lett. e), c.p.p.).
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, perché il reato è rimasto estinto per intervenuta prescrizione, con il conseguente rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. quanto alle statuizioni ai soli effetti civili, ed alla richiesta deve seguire conforme pronuncia di questo giudice di legittimità, dovendosi ritenere fondata la impugnazione del P.M. ricorrente circa il vizio di motivazione in ordine alla assoluzione sul merito con la formula della insussistenza del fatto.
Premesso che il vizio di motivazione deve essere valutato in rapporto al novellato art. 323 c.p. di cui alla legge n. 234 del 16 - 7 - 1997, entrata in vigore dopo la deliberazione della sentenza impugnata, sicché, al fine di verificare se l'iter argomentativo seguito dal giudice di merito sia stato conforme alle regole della logica e della congruenza, occorre prima stabilire se il caso di specie possa rientrare nella nuova fattispecie di abuso - alla quale è necessario che la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, concretandosi in violazione di legge o di regolamento ovvero nella omissione dell'obbligo di astensione, provochi intenzionalmente ad altri un vantaggio ingiusto di natura patrimoniale - osserva, innanzitutto, questo giudice di legittimità che nella medesima contestazione del reato sono contenuti già gli elementi richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 323 c.p., che ha trasformato il delitto da reato di mera azione in reato di azione e di evento, in cui l'abuso deve essere conforme alle forme tipizzate di condotta specificamente previste. È appena il caso, infatti, di ribadire, quanto alla prima accusa, che il rilascio di una concessione edilizia in senso difforme e contrario al Urb.co Reg.le e all'obbligo dei Comuni di uniformarvisi, stabilito con legge regionale, concreta una tipica violazione di legge (nella specie art. 32 co 2^ L.R. Friuli V. G. 9 - 4 - 68 n. 23), dalla quale discende, in stretta causalità, l'indubbio vantaggio patrimoniale dell'accresciuta potenzialità edificatoria del suolo;
nonché di precisare come la volontaria omissione dell'esercizio di un diritto di credito della pubblica amministrazione cagiona a questa un danno economico e concede al debitore il vantaggio patrimoniale ingiusto di un illecito arricchimento, eventi entrambi direttamente dipendenti da precipua violazione di legge, produttiva per il pubblico funzionario di ipotesi di responsabilità amministrativa patrimoniale nei confronti della pubblica amministrazione stessa.
Il tribunale di Pordenone, nel giudizio di primo grado aveva posto in evidenza che la deliberazione in data 24 novembre 1981 del consiglio comunale di Prata di Pordenone aveva stabilito in mc. La cubatura massima dell'area in questione, coerentemente alle previsioni del Piano Urbanistico Regionale, e che la delibera successiva di rettifica in aumento della suddetta volumetria era stata definita come "delibera interpretativa" in violazione di legge;
era stata adottata a maggioranza e no aveva potuto tener conto della necessità di opportuna variante, quale manifestata dall'organo regionale, siccome non resa nota dal sindaco all'assemblea comunale. La sentenza del tribunale aveva anche evidenziato come il sindaco, piuttosto che porsi come garante degli interessi pubblici - penalizzati non solo dalla mancata esecuzione della piazza, ma anche dall'incompleto pagamento degli immobili - con il suo comportamento omissivo circa l'esercizio dell'azione fideiussoria aveva, invece, perseguito lo scopo precipuo della tutela del patrimonio del AN.
Dalla convergenza "monolitica" di tutti i comportamenti degli imputati, la cui cessazione doveva collocarsi nel mese di giugno dell'anno 1990, il giudice di primo grado ricava la configurazione dell'abuso, nell'interesse privato del AN, nelle forme ambigue, contraddittorie, spesso "illegittime ed antigiuridiche", quali innanzi descritte ed ulteriormente precisate negli elementi elencati alle pagine da 70 a 77 della sentenza.
La motivazione delle sentenza di appello, invece, laddove conclude per la insussistenza del reato senza una disamina completa ed analitica e senza una critica pertinente delle argomentazioni svolte dal tribunale, non spiega assolutamente come possa, in contrario, ritenersi che già dal 24-11-1981 il consiglio comunale si fosse univocamente espresso nel senso che la cubatura consentita dell'area era quella maggiore;
ammette in modo apodittico che, pur se il sindaco avesse informato l'assemblea della necessità della opportuna variante di piano, la deliberazione del consiglio comunale non sarebbe stata di diverso contenuto (il che, comunque, non avrebbe potuto costituire argomento esclusivo di responsabilità, in difetto di accertamento specifico della legittimità della concessione edilizia, quanto alla maggiore volumetria, ovvero della consapevole illegittimità della stessa); giustifica l'omissione del sindaco quanto all'esercizio della garanzia fideiussoria in base al fatto che anche i successivi amministratori sono incorsi in seguito in analoga omissione, secondo la inammissibile considerazione che la mancata eliminazione di una situazione di preesistente danno vale a sanare la illegittimità della pregressa condotta produttiva del danno medesimo.
Di conseguenza, la motivazione viziata, incoerente ed incompleta, esposta dal giudice di appello, non può sorreggere la adottata conclusione di esclusione del reato perché il fatto non sussiste, giacché, nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p., a tal fine sarebbe stato necessario da parte della corte territoriale l'accertamento specifico dell'assenza di una violazione di legge, in rapporto diretto ed intenzionale con il vantaggio economico ingiusto dell'agente o di altri oppure con un danno ingiusto.
Essendo, intanto, intervenuta la causa di estinzione del reato per prescrizione, il suddetto accertamento, nel rilevato vizio di motivazione della sentenza assolutoria nel merito in secondo grado, non è possibile affidare ad un giudizio di rinvio.
Pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità è il principio per il quale, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p., postula che le circostanze idonee ad escludere la esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione, che in proposito deve essere compiuta, appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento. Pertanto, quando le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni - siccome nella specie è avvenuto da parte dei giudici di primo e di secondo grado - il rilevato vizio di motivazione, dato che l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato, comporta la pronuncia della estinzione suddetta, mediante annullamento senza rinvio della impugnata sentenza ai fini penali.
Quanto, invece, alle statuizioni civili, poiché si è accertato che al proscioglimento nel merito non poteva pervenirsi in base alle argomentazioni svolte dal giudice di appello in contrasto con quelle adottate dal giudice di primo grado a sostegno anche della pretesa risarcitoria avanzata dalla costituita parte civile, deve questa Corte suprema annullare sul punto la sentenza di secondo grado e rinviare la decisione a riguardo al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi degli art. 578 e 622 c.p.p., riservata a quella sede la pronuncia sulle spese anche di questo grado.
P.T.M.
annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza limitatamente alle disposizioni che concernono gli interessi civili e rinvia per la decisione su tale punto al giudice civile competente per valore in grado di appello riservando a quella sede anche la pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile in questo grado.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998