Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 1
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie. Pertanto l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2006, n. 33873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33873 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 394
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 43603/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI ET, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 21.10.2005 dal Tribunale di Ancona;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito il difensore dell'indagata, avv. Cipriani Guido, in sostituzione dell'avv. Tanoni Paolo, che ha insistito nel ricorso. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 21.10.2005 il Tribunale di Ancona, in sede di riesame, ha confermato il decreto del 28.9.2005 con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di stampi per riproduzione di articoli religiosi (rosari, crociere e grani) rinvenuti presso la ditta "Creazioni CO" di CO CO, sostanzialmente identici a quelli creati e prodotti dalla EL s.r.l. di SA EL, con sede in S. Maria Maddalena (RO), registrati presso il Servizio per il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali (recte della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Il CO si era dichiarato mero possessore degli stampi, che appartenevano alla proprietà della s.r.l. L.A.L. di Loreto (AN), la quale commercializzava articoli religiosi prodotti con gli stampi anzidetti.
Il Tribunale ha ravvisato il fumus del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1, lett. a), giacché la predetta società
L.A.L. commercializzava articoli religiosi prodotti con stampi coperti da regolare copyright a favore di TO EL, il quale aveva registrato i relativi modelli in data 26.7.2002. Prendendo in considerazione le documentazioni e le argomentazioni sviluppate in una memoria difensiva, il giudice del riesame ha altresì osservato che la registrazione dell'opera ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 103, faceva fede sino a prova contarla, non solo della esistenza dell'opera e della sua provenienza da EL TO, ma anche della "merilevolezza" dell'opera, cosicché, fermi restando i rimedi esperibili in sede civile, la verifica della validità del copyright esulava dai poteri del giudice penale della cautela, implicando un giudizio di merito.
Ha aggiunto infine che, trattandosi di stampi funzionali alla produzione degli articoli religiosi, esistevano i requisiti per il loro sequestro preventivo, sia perché configuravano corpi di reato suscettibili di confisca (art. 321 c.p.p., comma 2), sia perché la loro libera disponibilità poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato (art. 321 c.p.p., comma 1).
2 - Il difensore di ET OR, nella sua qualità di legale rappresentante della s.r.l. L.A.L., proprietaria degli stampi sequestrati, ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo un articolato motivo per inosservanza o erronea applicazione degli artt.1, 2 e 321 c.p.p.. Premette che sugli stessi stampi e su articoli religiosi (rosari, crociere e grani) era intervenuto sequestro probatorio in relazione ai reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1 e 2 e all'art. 517 c.p.; che il Tribunale del riesame di Ancona, con ordinanza del 20.9.2005, aveva annullato il sequestro degli stampi per insussistenza di specifiche esigenze investigative, confermando invece il sequestro degli articoli religiosi, in quanto necessario per eseguire perizia sulla loro possibile contraffazione;
che il Pubblico Ministero, invece di restituire gli stampi, li aveva sottoposti a sequestro preventivo d'urgenza in data 22.9.2005; che il G.I.P. competente non aveva convalidato il sequestro per difetto del requisito della urgenza, ma aveva peraltro disposto il sequestro preventivo col succitato provvedimento del 28.9.2005, poi impugnato davanti al Tribunale del riesame.
Tanto premesso, il difensore sostiene in sintesi che il giudice del riesame ha abdicato al dovere impostogli dagli artt. 1 e 2 c.p.p., di risolvere ogni questione (di natura civile, amministrativa o penale) che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è investito. Perciò, in ragione del suo potere-dovere, il giudice doveva farsi carico di valutare la prova contraria offerta dal difensore dell'istante, volta a dimostrare che gli stampi sequestrati non erano protetti dalla legge sul diritto d'autore, in quanto privi dei necessari requisiti della novità e creatività. Infatti - secondo il ricorrente - benché registrati ex L. n. 633 del 1941, art. 103, gli stampi non possedevano i predetti requisiti, come dimostravano le dichiarazioni rilasciate da numerose ditte che attestavano di aver prodotto gli stessi articoli religiosi da molto tempo.
2.1 - In data 29.3.2006 il difensore ha presentato una memoria aggiuntiva, nella quale fa presente che questa terza sezione della Corte, con sentenza del 10.2.2006 ha annullato con rinvio l'ordinanza 20.9.2005 del Tribunale del riesame, nella parte in cui aveva confermato il sequestro probatorio degli articoli religiosi e ritenuto la sussistenza del fumus dei reati contestati, senza realmente esaminare le argomentazioni contrarie formulate dal difensore. Aggiunge infine il difensore che il Tribunale anconetano del riesame, in sede di rinvio, con ordinanza del 7.3.2006, ha dichiarato inammissibile il proposto gravame contro il sequestro probatorio per difetto di interesse, atteso che il vincolo era stato convertito a fini preventivi con il decreto emesso dal G.I.P. in data 28.9.2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è fondato.
Già la Corte costituzionale con la sentenza n. 48/1994 in tema di misure cautelari reali ha affermato che "il controllo che il giudice è chiamato a operare è tutt'altro che burocratico, dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura", precisando che "neppure è a dirsi che il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede".
Sulla scia di queste importanti affermazioni, le Sezioni unite di questa Corte hanno meglio definito il potere del giudice che, in tema di sequestro probatorio o preventivo, è chiamato a stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal pubblico ministero: il giudice, nel compiere il controllo di legalità che gli spetta, non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, ma, senza spingersi sino a una verifica in concreto della sua fondatezza, deve valutare se gli elementi di fatto rappresentati consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica, "tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Sez. Un. n. 23 del 20.11.1996, dep. 29.1.1997, Bassi, rv. 206657). Nonostante queste autorevoli indicazioni alcuni giudici cautelari interpretano in modo burocratico la verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, che rinviano in sostanza al giudice del merito, abdicando cosi al loro compito di accertare l'esistenza di tutti i presupposti di legittimità del sequestro. Al riguardo si deve sottolineare che l'unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice del merito è che il primo non ha poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma tuttavia conserva in pieno il potere di valutare in punto di diritto se sulla base delle prospettazioni hic et inde dedotte ricorra il reato contestato. Si tratta di una valutazione provvisoria dettata dalla urgenza, che dovrà essere approfondita dal giudice di merito dopo il compimento della istruzione probatoria, ma che deve essere reale, al fine di evitare che il controllo di garanzia del giudice sia vanificato, lasciando così al solo Pubblico Ministero il potere di espropriare unilateralmente, sia pure non a tempo indeterminato, diritti patrimoniali garantiti dalla Costituzione.
A ben vedere, è proprio la formula della "astratta configurabilità" del reato che è foriera di equivoci o comunque si presta a fraintendimenti. Invero, la configurabilità del reato deve essere verificata "astraendo" non già - come spesso si intende - dalla concreta rappresentazione dei fatti allo stato degli atti, ma solo dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni delle prove.
4 - Nel caso di specie il giudice del riesame è appunto incorso in un simile fraintendimento in ordine alla verifica del fumus delicti. Allo stato degli atti risultava che i modelli industriali dei rosari, delle crociere e dei grani commercializzati dalla società L.A.L. erano stati registrati da SA EL sin dal 26.7.2002 presso il competente Ufficio della proprietà letteraria, artististica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 103. Dalle documentazioni difensive risultava però anche che molte ditte del settore avevano prodotto da molti anni articoli religiosi identici o simili a quelli dei modelli registrati da SA EL. Davanti a queste risultanze processuali e a fronte delle argomentazioni difensive che contestavano la novità e creatività dei modelli registrati dal EL, il giudice cautelare avrebbe dovuto risolvere il problema prospettatogli, senza rinviarlo alla fase di merito, giacché solo accertando positivamente il carattere di creatività e novità dei modelli iscritti nell'apposito registro di pubblicità avrebbe potuto verificare la configurabilità del reato ipotizzato, vale a dire l'abusiva riproduzione e commercializzazione di un'opera protetta dalla L. n. 633 del 1941. Invero, la registrazione di cui al citato art. 103 ha natura dichiarativa e non costitutiva, e configura una presunzione iuris tantum della esistenza dell'opera registrata e della sua provenienza dall'autore indicato nello stesso registro (comma 5). Contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, non presuppone invece alcuna delibazione di "meritevolezza" dell'opera da parte dell'Ufficio competente, posto che questo non compie alcuna valutazione ne' della creatività (richiesta espressamente dalla L. n. 633 del 1941, art. 1) ne' della novità dell'opera.
Per questa ragione, alla luce dei principi su esposti, incombevava al giudice cautelare verificare in via interinale (e quindi senza pregiudizio del giudizio di merito finale) se i modelli industriali registrati dal EL possedevano quei requisiti di novità e creatività richiesti per la protezione, al fine di accertare - con giudizio consequenziale - se la commercializzazione degli articoli religiosi contestata alla titolare della società L.A.L. avesse carattere abusivo e integrasse perciò il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171. Se il giudice cautelare rinvia questo compito al giudice del merito, e tuttavia conferma il sequestro preventivo, abdica al suo potere-dovere di cognizione, stabilito dall'art. 2 c.p.p., e al suo ruolo di garanzia, imposto dagli artt. 321 e 324 c.p.p., finendo così per rimettere sostanzialmente alla determinazione insindacabile del pubblico ministero l'imposizione del vincolo cautelare.
In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata per violazione delle norme suddette, con rinvio per nuovo esame al giudice a qua, che si atterrà ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2006