Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
L'interesse alla proposizione della richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo sussiste in capo all'imputato (e all'indagato) pur quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi, perché l'interesse si misura sulla possibilità del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni.
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Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord. 27 dicembre 2019 (dep. 10 gennaio 2019), Pres. Cazzella, Est. Gatto Leggi l'ordinanza 1. Il provvedimento in commento – reso dal Tribunale del Riesame di Lecce, nell'ambito della vicenda giudiziaria originata dall'operazione di riqualificazione ed ampliamento del porto turistico di Otranto – si segnala per una pluralità di spunti d'interesse, affrontando quesiti processuali e sostanziali, non solo penalistici. La nutrita ordinanza, infatti, come meglio si vedrà, si confronta in primis con il problema dell'ammissibilità dell'istanza di riesame reale da parte dell'indagato che non abbia la proprietà o la disponibilità del bene, aderendo all'orientamento …
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Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord. 27 dicembre 2019 (dep. 10 gennaio 2019), Pres. Cazzella, Est. Gatto 1. Il provvedimento in commento – reso dal Tribunale del Riesame di Lecce, nell'ambito della vicenda giudiziaria originata dall'operazione di riqualificazione ed ampliamento del porto turistico di Otranto – si segnala per una pluralità di spunti d'interesse, affrontando quesiti processuali e sostanziali, non solo penalistici. La nutrita ordinanza, infatti, come meglio si vedrà, si confronta in primis con il problema dell'ammissibilità dell'istanza di riesame reale da parte dell'indagato che non abbia la proprietà o la disponibilità del bene, aderendo all'orientamento prevalente all'esito …
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Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord. 27 dicembre 2019 (dep. 10 gennaio 2019), Pres. Cazzella, Est. Gatto 1. Il provvedimento in commento – reso dal Tribunale del Riesame di Lecce, nell'ambito della vicenda giudiziaria originata dall'operazione di riqualificazione ed ampliamento del porto turistico di Otranto – si segnala per una pluralità di spunti d'interesse, affrontando quesiti processuali e sostanziali, non solo penalistici. La nutrita ordinanza, infatti, come meglio si vedrà, si confronta in primis con il problema dell'ammissibilità dell'istanza di riesame reale da parte dell'indagato che non abbia la proprietà o la disponibilità del bene, aderendo all'orientamento prevalente all'esito …
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Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord. 27 dicembre 2019 (dep. 10 gennaio 2019), Pres. Cazzella, Est. Gatto Leggi l'ordinanza 1. Il provvedimento in commento – reso dal Tribunale del Riesame di Lecce, nell'ambito della vicenda giudiziaria originata dall'operazione di riqualificazione ed ampliamento del porto turistico di Otranto – si segnala per una pluralità di spunti d'interesse, affrontando quesiti processuali e sostanziali, non solo penalistici. La nutrita ordinanza, infatti, come meglio si vedrà, si confronta in primis con il problema dell'ammissibilità dell'istanza di riesame reale da parte dell'indagato che non abbia la proprietà o la disponibilità del bene, aderendo all'orientamento …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Penale n. 31276 del 05https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31276 Anno 2013 Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: IZZO FAUSTO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. VENTRONE Lazzaro, n. a Maddaloni il 7\6\1969 2. DOMIZIO Marco Nicola, n. a Bergamo il 7\8\1974 3. CAVALLARI Pier Paolo, n. a Comacchio il 6\10\1966 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 10\4\201.2 (n. 4009\2011); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ; udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; Data Udienza: 05/04/2013 1. Con sentenza del 10\4\2012 la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., condannava con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2011, n. 32977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32977 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
V 32 9 7 7 / 1 1. Sent.N. 1270/04 REPUBBLICA ITALIANA
R. Gen. N. 1482/2011
Udienza camera di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO consiglio del
14/06/2011
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da: ESPOSITO Dott. ANTONIO presidente IANNELLI Dott. ENZO Consigliere PAGANO Dott. FILIBERTO Consigliere
RAGO Dott. GEPPINO Consigliere rel D'ARRIGO Dott. COSIMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da:
AC CA ANTONIO nato il [...], avverso l'ordinanza del
17/11/2010 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione letta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito i Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
1
§ 1. Con ordinanza del 17/11/2010, il Tribunale del riesame di Milano
confermava il decreto con il quale, in data 28/10/2010, il g.i.p. del
Tribunale della medesima città aveva convalidato il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.m. - di una serie di beni-
(immobili e quote di partecipazioni a società) appartenenti a terzi,
nonché due autovetture intestate a IA AR NT. Il
sequestro era stato disposto sul presupposto della fittizia intestazione dei beni intestati ai terzi, ma in realtà, nella disponibilità del
AC indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p.
- 12
quinquies d.l. 306/1992 aggravato dall'art. 7 d.l. 152/1991.
Premetteva il Tribunale che, sempre nel contesto dell'attuale procedimento penale, “con ordinanza del 5 luglio 2010, il GIP presso il Tribunale di Milano aveva applicato nei confronti di IA
AR NT la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per aver concorso esternamente nell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe, con specifico riferimento al c.d. "locale" di Pavia. Nel detto provvedimento si rilevava che
IA AR NT, persona già sottoposta a procedimento di prevenzione, e pur tuttavia ricoprente incarichi pubblici di rilievo nel pavese - in quanto direttore sanitario dell'A.S.L. di Pavia, dopo aver,
in precedenza, salito tutti i gradini di tale importante struttura,
esercente gestione e controllo su vari notissimi centri medici di eccellenza nel settore sanitario era risultato essere persona molto vicina a US NE e MO BA, due personaggi al vertice della 'ndrangheta in Lombardia e di assoluto rilievo criminale anche
2 a livello nazionale, nella piena consapevolezza del ruolo della
Ndrangheta nel territorio lombardo, ed anzi nella fierezza della contiguità a tale struttura criminosa”.
Evidenziava il Tribunale che "gli episodi oggetto di analisi nella ordinanza cautelare personale riguardavano il ruolo di IA
AR NT nell'inquinamento dei risultati delle recenti elezioni regionali a favore dell'indicata cosca, nonché quello in occasione delle elezioni amministrative a Pavia del giugno 2009, quando l'indagato si era posto come mediatore tra il mondo politico pavese e alti esponenti di 'ndrangheta, con vantaggi reciproci dopo il buon esito elettorale. Oltre ad ulteriori episodi di disponibilità di IA
AR NT nei confronti della 'ndrangheta, venivano altresì in considerazione altri illeciti, come la corruzione elettorale ex art. 86
DPR n. 570/1960, 7 d.l. 152/91, contestata al capo 95 delle imputazioni provvisorie in concorso con PI MO e VI
O".
Evidenziava, ancora, il Tribunale che "contestualmente all'emissione, da parte del GIP, della misura cautelare, il PM procedente ha emesso in via d'urgenza provvedimento di sequestro di una serie di beni, per lo più quote societarie e beni immobili, intestati a diversi soggetti (la figlia IA EV,
poi LO VA, MA UR, GE sas, ES Service srl,
M Immobiliare Bivio Vela srl, NE MO, VI RI NE, UR
Rossis Danlis SA, GR Luigi), per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per quello di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/1992, nell'assunto che erano tutti riconducibili a IA AR NT e dallo stesso fittiziamente attribuiti o intestati a terzi. Con provvedimento del 23 luglio 2010 il Gip
3 convalidava il sequestro emesso in via d'urgenza, e disponeva autonomo provvedimento di sequestro sui medesimi beni. Il Tribunale del riesame, con ordinanza 18.8.2010, confermava i provvedimenti di sequestro. IA
AR NT veniva successivamente attinto da nuova misura cautelare,
emessa il 18.10.2010, eseguita il 23.10.2010, per i delitti di cui agli artt. 110,
81 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91, con riferimento agli episodi già individuati nell'ambito del sequestro citato supra, e artt. 110,353 comma
2 c.p., 7 d.l. 152/1991. Anche tale ordinanza custodiale veniva confermata dal
Tribunale del riesame con ordinanza 12.11.2010".
Specificava, infine, il Tribunale che era stato impugnato un ulteriore decreto di sequestro emesso, in via di urgenza, dal P.M. in data 21/10/200 e convalidato dal G.I.P. il 28/10/2010, sul presupposto della fittizia intestazione dei beni consistenti, anche in questo caso, in immobili e quote societarie
(nonché in due autovetture intestate al IA).
Tanto premesso, il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame proposta dal
M IA, innanzitutto, rilevava che, quanto ai beni intestati ai terzi, l'istante doveva ritenersi carente di interesse ad impugnare. In ogni caso, "ad abundantiam" il Tribunale entrava nel merito delle questioni sollevate e riteneva sussistente sia il fumus delicti (cfr pagg. 5 - 8 ordinanza impugnata)
sia la sussistenza del requisito della sproporzione patrimoniale tra i beni riconducibili al IA ed i suoi redditi come risultanti dalle dichiarazioni fiscali (pagg. 8 ss ordinanza impugnata). In particolare, quanto alle due auto sottoposte al sequestro, il Tribunale osservava che 'consta solo che dal
patrimonio di IA sono, ad un certo punto, uscite disponibilità
economiche necessarie all'acquisto delle due autovetture;
posto che il denaro
è fungibile, e che, le sue disponibilità sono sproporzionate, si deve ritenere
4 che anche le vetture sono state acquistate con fondi provenienti dal compendio suscettibile di confisca".
§ 2. Avverso la suddetta ordinanza, il IA, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE con riferimento alla ritenuta declaratoria di inammissibilità: osserva il ricorrente che, poiché
presupposto del sequestro preventivo ex art. 12 sexies d.l.
306/1992, è il delitto di cui al contestato art. 12 quinquies d.l. cit.,
il suo concreto interesse sarebbe rappresentato "dall'esigenza difensiva di escludere la condotta incriminata, attestando l'effettiva proprietà dei beni in capo a terze persone e in tal modo smentendo la natura fittizia e fraudolenta delle intestazioni";
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 QUINQUIES D.L. cit.: con il suddetto motivo, il ricorrente, entrando nel merito della vicenda,
sostiene che:
1. mancherebbero gli estremi del fumus delieti in ordine al contestato reato. Infatti, il ricorrente censura la decisione del Tribunale,
confutando, punto per punto, i singoli elementi indiziari ritenuti probanti dal Tribunale (cfr pag.
2-8 ricorso);
2. mancherebbe la prova della sproporzione patrimoniale, secondo il criterio indicato dalle SSUU 17/12/2003, Montella. Sul punto, il
Tribunale non solo non vi si era adeguato ma le aveva volutamente disattese (cfr pag.
8-11 ricorso);
3. mancherebbe la prova della illecita provenienza dei beni sia con riferimento al reato presupposto contestato, ossia all'art. 12
5 식 quinquies che non è per sua natura idoneo a produrre ricchezze, sia con riguardo ad altri eventuali reati. Il ricorrente sostiene che,
dall'analisi della sua attività professionale nonché dei proventi da essa derivanti, compresi quelli "in nero", si poteva desumere che
è “un professionista con un'elevata capacità di reddito, che ha effettuato gli acquisiti più onerosi e importanti della sua vita,
l'abitazione familiare e quella della figlia, facendo ricorso al credito bancario, e che ha investito i suoi cospicui risparmi in operazioni immobiliari, a loro volta finanziate, almeno in parte,
da mutui fondiari" (cfr pag. 11 15 ricorso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, esaminata la questione relativa all'INTERESSE AD
AGIRE; come si è illustrato in narrativa, i beni sequestrati, (ad eccezione delle due autovetture), sono intestati a terzi e, per buona parte, alla figlia IA EV.
Sulla base di tale dato fattuale, il Tribunale, preliminarmente, ha ritenuto il ricorrente carente di interesse ad impugnare il suddetto sequestro relativamente ai beni intestati formalmente ai terzi (cfr pag.
5 ordinanza impugnata), ed ha richiamato, in proposito, Cass.
13037/2009, riv 243554.
Orbene, ritiene questo supremo Collegio che tale affermazione deve considerarsi infondata sia che si aderisca all'orientamento, più volte affermato da questa Suprema Corte, secondo cui "in tema di sequestro preventivo,
l'indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento, recentemente dal fatto che i beni sottoposti a vincolo siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi", sia che si voglia seguire
6 l'orientamento, alquanto diverso, recentemente affermato da questa Suprema
Corte, secondo il quale, "l'imputato o l'indagato che non sia titolare del
bene sottoposto a sequestro intanto può impugnare, in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame".
• Quanto al primo orientamento, va precisato che, come si desume dalla chiara lettera dell'art. 322 c.p.p., rafforzata dal principio generale espresso dall'art. 568 comma 3° dello stesso codice, la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. In sostanza, l'espresso richiamo, tra i soggetti legittimati a proporre l'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, dell'imputato (rectius: indagato), ha,
infatti, l'effetto di legittimare la persona sottoposta a indagini a proporre l'impugnazione (Cass. sez. VI, 29 ottobre 1992 n° 3366; sez. III, 6/3/1996
n° 1052, RIV. 204990; id. 1/2/2005 n° 10049, RIV. 230853; sez. IV, 20
aprile 2005 n° 21724), non senza considerare che il presupposto del sequestro preventivo, nella ipotesi di cui agli artt. 12 quinquies e sexies
D.L. n° 306/'92, è da ravvisarsi nella circostanza che la persona sottoposta a indagini, secondo l'impostazione accusatoria, è quella che ha, pur sempre, il potere di disposizione sul bene, e, nel caso di specie, tale disponibilità è dato certo e incontestabile. Invero, il Tribunale dopo aver premesso che "EV IA, figlia dell'indagato, intestataria, sulla base di atti compiuti nel corso degli anni ed in particolare nell'ultimo periodo,
Mis di numerosi beni immobili, risultava essere sprovvista di redditi diversi da quelli catastali, e della società PFP srl non si era mai occupata, risultando essere di fatto lo schermo del padre" - ha messo in evidenza, nell'elencare i beni sequestrati, come l'indagato avesse la disponibilità degli immobili
7 ("cosa propria") e detenesse, di fatto, le "quote" di numerose società,
tant'è che "la contabilità delle spese sociali era materia di suo interesse e pertinenza" e che i fittizi intestatari “si impegnavano con scrittura privata a restituire, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, le dette quote a
IA AR"; "che dagli appunti sequestrati emergeva che il 25% delle quote della Compagnia Generali e Finanziarie s.r.l. era in realtà di
CO AR NT" e che "analoga conclusione si imponeva per il
50% delle quote di G.S.O. s.r.l.", pervenendo alla conclusione che "tutte le attività riportate nella provvisoria imputazione erano oggetto di cointeressenza e gestione da parte di IA AR NT senza che lo stesso, formalmente, apparisse".
• Quanto al secondo orientamento, va rilevato che a parte la circostanza che quasi tutte le decisioni sul punto riguardano ipotesi di sequestro del tutto diverse da quella in esame (concernente, per lo più, il sequestro di costruzione abusiva: così Cass. Sez. III, 27 gennaio 2010 n° 10977 o il sequestro di automezzo utilizzato per l'immigrazione clandestina: Cass.
sez. I n° 36038/2005, ovvero, ancora, il sequestro di veicolo intestato a
M persona diversa dall'indagato di cui quest'ultimo assume indimostratamente, la disponibilità: Cass. Sez. VI, n° 41682/'08, RIV.
241921) - l'interesse necessario per proporre impugnazione è riscontrabile non con riferimento ad uno specifico risultato, bensì nella misura in cui l'impugnazione o la richiesta di riesame siano idonee a provocare un risultato più favorevole al proponente;
con specifico riferimento al riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, l'interesse va indi-
viduato non nella restituzione della cosa, bensì con riferimento alla possibilità che dal riesame sortisca il dissequestro ed inerisce, quindi, allo stesso mezzo considerato, a prescindere dal soggetto che rientrerà
in possesso della cosa sottoposta a sequestro;
Ed, invero, i soggetti legittimati a ottenere la restituzione delle cose sequestrate non devono essere individuati, in ogni caso, negli stessi che hanno proposto la richiesta di riesame, perché chi è legittimato ad esperire tale rimedio processuale, non è necessariamente la persona che ha diritto a rientrare in possesso delle cose sequestrate (Cass., sez.
II, 28 maggio 2008 - CED 240631).
E, del resto, l'interesse della persona sottoposta alle indagini ad impugnare i provvedimenti in tema di sequestro preventivo non può certamente escludersi in tutti i casi nei quali venga in discussione la natura del reato, o la qualificazione giuridica del fatto addebitato o, comunque, sia configurabile un'influenza sul procedimento principale, (Cass. Sez. IV 21724 del 20 aprile
2005); ed, è, appunto, questo, il caso di specie, così come puntualmente dedotto dalla difesa nei motivi di ricorso: "Presupposto del sequestro preventivo ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 è infatti il delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies d.l. n. 306
del 1992. Il sequestro riguarda pertanto beni che si assumono solo formalmente di terzi, ma che nell'ipotesi accusatoria sarebbero riconducibili alla signoria dell'indagato. Il ricorrente ha quindi un preciso e concreto interesse all'impugnazione, ancorché con la stessa venga affermata l'altruità
dei beni, interesse rappresentato dall'esigenza difensiva di escludere la condotta incriminata, attestando l'effettiva proprietà dei beni in capo a terze persone e in tal modo smentendo la natura fittizia e fraudolenta delle intestazioni. Nel caso specifico, ben diverso da quello di un semplice sequestro preventivo "ordinario", il risultato favorevole è rappresentato dall'esclusione della responsabilità per il reato presupposto di trasferimento
9 fraudolento di valori e dalla possibilità di ricondurre il patrimonio alle sue effettive dimensioni, presupposto indispensabile per poter dimostrare la proporzione dei beni realmente posseduti rispetto alle attività economiche svolte e quindi scongiurare un sequestro e una confisca estesi all'intero patrimonio illegittimamente "allargato".
È facile constatare come, nel caso di specie, si verta nella ipotesi in cui è,
appunto, l'indagato ad acquisire immobili e quote societarie e, poi, a trasferirli fittiziamente ad altri e, segnatamente, alla figlia mediante atti di donazione o di anticipazione dell'eredità, mantenendo egli la disponibilità e la gestione del patrimonio. È evidente, quindi, che l'accusa secondo la quale i beni sono stati acquistati con i proventi dell'associazione criminale (di cui si ritiene faccia parte il ricorrente), e che vi è sproporzione tra il valore degli stessi ed il reddito, come emergente dalle dichiarazioni fiscali, è direttamente riferibile all'indagato (e non certamente alla figlia che ha ricevuto i beni dal padre con atti di trasferimento fittizi). Peraltro, questa stessa Corte, con sentenza del 14
gennaio 2010, ha rigettato i ricorsi sia del IA AR che della IA
EV, in ordine ad altri beni, sempre sottoposti a sequestro ex art. 12 quinquies e sexies D.L. n° 306/'92, senza che sorgesse alcuna questione in ordine alla legittimazione del IA AR, e si è evidenziato che la necessità del sequestro preventivo era stata legata correttamente anche al successivo,
possibile provvedimento di confisca, una volta ritenuta la sussistenza della volontà da parte del IA AR di voler eludere le misure di prevenzione patrimoniale a seguito dell'avvenuta conoscenza dell'indagine a suo carico.
Del resto, anche nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo (erroneamente)
ritenuto la non legittimazione dell'indagato all'impugnazione, è scesa,
comunque, nel merito ed ha rilevato, da un lato, che l'intestazione dei beni alla figlia era uno dei mezzi escogitati dal IA AR per conseguire il
10 -(soprattutto a partire dall'autunno 2009, quando era fine di occultamento consapevole di essere indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sicché
aveva provveduto, sistematicamente, a trasferire alla figlia immobili e quote societarie) e, dall'altro lato, ha ritenuto non sussistente il requisito della proporzione del reddito del IA rispetto, in particolare, al patrimonio immobiliare, disvelato dalle indagini, davvero consistente.
Non vi è, quindi, alcun dubbio in ordine alla legittimazione, sotto qualsiasi profilo, del IA AR - indagato per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. e art. 12 quinquies D.L. 306/'92 a presentare istanza di riesame avverso il decreto di sequestro e a proporre, successivamente, ricorso per Cassazione.
Il ricorso, sia pure per motivi diversi, è, comunque, inammissibile, poiché le questioni sollevate sono o manifestamente infondate o si risolvono in censure di puro merito inammissibili in questa sede di legittimità ove, come è noto, il ricorso ex art. 325 c.p.p., è ammesso solo per violazione di legge.
Ciò vale, innanzitutto, per la questione relativa al FUMUS DELICTI in quanto la doglianza è manifestamente infondata.
In punto di diritto, è sufficiente rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992. è necessario accertare, quanto al
"fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati indicati dalla norma citata, e quanto al
"periculum in mora", attesa la coincidenza di quest'ultimo requisito con la confiscabilità de! bene, la presenza di seri indizi di esistenza delle condizioni che legittimano la confisca, e cioè da un lato la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, e dall'altro la
11 mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi". (Sul punto:
ex plurimis Cass. 16207/2010 Rv. 247237; SS UU. 7/2000 Rv. 215840 ove si è
precisato che "in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi").
Orbene, è sufficiente leggere l'ampia motivazione addotta dal
Tribunale in ordine al fumus delicti (cfr pagg. 5 ss ordinanza impugnata) per avvedersi che le censure dedotte in questa sede devono ritenersi inammissibili perché si risolvono in argomenti di merito già trattati nel giudizio avanti il tribunale con i quali si tenta, in modo surrettizio, di dimostrare vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il Tribunale al fine di ottenere una rivalutazione degli elementi esaminati e valutati dal Tribunale. Al che deve replicarsi che. in sede di legittimità, sono ammesse deduzioni solo di violazioni di legge, ex art. 325/1 c.p.p., sicché la censura non può essere scrutinata atteso che, il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza del fumus delicti dando adeguata risposta a tutte le doglianze del ricorrente.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla questione della
SPROPORZIONE PATRIMONIALE precisandosi che la questione è
12 stata correttamente trattata dal Tribunale alle pagg. 8 ss dell'impugnata ordinanza.
In particolare, il Tribunale, nel ritenere la sussistenza del requisito della sproporzione, ha richiamato la propria ordinanza del 18/08/2010
con la quale era stato confermato il sequestro preventivo di altri beni appartenenti sempre allo stesso ricorrente.
Tale ordinanza, venne impugnata innanzi a questa Corte la quale,
come si è già accennato, con sentenza n° 12774/2011 ha rigettato il ricorso (proposto dal IA e dalla figlia) rilevando che il
Tribunale aveva “ricostruito con adeguata coerenza la sproporzione tra il valore dei beni acquisiti ed il reddito (cfr pag. 5 sentenza cit.).
In questa sede, quindi, poiché è stata riproposta la medesima questione già oggetto di un giudizio definitivo di questa Corte, non può che dichiararsi la censura manifestamente infondata C
improponibile. In ogni caso, il Tribunale ha correttamente applicato,
nella fattispecie, i principi enunciati dalle SS.UU. "Montella".
Le medesime considerazioni vanno svolte in ordine alla questione della ILLECITA PROVENIENZA DEI BENI, precisandosi anche qui che la questione è stata correttamente trattata dal Tribunale a pag. 13
dell'impugnata ordinanza.
L'indagato, al fine di giustificare la legittima provenienza dei beni,
aveva sostenuto che egli era "un colossale evasore fiscale". II
Tribunale, presa in debita considerazione la tesi, l'ha respinta in punto di diritto, richiamando quella giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale "al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l'art. 12- "sexies" D.L. 22 aprile 1994 n. 246 consente il
13 sequestro preventivo e la confisca, i parametri legislativi sono alternativamente indicati nella sproporzione esistente tra il loro valore e il reddito dichiarato dall'interessato ai fini delle imposte sul reddito ovvero nella sproporzione esistente tra detto valore e l'attività economica svolta dal medesimo. Ne consegue che per valutare tale sproporzione il giudice, data l'alternatività e non la concorrenza dei due indicati parametri, può limitarsi a prendere in considerazione uno soltanto degli stessi, non essendo necessario che constatata la sproporzione tra il valore dei beni e uno dei citati parametri, passi ad ulteriore valutazione con l'altro parametro.
Inoltre, una volta prescelto il criterio derivante dal reddito dichiarato a lini fiscali, il valore del bene di non giustificata provenienza va parametrato alle dichiarazioni coeve o successive alla data di acquisizione del medesimo, in quanto, una volta entrato nell'ambito patrimoniale dell'interessato, il bene viene a produrre reddito che deve risultare dalle coeve ovvero successive denunzie dei redditi, sicché è del tutto ininfluente a quale dichiarazione si faccia riferimento per accertare la sproporzione purché la medesima non sia precedente all'acquisizione del bene" (così: Cass. 2860/1994 Rv.
198941; nonché Cass. 5202/1996 Rv. 205738 che, nel ribadire il suddetto principio, ha ulteriormente precisato che "non è sufficiente al fine di giustificare la provenienza dei beni la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti,
dovendosi invece fornire da parte dell'interessato un'esauriente spiegazione che dimostri la derivazione dei mezzi impiegati per
14 l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie", cfr. Sez. I, 29.9.1995. F., m. 202615; 2.6.1994, M,, in Cass. pen., 1995. 907).
In questa sede, il ricorrente (pag. 11 del ricorso), torna a ribadire la sua tesi difensiva, stigmatizzando la motivazione addotta dal
Tribunale di «vuoto formalismo». Senonché si deve replicare che:
il principio di diritto richiamato dal Tribunale, non è "vuoto formalismo", perché trova un puntuale e letterale riscontro nell'art. 12 sexies d.l. 306/1992 che. adoperando la disgiuntiva
"o", non lascia adito a dubbi interpretativi di sorta alcuna;
correttamente, quindi, alla stregua del suddetto principio, il
Tribunale ha fatto riferimento ai redditi dichiarati e non anche ai complessivi proventi, (rectius: gli asseriti introiti in nero non
dichiarati al fisco), derivanti dall'attività professionale svolta, ed ha coerentemente concluso che l'onere di allegazione che l'indagato aveva, in ordine alla positiva liceità della provenienza dei beni sottoposti a sequestro, non poteva dirsi in alcun modo assolto;
non vi
è dubbio, quindi, che sotto questo profilo, che il Tribunale abbia,
comunque, adottato una motivazione, sicché la medesima non è censurabile neppure sotto gli invocati profili di carenza,
contraddittorietà e/o illogicità, atteso che i suddetti vizi non rientrano nelle violazioni di legge ex art. 325 c.p.p.
Alla stregua delle considerazioni svolte, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità consegue,
per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che. ritenuti e valutati i
15 profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
€ 1.000.00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in C. C., il 14/06/2011
IL PRESIDENTE
(Dott. NT Esposito)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dott. G. Rage
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
-- 1 SET 2011
E
IL CANCELLIEBE R
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