Sentenza 16 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, la verifica, da parte del giudice del riesame, del "fumus commissi delicti", ancorché limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal pubblico ministero, importa che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 678 cod. pen., in relazione ad alcuni prodotti pirici, in conseguenza di un mero giudizio probabilistico fondato sul fatto che non erano state rinvenute le schede tecniche corrispondenti alle denominazioni impresse sulle etichette, anziché ritenere che potesse trattarsi di materiali riconosciuti, ma non classificati dal Ministero dell'interno tra i prodotti esplodenti, e quindi in libera vendita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2007, n. 15914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15914 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/02/2007
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 751
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 044727/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV BE N. IL 10/05/1945;
avverso ORDINANZA del 06/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE ENRICO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Bruni Mario, per delega dell'avv. Fachinetti Piero, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre OV BE, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza emessa il 6.11.2006 dal Tribunale del Riesame di Milano che, pronunciandosi ai sensi art. 324 c.p.p., ha confermato, ritenendolo legittimo, il decreto di sequestro probatorio, emesso il 13.10.2006 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, di molteplici quantitativi di giochi ed artifici pirici, importati dalla Repubblica Popolare Cinese, fra cui n. 108 pezzi dell'artificio denominato "fiori splendenti", contenente polvere di lancio di esclusivo utilizzo bellico, nell'ambito di indagini a carico del sunnominato BO in ordine al reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 (illegale importazione di materiale esplosivo) nonché per il reato di cui all'art. 678 c.p. (commercio abusivo di materiale esplodente).
Ha osservato il Tribunale che erano da respingere le doglianze dell'indagato - che aveva sostenuto la illegittimità del sequestro per inesistenza del fumus commissi delicti sul rilievo che non vi era prova che, all'infuori dei 108 artifici denominati "fiori splendenti", gli altri prodotti pirici sequestrati fossero stati confezionati e commercializzati illegalmente per mancato rinvenimento negli archivi del Ministero dell'Interno delle relative schede tecniche - in quanto, posto che, in relazione ai prodotti per i quali le schede erano state rinvenute, erano state riscontrate consistenti anomalie e difformità, era da ritenere, a livello di mero giudizio probabilistico, che anche gli altri presentassero caratteristiche che ne rendevano illecita la commercializzazione.
Ha dedotto il ricorrente:
1) violazione di legge e illogicità di motivazione, sotto il profilo che, non essendo stati gli artifici pirotecnici, al di fuori di una parte di quelli sequestrati, sottoposti ad alcun accertamento tecnico a causa della mancata trasmissione, da parte del Ministero competente, delle relative schede tecniche, era arbitrario inferire da ciò, come aveva fatto il tribunale del riesame, l'astratta configurabilità del reato ipotizzato;
ed anzi, proprio tale circostanza, comprovante che i suddetti artifici erano stati oggetto di riconoscimento e di non classificazione fra i prodotti esplodenti, rientrassero nella tabella di cui al D.M. 4 aprile 1973, contenente l'elenco dei materiali esplodenti per i quali non è necessaria la licenza dell'Autorità.
Secondo il ricorrente, appariva illegittimo legare la illiceità della detenzione del suddetto materiale semplicemente ad un giudizio di mera probabilità, superando il dato obiettivo della mancanza assoluta di qualsiasi riscontro a presunte difformità tra materiale sequestrato e schede tecniche, inconciliabile con le finalità del sequestro probatorio in funzione dell'esistenza del fumus commissi delicti e della pertinenzialità tra reato commesso e beni in sequestro;
2) nullità dell'accertamento tecnico compiuto, sotto il profilo del mancato avviso al difensore di fiducia dell'indagato, dovendosi tale accertamento considerare atto non ripetitele in ragione della impossibilità di riprodurre le medesime condizioni di partenza a causa delle modificazioni dei reperti conseguenti al trascorrere del tempo.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è fondato. Va innanzitutto precisato che il ricorrente ha incentrato le sue critiche solo su una parte dell'ordinanza impugnata, ed esattamente sulla parte riguardante 13 dei 17 tipi di articoli che sono stati sottoposti a sequestro, essendosi acquietato relativamente agli altri 4, in ordine ai quali, in base alle conclusioni della consulenza tecnica, si è accertato che gli stessi contenevano polvere da lancio per armi di esclusivo utilizzo bellico.
Il problema residua invece relativamente agli altri prodotti, che non sono stati esaminati dal consulente del P.M. perché, secondo quanto si legge nella relazione di consulenza, "non risultano presenti agli atti (del Ministero degli Interni) le schede tecniche corrispondenti alle denominazioni poste sulle etichette".
In base a tali risultanze, pur non evincendosi con certezza l'appartenenza di tali prodotti alla categoria dei materiali esplodenti di cui alla fattispecie prevista dall'art. 678 c.p., il tribunale del riesame ha ritenuto di mantenerne fermo il sequestro, potendo "a livello di mero giudizio probabilistico" presentare caratteristiche tali da renderne comunque illecita la commercializzazione senza la prescritta licenza.
La suddetta decisione è stata adottata, "indipendentemente dai relativi dati identificativi che ne paleserebbero l'astratta liceità", in forma puramente e semplicemente presuntiva, essendosi ritenuto che la loro natura di materiale esplodente si potesse dedurre in base alle risultanze delle analisi tecniche eseguite sugli altri, e diversi, prodotti. Non è chi non veda la palese fallacia di tale ragionamento, come se le caratteristiche chimico-morfologiche di alcuni prodotti, indubbiamente verificati come materiali esplodenti, potessero trasferirsi, con una sorta di traslatio concettuale, a materiali sui quali non è stato fatto alcun tipo di accertamento e che, anzi, sulla scorta dei loro dati identificativi, sembrerebbero appartenere invece alla categoria dei prodotti in libero commercio. A tal proposito appare opportuno osservare in ogni caso che, avuto riguardo al contenuto della nota in data 18.4.2006 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Area armi ed esplosivi - in atti, sembra potersi arguire - ma l'accertamento definitivo spetta al giudice di merito - che, come rilevato dal ricorrente, il giudizio negativo espresso dal consulente del P.M. sia in effetti frutto di un vero e proprio fraintendimento, dal momento che l'asserzione del suindicato consulente, secondo cui i prodotti di cui sopra non sarebbero stati fabbricati a norma di legge, non può semplicisticamente dedursi dal fatto che non siano state rinvenute le schede tecniche corrispondenti alle denominazioni poste sulle loro etichette.
Nulla esclude, infatti, che si possa trattare, invece, di materiali, per usare la terminologia adoperata dal Ministero suddetto, "riconosciuti" e "non classificati" tra i prodotti esplodenti, e quindi in libera vendita, e non soggetti a licenza ai fini della importazione, il deposito e la commercializzazione degli stessi, di guisa che il vincolo non potrebbe essere mantenuto neanche sub specie della sussistenza del fumus commissi delicti.
Va infatti richiamato il principio, altre volte affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di sequestro probatorio, la verifica, da parte del giudice del riesame, del "fumus commissi delicti", ancorché limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal pubblico ministero, importa che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata" (v. Cass, Sez. 3^, sent. n. 2635 del 13.10.2005, PM c/ De Palma;
Sez. Un., sent. n. 23 del 20.11.1996, RV 206657).
Quanto all'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico compiuto, basata sul rilievo che non è stato dato avviso del compimento di esso al difensore di fiducia dell'indagato, è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, si tratta di accertamento ripetibile su altri campioni dei prodotti in sequestro, per cui non è in alcun modo ravvisabile la nullità denunciata. Il periodo massimo di 72 mesi, indicato dal ricorrente perché i materiali non subiscano modificazioni, appare comunque più che sufficiente per ripeterne l'esecuzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata va annullata per violazione di legge e illogicità d. motivazione, con conseguente rinvio, per nuovo esame che tenga conto dei rilievi formulati, al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007