Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3574 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
" DI POL O II LIANO3574/02 REPUBBLICA ITALIANA * IN NO DICASSAZIONE LA CORTES Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA INTELLETTUALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 14671/99 - Cron.8460 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Rep. 919 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.03/10/01 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti €1.55 SE N T ENZA 1-2 MAR sul ricorso proposto da: IL CANOELLERE CINCI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ZAPPULLA, difesa dall'avvocato MANRICO MARTELLONI, giusta delega in atti;
- ricorrente 1000 CANCELLERIA
contro
SI AR IDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALVATORE DI GIACOMO 66, presso lo studio DG719253 dell'avvocato la difendePARIS CARRETTA, che unitamente all'avvocato ANTONIO SARANDRIA, giusta 2001 delega in atti;
1303 controricorrente༣ -1- 1 ↑ avverso la sentenza n. 1429/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 26/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Paris CARRETTA difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo motivo. 2 -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv.Maria Ida Clausi chiedeva ed otteneva dal Pretore di Firenze, in data 4 settembre 1994, decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti di TE NC per lire 3.078.358 a titolo di "saldo" di prestazioni professionali, giusta liquidazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine. L'ingiunta proponeva opposizione sostenendo di avere estinto ogni suo debito avendo già corrisposto all'avv. Clausi, che gliene aveva rilasciato quietanza, lire 3.236.000. Deduceva, inoltre, che gli onorari erano dovuti per la metà, in quanto all'epoca della prestazione l'avv.Clausi era ancora procuratore legale e che nulla era dovuto per attività stragiudiziale non avendone la cliente tratto alcuna utilità, Con sentenza 21 maggio 1997 il Pretore accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di causa. Con sentenza 2 maggio 1999 il Tribunale di Firenze, accogliendo in parte l'appello proposto dall'avv.Clausi, in parziale riforma della decisione del Pretore - che confermava nel capo relativo alla revoca del decreto ingiuntivo, in quanto la stessa appellante aveva riconosciuto di avere per mera disattenzione applicato nella parcella gli onorari di avvocato, anziché quelli di procuratore condannava la NC a pagare all'avv. Clausi la somma di lire 1.362.260, oltre IVA e CAP, nonchè lire 83.400 per tassa Consiglio dell'Ordine, oltre che a restituire quanto nel frattempo versato dall'avv.Clausi (e cioè lire 3.118.000 oltre interessi di legge) in esecuzione della sentenza del Pretore. Contro la sentenza la NC ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Ha resistito al gravame l'avv.Clausi con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE i n 3 I - Col primo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per violazione di legge (artt.273 e 297 cod.civ; artt.2 e 4 del III criterio D.M.24 novembre 1990 n.392) e vizi di motivazione deducendo che l'indicazione, contenuta nella notula presentata dall'avv. Clausi al Consiglio dell'Ordine, del valore delle pratiche svolte (rispettivamente di recupero di un credito del valore di 5.000.000 e di opposizione a precetto del valore di 6.296.470), equivaleva a confessione stragiudiziale da parte del professionista, con la conseguenza che la prima si doveva ritenere saldata con il già avvenuto pagamento da parte della ricorrente di lire 3.236.000, mentre la seconda doveva essere ritenuta di scarsa importanza con applicazione da parte del giudicante dello scaglione tariffario per pratiche valore fino a 10 milioni. Inolte, secondo la ricorrente, la sentenza non aveva tenuto conto che l'onere di provare l'entità del credito azionato incombeva sul professionista che non l'aveva assolto, ed aveva erroneamente considerato come prova la transazione (facente riferimento a cambiali per 25 milioni), senza considerare che tale atto non era prodotto, ma soltanto allegato alla notula presentata al Consiglio dell'Ordine, in cui era stato qualificato come semplice conciliazione del valore di 6.000.000. La censura va disattesa. La sentenza ha considerato non soltanto il valore del precetto, della cui esecuzione l'avv.Clausi si era occupato (attestato sui sei milioni e mezzo), ma anche il valore complessivo dell'intera pratica quale risultava dalla documentazione prodotta in giudizio, osservando che dall'atto transattivo 8 maggio 1982 prodotto dal professionista risultava che la controparte della NC aveva rinunciato ad un credito di 25 milioni portato da cambiali. La sentenza ha, cioè, tenuto correttamente conto non delle singole prestazioni, indicate in sede di notula al Consiglio dell'Ordine, ma dell'intera pratica curata dal professionista richiamando specificamente il documento 12 di parte opposta, consistente nell'atto di transazione prodotto in giudizio ed erroneamente trascurato dal primo giudice. L'espresso riferimento alla “produzione” dell'atto riferimento non specificamente censurato dalla ricorrente, che si è limitata a richiamare la mancata allegazione di esso al Consiglio dell'Ordine svuota di contenuto sia i rilievi sulla - mancanza di prova del credito. essendo questo risultato in giudizio documentalmente dimostrato, sia i rilievi sul preteso valore confessorio della notula al predetto Organo, le cui indicazioni, meramente indicative delle prestazioni, sono state correttamente valutate dal giudicante in relazione al valore complessivo della pratica quale risultante dalla documentazione prodotta in causa. 1II Col secondo motivo si lamentano plurime violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 189, 352, 359, 112 cod.proc.civ. per avere la sentenza condannato la ricorrente alla restituzione delle somme pagate dall'avv.Causi "per compulsum", e cioè lire 3.118.000, oltre interessi e rivalutazione, senza considerare che tali somme erano state richieste per la prima volta soltanto con la comparsa conclusionale d'appello. Anche tale censura va disattesa. La richiesta di restituzione di quanto versato dall'avv.Clausi alla NC per effetto della sentenza di primo grado, è stata correttamente presa in considerazione dal giudice d'appello, dovendosi tale richiesta ritenere compresa nella originaria domanda sia per la stretta connessione con l'oggetto della causa, vertente proprio sulla spettanza al professionista di tali somme, sia perché l'avv. Clausi, con l'atto di appello (peraltro reiterato dopo l'eseguito pagamento) aveva domandato - tra l'altro - "l'importo che risulterà di giustizia”. Consegue il rigetto del ricorso. f Si ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in considerazione della particolare natura della causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 3 ottobre 2001 I presidente Toufarm L'estensore Prvarky IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico laz DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Lelazco 109T 120,11 456T 20,66 TO 149,77 8065 12,00 161,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 20 Registrato in data Serie 4 2 1 1673 Aversate 5 COLTO mto t 0 2 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia FILIPPOY Responsabile Serul Atti Gludiziari (Dr. M/RANICHING エッチ i