Sentenza 20 novembre 2002
Massime • 1
La normativa edilizia applicabile alle violazioni urbanistico-edilizie sino all'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (attualmente fissata al 30 giugno 2003) è quella di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, sia che si riconosca alla previsione di cui all'art. 5 bis della legge 31 dicembre 2001 n. 463, di conversione del decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, efficacia sospensiva del citato D.P.R. n. 380, sia che si affermi il differimento della entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle disposizioni regolamentari e legislative in materia edilizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 20/11/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - N. 02188
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 014367/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IO N. IL 16/12/1947;
avverso SENTENZA del 12/12/2001 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Di Zenzo Carmine che ha concluso: rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. MUFFATTI Antonio (Sondrio). MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione 19.3.2001 del Tribunale di Sondrio, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe recisata, ha ritenuto BE EU responsabile - condannandolo ala pena di giustizia - dei reati previsti dagli artt. 20 c. 1^ lett. c L. 47/1985, 163 DLvo 490/1999, 30 L. 349/1991 (per avere eseguito o commissionato all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio in area soggetta a vincolo - privo di concessione edilizia, autorizzazione ambientale e nulla osta del Parco - opere di sistemazione e di ampliamento di una pista di sci ed una strada con conseguente movimentazione di circa 1700 me di terreno e disboscamento); i Giudici hanno, pure, condannato l'imputato al pagamento, nei confronti dell'Ente Parco dello Stelvio costituito parte civile, a titolo i risarcimento del danno, della somma di lire cinquanta milioni.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato per quanto concerne l'epoca del commesso reato;
- che l'intervento, in quanto non comportante una modificazione del territorio sotto il profilo urbanistico, era da qualificarsi come manutenzione straordinaria e, pertanto, non necessitava di concessione edilizia ne' di autorizzazione ambientale come ritenuto dal Comune con insindacabile determinazione;
che la fattispecie di cui alla L. 47/1985 non ha più rilevanza penale in seguito alla novazione di cui al DPR 380/2001 che è applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., in quanto rimasto in vigore dal 1.1.2002 al 9.1.2002;
- che è estraneo alla commissione dei reati in quanto i lavori per cui è processo sono riferiti alla spa Santa Catarina Impianti della quale non è legale rappresentante;
- che la liquidazione dei danni al Parco dello Stelvio, costituito parte civile, è stata effettuata in violazione dei parametri stabiliti dallo art. 18 L. 349/1986. Il Collegio ritiene che le deduzioni non siano meritevoli di accoglimento per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Per quanto concerne la prima censura, è appena il caso di rilevare come la Corte di appello non abbia preso in considerazione l'epoca degli interventi per cui è processo, tema non sottoposto al suo vaglio, e, di conseguenza, non abbia modificato la originaria contestazione su tale circostanza;
la censura dell'imputato origina da un evidente lapsus calami, che non ha avuto influenza sulla decisione, nella redazione del decreto di citazione per il grado di appello e nella epigrafe della impugnata sentenza.
Relativamente alla seconda censura, deve precisarsi che il richiamo contenuto nell'art. 1 L. 10/1977 alle opere di trasformazione urbanistica, accanto a quelle di trasformazione edilizia, segnala che sono soggette e regime concessorio anche le attività che comportano una modificazione del territorio comunale che non rientrano in quelle edilizie strictu sensu;
di conseguenza richiedono la concessione non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche gli interventi di qualsiasi genere che modificano lo stato materiale e la conformazione del suolo mutando la struttura di una Zona con una alterazione di qualche rilievo ambientale, estetico o funzionale.
Tanto premesso, deve rilevarsi che i Giudici di merito (con motivato accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità) hanno concluso che l'intervento per cui è processo ha comportato la creazione di una strada, il disboscamento di ampie zone, lo spianamento di una scarpata con relativa modifica sostanziale della morfologia e delle caratteristiche di una area rilevante. Avendo come referente tale accertamento fattuale, deve concludersi, in diritto, che le opere, per il loro notevole impatto urbanistico e paesaggistico, necessitavano di previa concessione edilizia ed autorizzazione ambientale di cui l'imputato era privo;
la differente conclusione dei tecnici del Comune, che ha concesso autorizzazione in sanatoria, non è vincolante per l'autorità giudiziaria ne' può essere un elemento per valutare la buona fede dell'imputato (peraltro non invocata nei motivi di ricorso) perché il provvedimento è successivo ai fatti in esame.
Sul problema della normativa edilizia applicabile alla fattispecie in oggetto, si osserva che l'entrata in vigore del T.U. 380/2001, già disposta a sensi dell'art. 138 per il 1.1.2002, è stata differita al 30.6.2002 dalla L. 463/2001 (di conversione con modifiche del DL 411/2001) vigente dal 10.1.2002; successivamente è intervenuta la L.185/2002 che ha spostato il temine dal 30.6.2002 al 30.6.2003.
In tale contesto, deve concludersi che il T.U. 380/2001 è stato legge dello Stato per nove giorni dopo i quali la L. 463/2001 ne ha sospeso l'efficacia (sez. 3^ 20.9.2001 ric. Ameli) o ne ha differito la entrata in vigore (sez. 3^ 4.3.2002 ric. Buselli); la normativa edilizia applicabile dopo il 10.1.2002 e fino all'entrata in vigore del T.U. rimane la L. 47/1985 la cui violazione è stata ascritta all'imputato.
In merito alla addebitabilità dei reati all'attuale ricorrente, deve segnalarsi che la Corte territoriale ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha tratto la ragionevole conclusione che l'BE fosse il committente dei lavori abusivi;
indi i Giudici hanno disatteso e confutato la contraria tesi difensiva con iter argomentativo corretto, completo ed immune da vizi logici o giuridici.
In tale contesto, l'imputato ripropone le stesse censure formulate nell'atto di appello, senza tenere conto della motivazione della gravata sentenza;
inoltre chiede una rinnovata ponderazione degli elementi probatori, diversa da quella correttamente operata dai Giudici di merito, introducendo, in tale modo, problematiche che esulano dai limiti cognitivi della Corte di legittimità. In relazione alla residua censura, si rileva come i Giudici, nella impossibilità di addivenire ad un risarcimento in forma specifica, abbiano monetizzato il danno, avendo come parametro la modificazione dell'assetto paesaggistico, con un criterio equitativo di cui hanno fornito esaustiva e congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003