Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
Il terzo estraneo al giudizio non ha diritto di impugnare la sentenza nella quale sia stata disposta la confisca di un bene sottoposto a sequestro preventivo (nella specie somme depositate in conto corrente bancario), ma può chiederne la restituzione, esperendo incidente d'esecuzione, sia nel corso del procedimento, sia dopo la sua definizione e, avverso eventuali decisioni negative del giudice di merito, può proporre opposizione e, successivamente, ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 42107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42107 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2911
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 014866/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BANCA ANTONVENETA S.P.A.;
avverso ORDINANZA del 27/03/2008 GIP TRIBUNALE di COMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Bua chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Como, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione, promosso dalla AN Antonoveneta, volto ad ottenere la revoca della confisca in relazione ad una parte di somma depositata sul conto corrente intestato alla Weber s.r.l., ma pertinente a detto istituto bancario sulla base di rapporti contrattuali stipulati col cliente. Osservava che analoga istanza era già stata rigettata con provvedimento emesso nella fase della cognizione, prima che la sentenza di patteggiamento, contenente il provvedimento di confisca, divenisse definitiva, e che avverso tale decisione non era stata presentata impugnazione. Ribadiva nel merito che la confisca per equivalente disposta sui beni che si trovavano comunque nella disponibilità dell'indagato, prescindeva del tutto dai rapporti contrattuali tra AN e depositante e che , pertanto, eventuali rivendicazioni di detti beni dovevano trovare tutela in sede civile. Ne conseguiva che non poteva trovare applicazione nel caso di specie la giurisprudenza di legittimità in materia di tutela del terzo estraneo al procedimento di prevenzione in quanto la banca era risultata estranea ai fatti ma a conoscenza del procedimento, tanto che si era attivata per ottenere in sede di cognizione la restituzione, rimanendo soccombente in via definitiva. Osservava, infine, che il provvedimento impugnato era certamente una confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter c.p.p. in quanto era stata disposta a seguito di richiesta del P.M.,
richiamata nel provvedimento, avente quei contenuti. Avverso la decisione presentava ricorso la AN TA e deduceva:
- illogicità della motivazione nella parte in cui si era affermata l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, avendo la banca preso parte al procedimento nel quale era stata disposta la confisca, in quanto non poteva confondersi la richiesta di restituzione dei beni presentata in sede di merito e quella presentata in fase esecutiva, trattandosi di richieste del tutto autonome e fondate su elementi diversi;
- erronea applicazione della legge penale nella parte in cui si era ritenuto che il provvedimento di confisca avesse coinvolto tutte le somme depositate nel conto corrente oggetto di sequestro preventivo, mentre invece non era stata disposta una confisca per equivalente ma una confisca ai sensi dell'art. 240 c.p.p. e comunque quella somme rivendicate dalla banca non potevano essere considerate nella disponibilità dell'imputato alla luce dei rapporti contrattuali con la Weber s.r.l.;
- con memoria successiva ribadiva le medesime questioni processuali e sostanziali.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile sotto ambedue i profili, processuale e sostanziale. Deve in primo luogo essere chiarito l'ambito processuale in cui si è incardinata la vicenda. Il terzo estraneo al giudizio non ha alcuna possibilità di impugnare la sentenza nella quale sia stata disposta la confisca di un bene sottoposto a sequestro preventivo, ma ha due strade di tutela;
la prima è quella di chiedere la restituzione del bene al giudice della cognizione, il quale decide applicando analogicamente la procedura dell'incidente di esecuzione, decidendo de plano, ed avverso tale decisione deve essere proposta opposizione e poi eventualmente ricorso per cassazione;
oppure può attendere che diventi definitiva la sentenza e poi proporre incidente di esecuzione, che, se anche deciso in camera di consiglio, dà adito a presentare prima l'opposizione e poi il ricorso per cassazione (Sez. 2 14 marzo 2001 n. 14146). Nel caso di specie il ricorrente ha intrapreso la strada della richiesta di restituzione del bene, ma poi, di fronte all'ordinanza di rigetto, non ha proseguito, facendo divenire definitiva la decisione e precostituendo un giudicato rispetto ad analoga richiesta avanzata in sede esecutiva. Non si ravvisa alcun elemento di novità nella richiesta presentata al giudice dell'esecuzione rispetto alle argomentazioni contenute nella richiesta di restituzione, ne' la richiesta appare fondata nel merito alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che rinvia al giudice civile la risoluzione di questioni attinenti ai rapporti tra banca e cliente rispetto alle somme confiscate (Sez. 6, 20 marzo 2006 n. 24633, rv. 234729; Sez. 6, 14 marzo 2007 n. 40175, rv. 238086). La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2008