Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
Il terzo rimasto estraneo al giudizio in cui sia stata disposta, con sentenza non irrevocabile, la confisca della cosa già oggetto di sequestro preventivo, non ha il diritto di impugnare la sentenza per il capo riguardante la misura di sicurezza patrimoniale, a norma dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen., ma può presentare istanza di restituzione del bene confiscato al giudice che ha la disponibilità del procedimento, il quale può decidere, applicando analogicamente la procedura di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, stesso codice, senza formalità, con ordinanza - da comunicare al P.M. e da notificare all'interessato - non suscettibile di impugnazione, ma solo di opposizione dinanzi allo stesso giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 14146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14146 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 31632/00
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente
1.Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere
2. " Michele BESSON Consigliere
3. " PE D'ERRICO Consigliere
4. " Franco FIANDANESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse della società OL di Lo CC OC e ON AE & C. s.n.c.;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione unica per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, in data 6 giugno 2000;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso, Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta della Procura Generale presso la Suprema Corte di dichiarare inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata in data 16 dicembre 1999, la società OL di Lo CC OC e ON AE & C. s.n.c. chiedeva ai sensi dell'art. 263 c.p.p. la restituzione degli immobili, specificati nella stessa istanza, sottoposti a sequestro preventivo nei confronti degli intestatari dei beni ES PE, ED AS, AN OL, IN NZ, ES PE e IN PE, nell'ambito di un procedimento penale a carico degli stessi, imputati del reato di favoreggiamento. Il Tribunale di Palermo, sezione VII penale, con ordinanza in data 28 dicembre 1999, rigettava la richiesta. Il Tribunale, rilevato che il procedimento penale nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro era stato definito in primo grado con sentenza dello stesso Tribunale in data 19 novembre 1999 che aveva, tra l'altro, ordinato la confisca degli immobili di cui si chiedeva la restituzione, che risultavano alienati dalla società istante ai soggetti sopra indicati con atti notarili di compravendita, rilevato, altresì, che risultava pendente davanti al giudice civile una controversia promossa dalla società OL avente ad oggetto proprio la dichiarazione di nullità, l'annullamento e la rescissione dei suddetti contratti di compravendita, riteneva, ai sensi del disposto dell'art. 263, comma 3, c.p.p., che solo all'esito del giudizio civile avrebbe potuto disporsi la richiesta restituzione, ove ne ricorressero i presupposti.
Avverso tale ordinanza, la società OL proponeva incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., eccependo che essa era stata emessa in violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per avere il Tribunale deciso de plano, senza fissare l'udienza in camera di consiglio a norma del combinato disposto degli artt. 263, 666 e 127 c.p.p.. Il Tribunale di Palermo, sezione VII penale, con provvedimento in data 17 maggio 2000, qualificando l'atto della società OL quale impugnazione avverso decreto di rigetto di istanza di revoca di sequestro preventivo, attribuiva la competenza a decidere, ai sensi degli artt. 310 e 322 bis c.p.p., al Tribunale della libertà. Il Tribunale di Palermo, sezione unica per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, con ordinanza in data 6 giugno 2000, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla società OL e confermava l'ordinanza emessa in data 28 dicembre 1999 dalla sezione VII del Tribunale di Palermo. In motivazione il Tribunale rilevava che, essendo stata disposta la confisca dei beni di cui si chiedeva la restituzione, doveva ritenersi preclusa una pronuncia de libertate che facesse riferimento all'originario provvedimento di sequestro, poiché l'art.579, comma 3, c.p.p. prevede che l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali e, pertanto, "le ragioni del terzo titolare del bene oggetto di confisca, estraneo al reato, possono essere (fatte) valere impugnando nel merito ex art. 579, comma 3, c.p.p. detta statuizione, ovvero, successivamente, e in sede esecutiva, ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell'art. 263 c.p.p., in relazione all'art. 676 c.p.p.". L'ordinanza precisava,
altresì, che la sentenza di condanna non era ancora passata in giudicato e, quindi, non era possibile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 568 c.p.p., una riqualificazione del gravame quale incidente di esecuzione con trasmissione al giudice competente. Propone ricorso per cassazione il difensore della società OL, deducendo violazione degli artt. 263, 127 e 666 c.p.p., 104 e 84 disp. att. c.p.p., in quanto avverso il provvedimento di rigetto adottato de plano dalla sezione VII penale del Tribunale di Palermo, l'unico mezzo di impugnazione previsto sarebbe l'incidente di esecuzione, la cui proponibilità non può ritenersi preclusa dalla pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza che ha disposto la confisca, e, pertanto, avrebbe "errato il medesimo Tribunale nel rimettere, con atto non autonomamente impugnabile, gli atti alla sezione per il riesame riqualificando la richiesta di incidente di esecuzione come appello".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui alla presente motivazione. Preliminarmente il collegio osserva che non risulta dagli atti che la società OL (in quanto tale e non la persona del legale rappresentante Lo CC OC) fosse parte nel procedimento penale, nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro dei beni in contestazione e successivamente la loro confisca. Anzi, la stessa ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione VII penale, in data 28 dicembre 1999, rileva che l'istanza di restituzione era stata formulata dalla società OL "in qualità di terzo estraneo al processo penale, ai sensi dell'art. 263 c.p.p.". Pertanto, deve escludersi che nel caso di specie sia in alcun modo applicabile il disposto dell'art. 579, comma 3, c.p.p., come erroneamente ha ritenuto l'ordinanza impugnata, non potendo l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca essere proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali da coloro che sono rimasti estranei al processo. Infatti, l'ordine di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, conclusosi con la stessa sentenza, ma non fa stato anche nei confronti di terzi che non hanno rivestito la qualità di parte in quel procedimento, come si desume anche dal disposto dell'art. 676, comma 2, c.p.p., che rinvia all'applicazione dell'art. 263, comma 3, c.p.p., in caso di controversia sulla proprietà delle cose confiscate con provvedimento definitivo (Sez. IV, 26/11/1996-28/1/1997, n. 2885, Finproget s.p.a., riv. 206780, nonché Sez. I, 12/6-4/7/1991, n. 2684, Pini, riv. 187679; Sez. I, 16/5-13/6/2000, n. 3596, Campione, riv. 216101).
Pertanto, il terzo rimasto estraneo al procedimento penale, nell'ambito del quale sia stato disposto il sequestro preventivo e successivamente la confisca dei beni di cui rivendica la proprietà, nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, può esperire il rimedio previsto dall'art. 263 c.p.p., presentando istanza di restituzione al giudice che ha la disponibilità del procedimento (art. 263, comma 1, c.p.p.). Questi, contrariamente all'assunto difensivo, legittimamente potrà decidere con ordinanza de plano, essendo la procedura camerale ex art. 127 c.p.p. prevista, dall'art.263, comma 5, c.p.p. solo in sede di opposizione al decreto del p.m., il quale ha la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nella fase delle indagini preliminari (art. 263, comma 4, c.p.p.) (Sez. VI, 22/9/1998-31/3/1999, n. 2646, Potenza, riv.
214046; Sez. VI, 1/4-9/7/1999, n. 1166, Inchingolo, riv. 214675). Una volta esaurita la fase delle indagini preliminari, nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, il giudice competente provvederà applicando analogicamente la procedura di cui agli artt. 676, comma 1, e 674, comma 4, c.p.p., cioè "senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato". Avverso l'ordinanza in tal modo pronunciata, non è previsto alcun mezzo di impugnazione e, quindi, il rimedio esperibile non è l'appello ex art. 322 bis c.p.p., come erroneamente ritenuto dalla sezione VII del Tribunale di Palermo con provvedimento in data 17 maggio 2000, nel quale, peraltro, inesattamente si parla di rigetto di "istanza di revoca" del sequestro preventivo, mentre il rigetto riguardava, come, del resto, esattamente ricosciuto nella ordinanza del Tribunale di Palermo, VII sezione, in data 28 dicembre 1999, una istanza di restituzione e, quindi, la normativa applicabile non era quella di cui agli artt. 321, comma 3, e 322 bis c.p.p., bensì quella di cui all'art. 263, comma 1, c.p.p.. Anche se la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione del rigetto di istanza di restituzione avanzata da terzo estraneo al processo, poiché l'esigenza di tutela sostanziale dei diritti dell'interessato non può non essere salvaguardata, deve essere esteso in via analogica il rimedio della opposizione previsto per gli incidenti di esecuzione dall'art. 667, comma 4, secondo periodo (Sez. V, 30/9-28/10/1993, n. 3018, Bartke, riv. 195238; Sez. VI, 24/5-28/7/1995, n. 20296, Mancini, riv. 202975; Sez. IV, 6/11-7/10/1997, n. 2417, CÈ, riv. 210093; Sez. VI, 1/4-9/7/1999, n. 1166, Inchingolo, riv. 214675). In tal modo viene assicurato il contraddittorio secondo la procedura prevista dall'art. 666 c.p.p.. L'ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata per violazione di norme che attengono alla competenza funzionale del giudice (v. Sez. I, 20/11-16/12/1997, n. 11791, Gorgoglione, riv. 209069, nonché Sez. Un. 20/7-21/11/1994, n. 4679, Carone, riv. 199668) e gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Palermo, per quanto di competenza, in applicazione dei principi di diritto come sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza senza rinvio e trasmette gli atti al Tribunale di Palermo per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 marzo 2001. Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2001