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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1289.
(Impossibilita' colposa di una delle prestazioni).
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilita' deve rispondere il debitore, il creditore puo' scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.
(Impossibilita' colposa di una delle prestazioni).
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilita' deve rispondere il debitore, il creditore puo' scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.
Commentari • 13
- 1. Obbligazione alternativaMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 17 agosto 2022 · 196.63129
[…] Impossibilità di una delle prestazioni: vicende La disciplina codicistica si completa con le previsioni di cui all'art. 1289 c.c., secondo cui il debitore è liberato se, prima della scelta, una delle due prestazioni diviene impossibile per causa del creditore, a meno che:
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Giurisprudenza • 168
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2018, n. 24180Provvedimento: […] in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (art. 1289 cod. civ.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante (art. 1834 cod. civ.). […] la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834 cod. civ.) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, [...], […]Leggi di più...
- art. 1834 cod. civ.·
- art. 322-ter cod. pen.·
- sequestro preventivo·
- accertamento proprietà terzi·
- cointestazione libretto postale·
- spese processuali·
- art. 1289 cod. civ.·
- confisca per equivalente·
- disponibilità beni·
- art. 321 cod. proc. pen.