Sentenza 10 luglio 2001
Massime • 2
L'esigenza disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, atteso che esso è finalizzato ad evitare le conseguenze del reato anche dopo la sua consumazione.
La competenza a disporre il sequestro preventivo (nella specie: di una parte dello stabilimento industriale dal quale provenivano gli effetti dannosi del reato di cui all'art. 674 cod. pen.), dopo la pronuncia della sentenza di condanna da parte del Tribunale, spetta allo stesso Tribunale e non al G.i.p., atteso che l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che quest'ultimo provvede soltanto prima dell'esercizio dell'azione penale, mentre negli altri casi è competente il giudice della cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 33414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33414 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 10/07/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 4900
3. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CANZIO - Consigliere - N. 13380/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato dal G.I.P. del Tribunale di Trieste con ordinanza 20.3.2001, nel procedimento penale a carico di RA MA ed altri;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del SOST. Dott. DE SANDRO che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Trieste;
OSSERVA
Con ordinanza del 10.3.2001, il Tribunale di Trieste, al quale, dopo la sentenza di condanna per contravvenzione all'art. 674 c.p. a carico di MA RA ed altri, il P.M. aveva chiesto il sequestro preventivo di una parte dello stabilimento dal quale provenivano gli effetti dannosi del reato, dichiarava la propria incompetenza a provvedere, ritenendo di avere esaurito colla pronuncia di merito il proprio potere decisorio ed individuando, eventualmente, la competenza del G.I.P., stante l'inizio di un nuovo procedimento penale per il medesimo reato.
Il G.I.P., investito della richiesta, rilevava invece che la competenza del suo ufficio poteva estrinsecarsi solo prima dell'esercizio dell'azione penale, permanendo poi quella del giudice che ha proceduto nel merito e dinanzi al quale gli atti ancora pendevano;
e quindi rilevava conflitto, chiedendone a questa Corte la risoluzione, coll'ordinanza di cui in epigrafe.
Il conflitto - al contrario di quanto opina il Tribunale colle osservazioni scritte inviate a questa Corte - sussiste, giacché due giudici ordinari ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito: è indubbio, difatti, che il P.M. abbia chiesto il sequestro nel corso del procedimento definito dal Tribunale con sentenza del 9.2.2001, anche se poi ha rivolto analoga richiesta al G.I.P. in occasione dell'ulteriore esercizio dell'azione penale;
cosicché il rifiuto della misura da parte dei due giudici attiene indubbiamente al medesimo sequestro.
Si è così determinata quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive;
il conflitto deve essere risolto con attribuzione della competenza al Tribunale. L'art. 321 c. 1 c.p.p., invero, stabilisce che il G.I.P. provvede soltanto prima dell'esercizio dell'azione penale, spettando la competenza, negli altri casi, al giudice competente a pronunciarsi nel merito, che è indubbiamente il giudice della cognizione. Questa Corte, in proposito, ha reiteratamente affermato che l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati dei quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi e questo non solo perché la commissione di un reato non esclude che la misura possa intervenire per impedirne altri, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che il sequestro è finalizzato ad evitare anche dopo la sua completa consumazione (cfr. Sez. 3^, 17.4.1998, Chionchio;
id., 8.7.1999, Nisticò). Da qui la possibilità che il sequestro possa essere disposto anche successivamente alla sentenza di condanna (cfr. Sez. 3^, 21.6.1995, Limonetti), purché se ne accertino le condizioni sopra evidenziate e che costituiscono la "ratio" della misura cautelare.
Provvederà, al riguardo, il competente Tribunale di Trieste, cui gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2001