Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
Stante il principio della unicità del diritto di impugnazione, la valida proposizione di impugnazione da parte del difensore dell'imputato contumace produce l'effetto di consumare il diritto dell'imputato a proporre gravame, a nulla rilevando in contrario l'eventuale invalidità della notifica dell'estratto contumaciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1998, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17/11/1998
1. Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 1173
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 21991/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
AM NC, n. a Chioggia, il 15.5.1934
nonché dal
Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di AM CO
avverso la sentenza in data 11 febbraio 1998 della Corte di appello di Ancona Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Albano. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso dell'imputato e per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del pubblico ministero. Fatto
Con sentenza in data 14 aprile 1994, il Pretore di Isernia dichiarava AM CO colpevole del reato di cui all'art. 570, cpv. n. 2, c.p. (accertato in Isernia. fino al mese di luglio 1992) e lo condannava alla pena di giorni venti di reclusione e lire 250.000 di multa.
Con successiva sentenza in data 5 maggio 1994, il suddetto Pretore dichiarava il AM colpevole di analogo reato, relativo a fatti commessi fino all'ottobre 1991, e lo condannava alla pena di giorni venti di reclusione e lire 600.000 di multa.
Infine, con una terza sentenza, in data 7 novembre 1995, il AM veniva condannato dal Pretore di Isernia alla pena di giorni venticinque di reclusione e lire 700.000 di multa, quale responsabile del reato continuato di cui all'art. 570, cpv. n. 2 c.p., relativamente a fatti commessi, il primo, fino al febbraio 1994, e, il secondo, dall'ottobre 1994 sino alla data della sentenza. Tutti i fatti predetti riguardavano la contestata mancata corresponsione da parte del AM dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di Venezia in favore della moglie e dei figli, con conseguente privazione dei mezzi di sussistenza in danno della moglie RU RO e del figlio minore AM SI. A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Campobasso, riuniti i tre procedimenti, con sentenza in data 11 febbraio 1998, unificati tutti i fatti sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena complessiva in giorni 35 di reclusione, confermando nel resto le sentenza impugnate. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso. Nel ricorso del difensore si denuncia, con un primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, essendo questa stata notificata irritualmente al AM, rimasto contumace, mediante la formalità della consegna al difensore prevista per gli irreperibili, nonostante che l'imputato avesse comunicato il proprio attuale domicilio fin dall'atto di appello.
Con un secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 649 c.p.p., essendo stato l'imputato più volte condannato per lo stesso reato, di natura permanente, di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570, comma secondo, n. 2 c.p., cessato alla data dell'ultima sentenza di primo grado, in data 7 novembre 1995, con la ulteriore conseguenza che anche la pena irrogata complessivamente avrebbe dovuto essere diversamente quantificata. Con un terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 570 c.p. e il difetto di motivazione in punto di sussistenza dello stato di bisogno del soggetto passivo e della capacità economica dell'imputato. Tali censure sono riprese anche nel quarto motivo, sotto l'aspetto della violazione dell'art. 530 c.p.p., in quanto tale norma impone la declaratoria di assoluzione anche in ipotesi di insufficienza di prova.
Con un quinto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 164 e 165 c.p. e il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con un sesto e ultimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 133 c.p. e 59 della legge n. 689 del 1981, per la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, e per la mancata conversione in pena pecuniaria.
Il Procuratore generale ricorrente si duole dell'erronea applicazione della sola pena della reclusione, rilevando che la Corte di merito non ha considerato che la fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 570 c.p., per la quale è prevista congiuntamente la reclusione e la multa, costituisce reato autonomo e non figura circostanziata rispetto a quella del primo comma, sicché non poteva essere operato il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. Inoltre la stessa pena detentiva di giorni trentacinque di reclusione era stata erroneamente determinata per eccesso, in quanto, posta la pena base di giorni venti di reclusione, i due aumenti di giorni cinque di reclusione per ciascun reato satellite avrebbero dovuto condurre al risultato di giorni trenta di reclusione. Diritto
Il ricorso dell'imputato è infondato.
La prima doglianza è inammissibile. Premesso che la irrituale notifica dell'avviso di deposito della sentenza al contumace non può evidentemente produrre alcuna invalidazione della sentenza stessa, trattandosi di formalità successiva al deposito di questa il cui perfezionamento produce effetti solo sulla decorrenza dei termini di impugnazione, nel caso in esame assume rilievo pregiudiziale l'avvenuta proposizione del ricorso da parte del difensore, il che, stante il principio della unicità del diritto di impugnazione, ha determinato l'effetto di consumare anche il diritto dell'imputato a proporre gravame, a nulla rilevando in contrario l'eventuale invalidità della notifica dell'estratto contumaciale (cfr. Cass., sez. II, C.C. 29 settembre 1997, Pollari, rv. 209422). Ad ogni modo risulta dagli atti che la notifica della sentenza di appello non è stata effettuata secondo il rito degli irreperibili, ma a norma dell'art. 161 comma 4 c.p.p., e cioè, in data 14 aprile 1998, mediante consegna al difensore, essendo stato impossibile eseguire la notifica nel domicilio dichiarato di via Locatelli n. 22 di Rovigo e cioè proprio nel luogo indicato nell'atto di appello (v. foglio 22, fronte e retro, del fascicolo di appello).
Quanto al secondo motivo, correttamente la Corte di appello ha osservato che, come si evince dal tenore dei capi di imputazione, i fatti per cui è procedimento sono riferibili a periodi temporali diversi, sicché non può dirsi essere stata realizzata alcuna sovrapposizione tra le varie contestazioni ne, quindi, alcuna violazione dell'art. 649 c.p.p. Anche le doglianze di cui al terzo e quarto motivo di ricorso sono infondate, avendo la Corte di merito osservato che, sulla base delle dichiarazioni della RU, doveva considerarsi dimostrata la indigenza della medesima;
e che non era raggiunta alcuna evidenza circa l'impossibilità del AM di soddisfare, nemmeno in parte, la sua obbligazione, non potendo considerarsi al riguardo indicativi ne' i certificati medici circa le sue condizioni di salute ne' la mancata presentazione da parte dell'imputato di dichiarazioni dei redditi. Si tratta di considerazioni attinenti ad apprezzamenti di fatti che, in quanto adeguatamente svolte ed immuni da vizi logico-giuridici, risultano insindacabili in sede di legittimità.
La censura circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata, avendo la Corte di merito osservato del tutto ragionevolmente che la reiterazione delle condotte criminose non consentiva di concedere il beneficio. Infine, anche la doglianza in punto di determinazione della pena è infondata, atteso che la motivazione espressa al riguardo dalla Corte di appello, che ha sottolineato tra l'altro l'elemento della reiterazione delle condotte criminose, appare, avuto anche riguardo alla modestissima entità della stessa, del tutto adeguata;
e che, quanto alla mancata applicazione di sanzioni sostitutive si tratta di aspetto che, in mancanza di una specifica richiesta di parte, non imponeva alcun obbligo di motivazione.
La sentenza è peraltro erronea in punto di mancata irrogazione della pena della multa, congiuntamente a quella della reclusione, come censurato dal Procuratore generale ricorrente. Infatti, come più volte affermato da questa Suprema Corte, le ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al comma secondo dell'art. 570 c.p. costituiscono fattispecie autonome di reato rispetto a quelle di cui al primo comma del medesimo articolo, sicché non è possibile, a seguito di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., applicare alternativamente la pena della reclusione o della multa, dovendosi sempre applicare la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria (cfr., da ultimo, Sez. VI, 5 gennaio 1998, Coviello, rv. 210050; Cass., sez. VI, 2 marzo 1998, Mingione, rv. 210371). In accoglimento del ricorso del pubblico ministero l'impugnata sentenza va pertanto annullata limitatamente al predetto punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che, sulla base della nuova pena base, dovrà provvedere anche alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione. Al rigetto del ricorso dell'imputato consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulla l'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena congiunta da applicare e dell'aumento da computare a titolo di continuazione.
Rigetta il ricorso di AM CO che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999