Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2006, n. 40189
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Sentenza 27 settembre 2006

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In materia edilizia, nell'ipotesi in cui un intervento realizzato a seguito di denuncia di inizio attività (DIA) non sia giuridicamente riconducibile a tale regime, per carenza dei requisiti previsti, i lavori vanno considerati abusivi con configurabilità del reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, attesa la non rilevanza della intervenuta presentazione della DIA e dell'eventuale decorso del termine assegnato alla P.A. per l'adozione dei provvedimenti inibitori.

L'attività di demolizione e ricostruzione di un manufatto abusivo preesistente non può essere considerata quale ristrutturazione, costituendo al contrario una riattivazione dell'attività illecita originaria e configurandosi in tal caso il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato come sulla configurabilità del reato non incida l'avvenuta presentazione di una domanda di condono edilizio il cui procedimento non si sia ancora concluso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2006, n. 40189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40189
    Data del deposito : 27 settembre 2006

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