Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
In materia di falso, le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi. Ne consegue che rispondono del delitto previsto dall'articolo 481 cod.pen. il professionista che redige le planimetrie e la committente che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele. (Fattispecie relativa a progetto di modifica edilizia da cui emergeva una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2000, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 8.3.2000
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Nunzio Cicchetti " N. 506
Dott. Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
Dott. Sandro Occhionero " N. 34312/99
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da EN NT nata a [...] il [...]; e VE AN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trento il 25.9.1998;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Con sentenza del 25-9-1998 la Corte d'Appello di Trento confermava la sentenza emessa dal Pretore di Trento il 9-1-1998, con la quale EN NT e VE AN erano stati condannati alla pena di lire 800.000 di multa per il reato di cui all'articolo 481 c.p., per aver, nelle rispettive qualità di committente dei lavori la prima e progettista il secondo, presentato domanda al Comune di Trento per essere autorizzati all'effettuazione di opere per il mutamento della destinazione interna relativa all'ultimo piano dello stabile denominato "condominio Regina", allegandovi elaborati tecnici, dai quali emergeva una situazione al piano attico contraria alla realtà effettiva dello stato dei luoghi, tale da indurre il Comune di Trento a rilasciare agli interessati autorizzazione edilizia, concernente interventi per la manutenzione straordinaria. Proponevano ricorso gli imputati sostenendo di aver agito in buona fede, con il solo intento di regolarizzare una situazione già esistente, per la quale sarebbe bastata una semplice comunicazione trattandosi di opere interne, e che quindi dovevano i giudici di merito ritenere la mancanza di dolo. Aggiungevano che in ogni caso il reato non sussiste, in quanto il progetto presentato a corredo della domanda rivolta ad ottenere una licenza edilizia non rientra fra i certificati attestanti fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, a norma dell'articolo 481 c.p. Il VE inoltre sosteneva l'inesistenza del reato, perché la situazione dei luoghi era già perfettamente a conoscenza del Comune. Le censure sono infondate.
Va esaminata per prima la questione sollevata in ordine all'applicabilità al caso in esame della norma contenuta nell'articolo 481 c.p.. Dalla sentenza risulta accertato che, le relazioni grafiche redatte dal VE, e da questi, nella qualità di esercente una professione di pubblica necessità, presentate al Comune al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori, rappresentavano una situazione dei luoghi diversa da quella effettivamente esistente. Ciò basta, per integrare l'elemento oggettivo del reato contestato. Questa Corte infatti ha più volte chiarito che, "le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi " (v. Cass. Sez. 5^ 23.4.1993 n. 0 5298). Da ciò deriva che, rispondono del delitto previsto dall'articolo 481 c.p. il professionista che redige le planimetrie e la committente che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele.
In ordine all'elemento soggettivo del reato, i giudici di merito hanno opportunamente osservato che la volontarietà dell'atto si ricava dall'intento dei due imputati di ottenere un provvedimento della pubblica amministrazione che consenta la regolarizzazione della condizione illegittima esistente. Ed essi hanno prospettato una situazione dei luoghi non veritiera, proprio per rendere possibile l'intento propostosi.
Anche l'osservazione secondo la quale il reato non esisterebbe, perché le tramezze risultavano presso il libro fondiario ed il Catasto, è priva di fondamento, poiché non esclude l'esistenza della difformità fra la planimetria e lo stato dei luoghi, anzi la rende più evidente.
Pertanto, essendo infondate le censure mosse all'impugnata sentenza il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione 5^ sezione penale, rigetta il ricorso proposto da EN NT e VE AN, avverso l'impugnata sentenza e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2000