Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 14146
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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Il terzo rimasto estraneo al giudizio in cui sia stata disposta, con sentenza non irrevocabile, la confisca della cosa già oggetto di sequestro preventivo, non ha il diritto di impugnare la sentenza per il capo riguardante la misura di sicurezza patrimoniale, a norma dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen., ma può presentare istanza di restituzione del bene confiscato al giudice che ha la disponibilità del procedimento, il quale può decidere, applicando analogicamente la procedura di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, stesso codice, senza formalità, con ordinanza - da comunicare al P.M. e da notificare all'interessato - non suscettibile di impugnazione, ma solo di opposizione dinanzi allo stesso giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 14146
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14146
    Data del deposito : 14 marzo 2001

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