Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 33414
CASS
Sentenza 10 luglio 2001

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L'esigenza disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, atteso che esso è finalizzato ad evitare le conseguenze del reato anche dopo la sua consumazione.

La competenza a disporre il sequestro preventivo (nella specie: di una parte dello stabilimento industriale dal quale provenivano gli effetti dannosi del reato di cui all'art. 674 cod. pen.), dopo la pronuncia della sentenza di condanna da parte del Tribunale, spetta allo stesso Tribunale e non al G.i.p., atteso che l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che quest'ultimo provvede soltanto prima dell'esercizio dell'azione penale, mentre negli altri casi è competente il giudice della cognizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 33414
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33414
    Data del deposito : 10 luglio 2001

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