Sentenza 27 gennaio 2011
Massime • 1
Il sequestro, funzionale alla confisca per equivalente (art. 11, legge 16 marzo 2006, n. 146), ove riguardi un bene in comproprietà tra l'indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l'intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione mentre, negli altri casi, dev'essere contenuto entro la quota di proprietà dell'indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare.
Commentario • 1
- 1. Tutela del terzo e sequestro preventivoDavide Carannante · https://www.iusinitinere.it/
Il nostro codice di procedura penale prevede, nel titolo II del libro IV le varie misure cautelari reali. Tra queste, di particolare interesse è il sequestro preventivo, disciplinato dall'art. 321 c.p. che prevede espressamente, “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”. Inoltre, “Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2011, n. 6894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6894 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 27/01/2011
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 182
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30479/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ IA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 21/4/2010 dal Tribunale di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 5 maggio 2010, rigettava la richiesta di riesame proposta da ZZ IA avverso il decreto di sequestro preventivo "per equivalente", emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma e relativo ad un immobile dalla stessa acquistato in comproprietà con il fratello ZZ IO, indagato per associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata finalizzata alla commissione di delitti di natura fiscale e riciclaggio.
Avverso il menzionato provvedimento la ZZ proponeva ricorso per Cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione alla L. n. 146 del 2006, art. 11.
Lamentava, in particolare, che erroneamente il Tribunale del Riesame aveva ritenuto applicabile ad un terzo estraneo al reato il "principio solidaristico" ammesso per i provvedimenti ablativi applicati, in relazione alla menzionata L. n. 146 del 2006, ricorrendone i presupposti, solo ai concorrenti nel medesimo reato. Rilevava che l'applicazione della cautela reale nei confronti di terzi estranei al reato pregiudicherebbe irragionevolmente i loro diritti di disposizione patrimoniale, gravandoli di una inammissibile responsabilità per fatto altrui.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
La L. n. 146 del 2006, art. 11 prevede un'ipotesi speciale di confisca, con riferimento ai reati menzionati dalla citata legge, art. 3, disponendo che il giudice, quando non sia possibile la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, possa ordinare la confisca "per equivalente" di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a detto prodotto, profitto o prezzo. Si tratta, come hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 26654, 2 luglio 2008), di una delle diverse forme che l'istituto della confisca può assumere nei diversi contesti normativi nel quale è utilizzato.
Con riferimento alle ipotesi di confiscale per equivalente, le Sezioni Unite osservano che, con essa, il legislatore persegue lo scopo di privare l'autore del reato del profitto che ne deriva, giungendo ad incidere, quando è impossibile una aggressione diretta dello stesso profitto, su denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente e, per tali ragioni, ne individuano la natura essenzialmente sanzionatoria (il riferimento, oltre alle ipotesi di confisca prevista dalla legge in esame, riguarda anche gli artt. 322 ter, 600 septies, 640 quater, 644, 648 quater c.p., il D.Lgs. febbraio 1998, n. 58, art. 187 (T.U.F.),
l'art. 2641 c.c.). Attesa la natura della confisca come sopra delineata, appare evidente come sia irrilevante la legittima provenienza di quanto sequestrato, la data di acquisizione ed il rapporto di pertinenzialità con il reato proprio perché il vincolo cautelare è imposto "per equivalente", quindi su cose che non costituiscono direttamente il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
In materia di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente in presenza di più concorrenti nel reato, la giurisprudenza di questa Corte ammette la possibilità che la misura possa interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, sebbene la confisca non possa essere duplicata o comunque eccedere, nel "qucmtum", l'ammontare complessivo dello stesso (v. Sez. 5, n. 10810, 19 marzo 2010; Sez. 6, n. 18536, 5 maggio 2009, SS. UU. n. 26654,2 luglio 2008, cit).
Si è altresì fatto rilevare, premessa la natura provvisoria del sequestro, la correttezza di tale soluzione interpretativa con riferimento ai principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con L. n. 848 del 1955), secondo la lettura sistematica data con le sentenze n. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale, affermando anche che "...una volta esclusa l'esistenza di vizi in ordine al "fumus" di reato nei confronti del ricorrente, nessuna illegittimità può essere ravvisata nel provvedimento di sequestro che, in funzione della futura possibile confisca anche per equivalente, venga disposto sui beni del singolo concorrente avendo come parametro l'intero ammontare del profitto derivante dal reato" (Sez. 3, n. 12580, 31 marzo 2010). Date tali premesse, resta da considerare entro quali limiti la disciplina in esame possa trovare applicazione in presenza di un bene in comproprietà con terzi estranei al reato.
Va in primo luogo osservato che il problema non si pone nel caso in cui il bene, formalmente appartenente in tutto o in parte a terzi, sia comunque nella disponibilità del reo, in quanto l'articolo 11 L. n. 146 del 2006 ammette espressamente la confisca di quei beni che di cui questi disponga anche per interposta persona fisica o giuridica. Nel caso in cui, come nella ipotesi prospettata in ricorso, la proprietà di un bene immobile sia comune al responsabile di uno dei reati contemplati dalla L. n. 146 del 2006 e ad un soggetto del tutto estraneo a detti reati deve tenersi conto, necessariamente, della natura e dello scopo del provvedimento da adottare.
Come si è detto, la confisca per equivalente è finalizzata ad aggredire beni diversi da quelli costituenti direttamente il prodotto, il profitto o il prezzo del reato in misura, appunto, equivalente al valore di questi ultimi, cosicché la equivalenza viene evidentemente a costituire un criterio di misura cui deve attenersi il giudice il quale, secondo quanto disposto dall'ultima parte della L. n. 146 del 2006, art. 11, con la sentenza di condanna deve determinare le somme di denaro o individuare i beni o le utilità da assoggettare a confisca di valore corrispondente al prodotto, profitto o il prezzo del reato.
È peraltro pacifico che il quantum così determinato da sottoporre alla misura ablativa non possa essere superiore all'illecito profitto accertato, ferma restando, con riferimento al sequestro, l'applicabilità del menzionato "principio solidaristico". Alla luce di tali considerazioni deve però ritenersi che l'applicazione della disciplina in esame non possa pregiudicare soggetti terzi estranei al reato.
Costoro, in primo luogo, non potranno ovviamente subire una misura ablativa dal contenuto sostanzialmente sanzionatorio, in quanto del tutto estranei ai fatti illeciti che ne costituiscono il presupposto. Parimenti, con riferimento al sequestro finalizzato alla successiva confisca (che qui particolarmente interessa), non possono essere assoggettati a misure compressive del godimento del bene in comproprietà se non nel caso in cui ciò sia assolutamente necessario, ad esempio per l'indivisibilità del bene o per esigenze di conservazione dello stesso, tanto per impedirne la dispersione quanto per assicurane l'integrità del valore.
In altre parole, quando ciò sia possibile e sussistendone i presupposti, la misura reale ben può essere limitata dal giudice alla quota di proprietà di pertinenza dell'indagato, entro la quale opererà poi la successiva confisca.
In tali casi può quindi costituirsi una comunione incidentale tra lo Stato e gli altri soggetti estranei alla confisca che restano proprietari delle quote di loro spettanza (v. Sez. 3, n. 2477, 17 gennaio 2008; Sez. 3, n. 6441, 21 febbraio 2006; Sez. 1, n. 248, 12 maggio 1987; Sez. 3, n. 1650, 17 ottobre 1984). Va conseguentemente affermato il principio secondo il quale in tema di sequestro finalizzato alla successiva confisca per equivalente, avente ad oggetto un bene dell'indagato in comproprietà con terzi estranei al reato, la misura reale può riguardare il bene nella sua interezza quando risulti dimostrato che lo stesso sia comunque nella disponibilità dell'indagato ovvero quando si tratti di cose indivisibili o sussistano comprovate esigenze di conservazione del bene medesimo, tanto per impedirne la dispersione quanto per assicurane l'integrità del valore. Negli altri casi la misura reale può invece essere contenuta entro la quota di proprietà di pertinenza dell'indagato sulla quale opererà poi la successiva confisca.
Nel caso di specie il Tribunale del Riesame non ha quindi applicato erroneamente alla ricorrente il c.d. "principio solidaristico", come sostenuto in ricorso. Si è però limitato ad una generica indicazione sulle esigenze di conservazione dei beni cui è finalizzato il sequestro preventivo, con la conseguenza che risulta mancante qualsiasi riferimento ad una possibile limitazione della misura reale entro la quota di pertinenza dell'indagato o, in alternativa, alle ragioni per le quali la misura era da ritenersi legittimamente applicata all'intera proprietà.
Ne consegue, pertanto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Roma per una nuova valutazione alla luce del principio di diritto fissato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011