Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 2
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del "periculum" di cui all'art. 321 cod. proc. pen., la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente nella disponibilità di terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato. (Fattispecie relativa al sequestro delle quote sociali e del patrimonio aziendale di un'impresa edile, in cui è stata esclusa la riconducibilità sostanziale dell'impresa edile, formalmente nella titolarità di un soggetto estraneo al procedimento penale, alle persone degli indagati).
In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo del patrimonio aziendale di un'impresa edile, in cui è stata esclusa la riconducibilità sostanziale dei beni oggetto del sequestro, nella formale disponibilità di terzi estranei al procedimento, alle persone degli indagati).
Commentari • 2
- 1. Sequestro Preventivo: collegamento con il reato e ruolo del terzo estraneo (Cassazione penale n. 1826/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede. L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o …
Leggi di più… - 2. Legittimazione all'impugnazione del sequestro preventivo: spetta esclusivamente al Curatore nella bancarotta fraudolenta (Cassazione penale n. 1826/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 27340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27340 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
2 7340 /08 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/04/2008
SENTENZA
N.1041 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMBROSINI GIANGIULIO PRESIDENTE
1. Dott. DI VIRGINIO ADOLFO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
2. Dott. PAOLONI GIACOMO "T N. 028514/2007
3. Dott. MATERA LINA FT
4. Dott. FIDELBO GIORGIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di nei confronti di:
1) CASCINO BARTOLO N. IL 30/06/1966
avverso ORDINANZA del 31/07/2007
- TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA
sentita la relazione fatta dal Consigliere doin MATERA LINA . lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco M.
Jecovielle, che ha chiests dicherers' dichiararà l'inammissibilité del ricense;
sentito l'ow. Danilo Tips, che ha concluso lapor mammissibili to" del ricaso.
Linahuanc
Caltanisetta, in sede di riesame, ha annullato il decreto emesso dal
GIP presso il Tribunale di Caltanisetta in data 4-7-2007, nella parte in cui ha disposto il sequestro preventivo delle “quote sociali e del patrimonio aziendale” della “impresa edile di AS BA”, e ha disposto la restituzione di tali beni all'avente diritto.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Caltanisetta, denunciando l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321
c.p.p. e 416 bis c.p. Deduce, in particolare, che in materia di misure cautelari reali il controllo del fumus commissi delicti da parte del giudice del riesame va contenuto nella verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Sostiene che, nel caso di specie, il Tribunale ha travalicato tali limiti, procedendo ad una valutazione nel merito degli elementi indiziari prospettati dall'accusa. Aggiunge che il giudice del riesame non ha correttamente valutato il nesso di strumentalità, giustificativo della disposta misura, tra il bene sequestrato e il reato per cui si procede.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che il sequestro preventivo del patrimonio aziendale dell'impresa edile di AS BA è stato disposto dal
GIP in applicazione dell'art. 416 bis comma 7 c.p., il quale impone, nei confronti dei condannati per il delitto di associazione a delinquere a stampo mafioso, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto, o che ne costituiscono l'impiego.
Secondo un principio acquisito in giurisprudenza, oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene -a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato-, purché
Linaator 2 esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Cass. Sez.
3, 6-12-2007 n. 2887; Cass. Sez. 5, 16-6-2007 n. 37033). Ne consegue, in particolare, che nulla si oppone, in teoria, al sequestro 3 di un'intera azienda, allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali (Cass. Sez. 6, 20-6-2001 n. 29797).
La possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente nella disponibilità di terzi estranei al procedimento penale impone, ovviamente, ai fini dell'accertamento della sussistenza del periculum considerato dall'art. 321 c.p.p., una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato; collegamento che, in particolare, può essere desunto da elementi che appaiano indicativi della effettiva disponibilità dei beni da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha premesso che il decreto di sequestro emesso dal GIP si fonda sulle risultanze dell'attività
investigativa relativa a “una serie di imprese che hanno presentato collegamenti operativi con la Immobiliare Orchidea e con la
SI.MA., società facenti capo agli indagati OR, ZZ e
AR e che in connessione con queste avrebbero consentito attività di falsa fatturazione funzionale alle finalità di
finanziamento dell'associazione mafiosa diretta dai fratelli
Rinzivillo", e che in esso si rinvia ai pregressi provvedimenti
Lindrabo 3 cautelari, personali e reali, concernenti il predetto sodalizio, nei quali si evidenziano “le anomalie contabili" che giustificano l'ipotesi che l'impresa di AS BA operasse “per favorire strumentalmente gli scopi dell'associazione mafiosa facente capo ai
Rinzivillo".
Il giudice del riesame, peraltro, ha rilevato che, sulla scorta del materiale indiziario posto a base del provvedimento applicativo della misura cautelare (e, in particolare, della nota redatta dal
Nucleo Polizia Tributaria della G.d.F. di Caltanisetta in data 12-6-
2007), è possibile riferire all'impresa edile di AS BA un unico rapporto di subappalto intercorso, negli anni, con le plurime società riconducibili agli odierni indagati;
e che, pertanto, non appare logicamente sostenibile, come ha fatto il GIP, che la predetta ditta fosse “stabilmente impegnata nella gestione di lavori in subappalto e nella emissione di fatture per lavori fittiziamente eseguiti". In considerazione della occasionalità del rapporto contrattuale oggetto di attenzione investigativa, pertanto, il
Tribunale ha ritenuto non sussistere il fumus giustificativo del provvedimento di sequestro, individuato dal GIP nella "serie di stabili interconnessioni operative tra società facenti capo ai coindagati del reato di cui all'art. 416 bis c.p., in particolare gravati dall'accusa di avere utilizzato le proprie aziende quale strumento per realizzazione di utili da destinare la 23
all'organizzazione mafiosa cosa nostra alla quale facevano capo";
e ha quindi concluso per la mancanza di elementi idonei a suffragare con la dovuta gravità indiziaria la tesi accusatoria volta a sostenere la riconducibilità sostanziale della impresa edile sequestrata, formalmente nella titolarità di un soggetto estraneo al procedimento penale, alle persone degli indagati.
Il giudice del riesame, pertanto, ha dato conto, con una motivazione non meramente apparente, della insussistenza di un
Lonductive
4 collegamento dell'azienda del AS al reato per cui si procede, idoneo a giustificare la misura cautelare adottata dal GIP, pervenendo a conclusioni del tutto corrette sul piano giuridico, alla luce dei principi di diritto innanzi enunciati.
Ciò posto, si osserva che le doglianze mosse dal ricorrente, attraverso l'apparente denuncia di violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in inammissibili censure di merito in ordine all'apprezzamento espresso dal Tribunale circa la sussistenza del nesso di strumentalità giustificativo del disposto sequestro.
L'ulteriore deduzione, secondo cui il giudice del riesame avrebbe travalicato i limiti dei poteri di controllo riservatigli dalla legge in relazione al fumus commissi delicti, è manifestamente infondata. Il
Tribunale, infatti, non è affatto entrato nel merito della fondatezza della pretesa punitiva, essendo evidente che il riferimento alla
"gravità indiziaria", contenuto nell'impugnata ordinanza, riguarda esclusivamente "la riconducibilità" dei beni sequestrati “alle persone degli indagati" e attiene, quindi, alla verifica della sussistenza del periculum rilevante ai fini dell'adozione del sequestro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 16-4-2008
Il Consigliere estensore Il Presidente き их Line noted
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggl - 4 LUG 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
Succe
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