Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 27340
CASS
Sentenza 16 aprile 2008

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Massime2

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del "periculum" di cui all'art. 321 cod. proc. pen., la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente nella disponibilità di terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato. (Fattispecie relativa al sequestro delle quote sociali e del patrimonio aziendale di un'impresa edile, in cui è stata esclusa la riconducibilità sostanziale dell'impresa edile, formalmente nella titolarità di un soggetto estraneo al procedimento penale, alle persone degli indagati).

In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo del patrimonio aziendale di un'impresa edile, in cui è stata esclusa la riconducibilità sostanziale dei beni oggetto del sequestro, nella formale disponibilità di terzi estranei al procedimento, alle persone degli indagati).

Commentari2

  • 1Sequestro Preventivo: collegamento con il reato e ruolo del terzo estraneo (Cassazione penale n. 1826/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024

    1. La massima Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede. L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o …

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  • 2Legittimazione all'impugnazione del sequestro preventivo: spetta esclusivamente al Curatore nella bancarotta fraudolenta (Cassazione penale n. 1826/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024

    1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 27340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27340
Data del deposito : 16 aprile 2008

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