Sentenza 23 marzo 2011
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo di bene intestato a terzo estraneo al reato per il quale si procede, incombe al P.M. l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, e consentano di ritenere che il terzo abbia accettato la titolarità apparente del bene al solo fine di conservarne l'acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il pericolo della confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2011, n. 17287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17287 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 23/03/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 691
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 23/03/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RI nata il [...];
avverso l'ordinanza del 20/10/2010 del Tribunale di Bologna;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Maisano Francesco che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
p.
1. Con ordinanza del 20/10/2010, il Tribunale di Bologna confermava parzialmente l'ordinanza con la quale in data 16/09/2010, il g.i.p. del tribunale della medesima città aveva ordinato, L. n.306 del 1992, ex art. 12 sexies, a carico di ON AL -
convivente di TT SI indagato del reato di usura - il sequestro preventivo di denaro e beni immobili.
p.
2. Avverso la suddetta ordinanza, la TO, nella sua qualità di terza proprietaria non indagata, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. INSUSSISTENZA DEL FUMUS DELICTI: sostiene la ricorrente che il tribunale, ricorrendo a mere clausole di stile si era sottratto ad ogni seria verifica circa la sussistenza del fumus commissi delicti in capo al TT. Infatti, la difesa aveva dimostrato l'inconsistenza delle dichiarazioni accusatorie della pretesa parte offesa, unica fonte di prova;
2. Violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies per avere il Tribunale motivato in modo apparente in ordine alla mancanza di disponibilità di denaro lecito per l'acquisto degli immobili negli anni 2001 e 2003 (periodo antecedente alla data del presunto reato commesso nel 2008), immobili che erano, infatti, stati acquistati con denaro di proprietà di TT LA, madre di TT SI. Essa ricorrente, poi, aveva una propria fonte di reddito come dimostrato dal fatto che si era avvalsa del ed condono tombale ex L. n. 289 del 2002 proprio per sanare una "situazione di fortemente probabile dissimulazione di redditi effettivi". Il tribunale, poi, non aveva considerato che la sproporzione tra beni acquistati e redditi andava valutata nel momento dei singoli acquisiti e non certo al momento delle misure cautelari. Il tribunale infine, non aveva spiegato le ragioni per cui non aveva ordinato la restituzione della somma di Euro 33.004,10 provento di un risarcimento danni ottenuto a seguito di un intervento chirurgico non effettuato con successo. Con memoria datata 3/03/2011, la ricorrente oltre che ribadire quanto già dedotto, ha allegato un "fatto sopravvenuto nelle more della pendenza del ricorso". DIRITTO
p.
3. Insussistenza del fumus delicti: la doglianza non ha fondamento per la semplice ragione che, com'è scritto nell'impugnata ordinanza, con riguardo al delitto di usura continuata che è contestato al TT, "nei suoi confronti sono stati ritenuti sussistenti dal G.I.P. del Tribunale di Bologna gravi indizi di colpevolezza che sono stati desunti, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla p.o., dalle operazioni captative debitamente autorizzate, da quanto è stato constatato direttamente dagli operanti, dalla documentazione rinvenuta e sequestrata, dall'entità dei tassi di interesse praticati al Cammarota che è stata calcolata dagli operanti e, infine, dal suo verbale di arresto nella flagranza del delitto. La gravità indiziaria è ampiamente illustrata nell'ordinanza con la quale è stata applicata al Mn la misura della custodia domestica". Non è vero, quindi, che l'unica fonte di prova è rappresentata dalle dichiarazioni della parte offesa come pure la ricorrente continua ad insistere nella memoria datata 3/03/2011. Violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies: La ricorrente agisce nella sua qualità di terza proprietaria dei beni sequestrati. In punto di fatto va precisato che la ricorrente, ha proposto il ricorso solo ed esclusivamente in relazione al sequestro che ha colpito i seguenti beni:
- due appartamenti acquistati negli 2001 e 2003;
- somma di denaro pari ad Euro 33.004,10 provento di un risarcimento danni.
In punto di diritto, in ordine al sequestro preventivo disposto a carico di un terzo estraneo al reato per cui si procede, vanno rammentati i seguenti principi di diritto:
- incombe alla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al soggetto indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, così come spetta al giudice della cautela esplicare poi le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio;
- il ricorso per cassazione può essere proposto solo ed esclusivamente per violazioni di legge ex art. 325 c.p.p. sicché il vizio di motivazione, secondo il pacifico l'indirizzo giurisprudenziale (SSUU 25080/2003 riv 224611 - SSUU 5876/2004 riv 226710 - SSUU 25932/2008 riv 239692 - Cass. 19598/2010 riv 247514) può essere dedotto in soli due casi: a) quando la motivazione manchi del tutto (ed mancanza grafica della motivazione); b) quando la motivazione, pur presente graficamente, sia apparente. Con tale sintagma ("motivazione apparente"), la giurisprudenza di questa Corte intende quella motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La ricorrente, poi, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del requisito della pertinenzialità e del fatto che, secondo quanto stabilito dalla sentenza a SSUU n 920/2004, Montella, la sproporzione dev'essere intesa "non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti". In ordine a queste due ultime osservazioni va rilevato quanto segue. Il requisito della pertinenzialità, in relazione al sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies legge cit. è stato escluso proprio dalle citate SSUU che, in proposito, osservarono "che il legislatore, nell'individuale i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato".
Quanto all'ulteriore requisito della valutazione della sproporzione, la doglianza è fuorviante. In proposito va, infatti, rilevato che il suddetto principio è stato enunciato dalle SSUU nei casi in cui i beni sequestrati siano intestati formalmente all'indagato. In tale ipotesi, è chiaro che costui, può ben difendersi eccependo, appunto, che, nel momento in cui aveva acquistato i beni sequestrati egli aveva una lecita disponibilità economica tale da consentire l'acquisito di quel singolo bene.
La questione, però, si pone, con tutta evidenza, in termini del tutto diversi ove ad essere colpito dal sequestro è un terzo. In tal caso, l'onere probatorio dell'accusa consiste unicamente nel dimostrare, anche e soprattutto attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che quei beni, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell'indagato "a qualsiasi titolo". A sua volta il terzo, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio ha tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà.
È chiaro, quindi, che il procedimento ruota solo ed esclusivamente intorno al suddetto onere probatorio, sicché sarebbe del tutto incongruo che il terzo facesse valere un'eccezione che riguarda l'indagato e che solo costui potrebbe far valere. In altri termini proprio perché il terzo sostiene di essere lui il vero ed esclusivo proprietario del bene sequestrato (che, quindi, ha acquistato lecitamente), sarebbe una contraddizione in termini se facesse valere un'eccezione che presuppone: a) la contestazione di uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies cit;
b) la prova - a carico dell'indagato - della legittima provenienza del suddetto bene. Pertanto, nel caso in cui il sequestro colpisca un bene di un terzo:
- l'accusa non riesce a dare la prova che il bene è nella disponibilità dell'indagato: il bene va restituito al terzo;
- l'accusa riesce a dare la prova che il bene è intestato fittiziamente al terzo essendo in realtà nella disponibilità dell'indagato: in tal caso, il bene è sequestrato;
- ogni altra questione attinente alla pertinenzialità o sproporzione rispetto al patrimonio, è estranea alla problematica che, lo si ripete, ruota solo ed esclusivamente intorno alla prova - spettante all'accusa - che il bene, nonostante sia intestato formalmente al terzo, sia nella disponibilità dell'indagato.
Tanto precisato in via di diritto, il thema decidendum si riduce, quindi, nello stabilire se il tribunale abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Immobili: in relazione agli immobili acquistati negli anni 2001 e 2003, la TO aveva dedotto che: a) aveva ottenuto il denaro necessario all'acquisto da TT LA, madre del proprio convivente nonché indagato TT SI;
b) aveva una propria disponibilità economica. Il tribunale, in ordine all'allegazione sub a), l'ha disattesa, con la seguente motivazione:
"a suffragio di tale tesi non è stato allegato alcun elemento da cui evincere che la TT abbia consegnato alla TO le predette somme danaro, non essendo stati prodotti estratti conto o quant'altro atto a comprovare una tale circostanza. Inoltre risulta non credibile che la TT si sia determinata ad effettuare le allegate donazioni di danaro per l'affetto che la univa alla "nuora" in quanto madre dei suoi due nipoti. Non si comprende per quale motivo la TT avrebbe dovuto finanziare la TO per l'acquisto di immobili e non abbia, invece, vincolato un siffatto finanziamento all'intestazione dei cespiti a favore dei nipoti". In ordine all'allegazione sub b), il tribunale ha replicato: "la difesa non ha fornito alcuna prova del fatto che la TO, convivente del TT, in prossimità degli acquisti avesse un'attività lavorativa o comunque altra fonte di reddito tale da giustificare una disponibilità di somme di danaro così ingenti da investire nel settore immobiliare. La donna risulta, infatti, non avere in sostanza svolto alcuna attività, quale lavoratrice dipendente sin dal 1999. Peraltro, dalla documentazione prodotta relativa alla pratica di condono afferente i redditi non dichiarati e le imposte non corrisposte negli anni 1997 - 2002 non emergono quali fossero i suoi redditi negli indicati anni ad eccezione che per l'anno 1999 ove alla voce importo dei ricavi e compensi è indicata la cifra di Euro 47.078,00. Pertanto, non si può che ribadire quanto innanzi esposto in merito all'appartenenza al TT dei beni di cui si tratta". In questa sede, la ricorrente ha ribattuto sostenendo che la suddetta motivazione sarebbe illogica, contraddittoria e carente.
Sennonché si deve replicare richiamando il principio enunciato dall'art. 325 c.p.p. secondo il quale possono essere dedotti solo violazioni di legge. E, nel caso di specie, è del tutto evidente che non ci si trova affatto davanti ad un caso di motivazione mancante o apparente, avendo il tribunale ampiamente confutato entrambi gli argomenti difensivi allegati dalla ricorrente.
Il Tribunale, quindi, ha concluso che le risorse economiche con le quali la ricorrente aveva acquistato gli immobili in questione, in realtà, provenivano dal TT SI sicché "la TO non è altro che la mera intestataria fittizia dei beni di cui si è dato conto di cui il vero proprietario è il compagno TT
SI".
In altri conclusivi termini, la doglianza in ordine agli immobili, nei termini in cui è stato proposta, va ritenuta infondata atteso che la ricorrente, lungi dal denunciare violazioni di legge, lamenta, a ben vedere, pretese contraddittorietà della motivazione e/o omissioni in ordine alla documentazioni prodotta, ossia vizi che non possono trovare accoglimento in questa sede.
Pertanto essendosi il Tribunale attenuto ai principi di diritto che governano la subiecta materia in tema di distribuzione dell'onere probatorio e della prova in ordine all'intestazione fittizia in capo alla ricorrente dei beni sequestrati, desunta legittimamente, da presunzioni gravi, precise e concordanti (la TO era convivente del TT all'epoca degli acquisti immobiliari - non aveva alcun reddito tale da giustificare i suddetti acquisiti - le allegazioni difensive sono state motivatamente disattese), il ricorso va respinto. Denaro: la censura, sul punto, è fondata. Infatti, il tribunale, sul punto, oltre che tacere del tutto, si è limitato ad affermare che "riguardo, invece, l'ulteriore liquidità depositata sui c/c intestati all'appellante dev'essere mantenuto il sequestro valendo anche per tali somme le stesse ragioni già esposte per negare la restituzione alla TO degli immobili di cui risulta essere la fittizia proprietaria". La suddetta motivazione deve ritenersi apparente in quanto non spiega le ragioni per le quali una somma pur cospicua che la ricorrente sostiene avere dimostrato essere di sua sicura proprietà, dovrebbe essere sequestrata. Quanto infine al fatto sopravvenuto di cui alla memoria 3/03/2011, è appena il caso di rilevare che si tratta di una valutazione di merito preclusa a questa Corte e che la ricorrente potrà, in ipotesi, far valere ex art. 321 c.p.p., comma 3 avanti i giudici di merito.
P.Q.M.
ANNULLA
L'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della somma di Euro 33.004,10 con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame sul punto
RIGETTA
il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011