Sentenza 10 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, ai fini della determinazione del valore di beni immobili da sottoporre a vincolo in funzione del giudizio di proporzionalità tra detto valore e l'ammontare del credito da garantire, in difetto, da parte del destinatario del provvedimento, dell'allegazione di idonei elementi di fatto da cui inferire il valore di mercato dei beni stessi, legittimamente il giudice può far ricorso al criterio del valore catastale, in quanto valore avente carattere legale, predeterminato ed oggettivo. (Cfr. anche n. 1467 del 1995 e n. 4670 del 1991).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 9936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9936 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
099 36-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 3392/2020 MARIASTEFANIA DI TOMASSI CC 10/12/2020- VINCENZO SIANI R.G.N. 22501/2020 MICHELE BIANCHI MONICA BONI -Relatore - FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BA IO nato a [...] il [...] AN VA AT nato a [...] il [...] CR MP nato a [...] il [...] SI ZO nato a [...] il [...] IO DI VE DE nato a [...] il [...] BU PI nato a [...] il [...] GO LB nato a [...] il [...] AM VANI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/02/2020 del TRIB. LIBERTA' di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
che ha chiest lette/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO rigelb der ribas. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2020 il Tribunale del riesame di Arezzo, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, che con sentenza n. 47087 del 2019 annullava con rinvio precedente provvedimento emesso il 12 aprile 2019, ha annullato parzialmente l'ordinanza dello stesso Tribunale in data 28 marzo 2019 che, in accoglimento della richiesta di NC Popolare dell'TR e del Lazio soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, parte civile costituita nel procedimento penale sub n. 5083/2016 R.g.n.r. - n. 455/2019 R.g. trib., aveva autorizzato il sequestro conservativo di beni immobili di alcuni imputati del medesimo processo, nei cui confronti si procedeva per fatti di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice. Gli addebiti riguardano il fallimento della stessa banca e condotte di distrazione o dissipazione del suo patrimonio, compiute mediante l'erogazione di finanziamenti in difetto di adeguate garanzie in favore di varie persone giuridiche e di somme di denaro, corrisposte in favore dell'ex direttore generale della NC, luca NC, a titolo di incentivo all'esodo. In particolare, il Tribunale ha annullato il provvedimento di sequestro limitatamente a quanto disposto nei confronti di AL NA, a favore del quale ha disposto la restituzione dei beni immobili indicati alla lettera E), punti 1), 2), 3) e 4) e ha rigettato nel resto le richieste di riesame proposte da RC IA, FE IO di ST, IE BU, IO ST IR, AO CA, AT NI, IOni MI, AL TI e NZ RO, confermando nei loro confronti l'ordinanza impugnata.
1.1 II Collegio del riesame ha premesso che l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, che aveva condiviso la ricostruzione del fumus boni iuris della pretesa risarcitoria vantata dalla parte civile ed il riconoscimento della sua legittimazione attiva, aveva riguardato il solo punto relativo al requisito del periculum in mora sotto il duplice profilo della mancata determinazione, sia del credito vantato dalla parte civile, che era stato considerato soltanto in riferimento agli importi indicati nei capi d'imputazione, sia del valore dei beni oggetto di sequestro, non stabilito in base a criteri apprezzabili di stima, profili rilevanti ai fini del giudizio di proporzionalità della misura disposta.
1.2 Nel giudizio rescissorio il Tribunale, da un lato ha espresso adesione al criterio di quantificazione del valore dei beni sui quali è stato autorizzato il sequestro, prospettato dalla parte civile in relazione al valore catastale, siccome predeterminato dalla legge ex art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 141 del 1986. Dall'altro, ha quantificato il credito della parte civile nell'ammontare delle somme erogate e non recuperate in relazione a ciascuna operazione di finanziamento ed iscritte in bilancio quali crediti in sofferenza per totali 16.524.361 euro, importo che, a seguito della cessione disposta dalla NC d'Italia alla società REV-Gestione Crediti s.p.a. e della percezione del relativo corrispettivo pattuito, resta determinato in 12.393.262,00 euro. Raffrontato il credito risarcitorio derivante da ciascuna operazione di finanziamento per la quale è stata contestata la condotta di bancarotta patrimoniale ed il valore catastale dei beni sequestrati ad ogni imputato, cui la predetta condotta è ascritta il 1 Tribunale ha concluso per l'evidente sproporzione tra i due dati e per l'insufficienza dei beni sequestrati a costituire garanzia di adempimento dell'obbligo risarcitorio.
2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto separati ricorsi gli imputati AR IA e IO ST IR, con un unico atto a firma dell'avv. Corrado Brilli, FE IO di ST per il tramite dell'avv. Lodovico Mangiarotti, AL NA per il tramite dell'avv. Stefano Pelizzari, IE BU per il tramite dell'avv. Gian Franco Ricci Albergotti, AO CA per il tramite dell'avv. Paolo Veneziani, IOni MI per il tramite dell'avv.to PI Melani Graverini, AL TI per il tramite dell'avv.to Daniela Rossi e NZ RO per il tramite degli avv.ti Antonino Giunta e Neri Pinucci.
2.1 AR IA e IO ST IR hanno dedotto: a) violazione di legge in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 316, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e 2740 cod. civ. c.c. ed apparenza della motivazione quanto alla inosservanza del principio stabilito nella sentenza di annullamento per avere il Tribunale recepito la stima dei beni sequestrati, indicata nell'istanza di sequestro, ed avere addossato al debitore l'onere di provare la consistenza del proprio patrimonio. La giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che per imporre sequestro conservativo è necessario il fondato motivo che si disperdano le garanzie del credito per l'insufficienza del patrimonio del debitore a far fronte all'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316 cod. proc. pen., facendo così riferimento al modello normativo generale, ricavabile dall'art. 2740 cod. civ.. Il Tribunale ha considerato soltanto il valore dei beni sui quali si è chiesto ed imposto il sequestro rispetto all'entità del credito senza prendere in esame l'intera consistenza del patrimonio degli imputati per non avere costoro fornito elementi al riguardo, con ciò riconoscendo che la garanzia è rappresentata dall'intero patrimonio del debitore, ma senza considerare che spettava alla parte richiedente dimostrarne la composizione e l'ampiezza. b) Violazione di legge in relazione agli artt. 316, 1 e 2 comma cod.proc.pen. e 2740 cod. civ. per avere il Tribunale fatto ricorso nella stima dei beni al criterio dettato da una norma speciale (art. 52, comma 4 e 5, dpr 141/86), inadeguato perché riduttivo del reale valore dei beni esaminati e comunque finalizzato alla valutazione automatica degli uffici finanziari da compiersi per verificare la congruità del prezzo di trasferimento di diritti reali immobiliari, quindi insuscettibile di applicazione analogica, come affermato anche in ambito civilistico, tant'è che l'art. 568 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lett. o), D.L. 27.06.2015, n. 83, convertito dalla legge 06.08.2015, n. 132 proprio per dimettere il criterio della valutazione su base catastale, recita "Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma". La motivazione offerta dal Tribunale all'obiezione difensiva sulla funzione del sequestro conservativo di anticipazione del pignoramento è incongrua ed apparente perché non confuta le argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi respinta, non considera che, per quanto misura cautelare penale, il sequestro viene eseguito nelle forme 2 라 prescritte dal codice di procedura civile nei limiti in cui è consentito il pignoramento e ne è consentita la riduzione ex art. 496 cod. proc.pen.. Poiché difetta ogni riferimento attendibile al patrimonio dei debitori, il giudizio di comparazione compiuto dai giudici del riesame è mera apparenza e viola il principio dettato dalla Corte di cassazione che raccomandava una valutazione effettiva, coerente, completa e soprattutto ragionevole. c) violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ. in relazione all'art. 316 cod.proc.pen. e motivazione apparente per avere il Tribunale determinato il credito risarcitorio in base al criterio proposto dalla parte civile, ossia in base al valore del finanziamento oggetto di imputazione, sia pure al netto del valore medio pagato dal cessionario del credito. In tal modo si è fatto riferimento ad un dato contabile, che non corrisponde alla perdita patrimoniale della NC imputabile ai fatti dolosi e colposi ascritti agli imputati e che tradisce lo stesso principio dettato dalla Corte di cassazione;
inoltre, non si è tenuto conto del fatto che il finanziamento erogato dalla banca non rappresenta di per sé stesso il pregiudizio subito, in quanto l'importo non restituito di quanto concesso va depurato dal rischio bancario. Non sono state oggetto di considerazione le vicende successive dei finanziamenti, verificatesi dopo il 2015, ossia dopo la cessione alla REV s.p.a. e che sul piano civilistico il danno derivante dalle operazioni descritte nelle imputazioni di bancarotta non corrisponde al valore degli affidamenti o dei finanziamenti e non è sufficiente a tal fine detrarre il corrispettivo incamerato per la cessione dei crediti in sofferenza perché in ogni caso la stima è inattendibile ed esorbitante e vanifica il test di proporzionalità.
2.2 IE BU ha dedotto: a) Violazione di legge in relazione all'art. 185, c. 1, c.p.p. per il quale nella determinazione del danno si fa riferimento alle leggi civili ed all'art. 2055 cod. civ. per avere il Tribunale, in contrasto con tali disposizioni, ritenuto sussistente la responsabilità solidale di tutti gli imputati sebbene i fatti contestati ai singoli imputati in relazione ad operazioni di finanziamento sono diversi gli uni dagli altri, per cui ciascuno potrà rispondere solo dell'inadempimento dei soggetti da lui finanziati. Nel caso del ricorrente vengono in rilievo i soli finanziamenti di cui ai capi E) e W). b) Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'art. 627, c. 3, cod. proc. pen., non essendosi il giudice del rinvio uniformato alla decisione della Cassazione per ciò che concerne la questione della sussistenza del periculum in mora. Il ricorrente non ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione della NC, né di sindaco revisore, avendo soltanto svolto le funzioni di direttore dell'area crediti, deputato a deliberare i finanziamenti. Non c'è prova che i finanziamenti di cui al capo E) del decreto che dispone il giudizio fatti alla Pegasus s.p.a. e quelli di cui al capo W) a favore delle società del gruppo ME, abbiano comportato un danno per la NC, anzi dagli atti risulta la prova contraria, anche perchè nel suo caso, diversamente da quanto accaduto per gli altri imputati, l'entità dei finanziamenti non è stata riportata quale voce di danno nell'atto di citazione introduttivo della causa proposta davanti al Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, dal liquidatore della NC Popolare dell'TR e del Lazio, anche nei confronti dei 3 coimputati AR e NC, rispettivamente presidente e direttore generale di BPEL, il che sta a significare che l'importo erogato era stato rimborsato e che il credito relativo non era andato in sofferenza. Per contro, in sede di costituzione di parte civile il liquidatore non ha fornito prova documentale del diritto risarcitorio e la ritenuta irrilevanza delle circostanze rappresentate è frutto di una forzatura e ha disatteso la prescrizione imposta dalla sentenza di annullamento della Suprema Corte, omettendo la dovuta giustificazione. c) Violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. ed all'art. 1273, comma 2, cod. civ.. L'insussistenza del danno per quanto attiene al finanziamento erogato a Pegasus s.p.a. di cui al capo E) discende altresì dalla sua estinzione a seguito di accollo liberatorio del debito da parte di altra società, la Serena Real Estate and Service s.p.a., avvenuto con il consenso della NC, cui era conseguita la liberazione dell'originario debitore ai sensi dell'art. 1273, c. 2, cod. civ., circostanza evincibile dalla memoria dell'avv. Satta, difensore della Liquidazione della B.P.E.L. depositata nel giudizio di riesame all'udienza del 22/1/2020 (pagg. 9 ult. capoverso e 10) ove era riportata annotazione della G.d.F. in tal senso. Non è dunque configurabile la responsabilità del ricorrente per l'inadempimento dell'accollante ad obbligazione contratta nell'ambito di una operazione approvata dal consiglio di amministrazione senza il concorso di BU. d) Violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non essendosi il giudice di rinvio conformato alla decisione della Cassazione per ciò che riguarda la questione da essa decisa e per omessa motivazione circa l'esistenza di circostanze decisive. In riferimento ai fatti di cui al capo W) del decreto di citazione a giudizio relativo ai finanziamenti fatti alle società del gruppo ME è totalmente incerta la prova della loro mancata restituzione, circostanza non menzionata nemmeno nell'atto introduttivo della causa civile. Inoltre, nella memoria del liquidatore (pag. 11) depositata all'udienza del 22 gennaio 2020, si legge che le operazioni di finanziamento fatte in favore delle Società ME Finanze e ME IN costituiscono inadempienze solo «probabili», non certe, anche perchè i fidi concessi furono trasformati in "finanziamenti" con scadenze per ME Holding al 31 dicembre 2019 e per ME IN al 31 dicembre 2020 (incipit di p. 12 della stessa), ossia da restituire entro termini non scaduti al momento della costituzione di parte civile e successivamente non è provato che la scadenza del 31 dicembre non sia stata rispettata, mentre l'altra non è ancora maturata. Nè vale osservare in senso contrario che «dalla documentazione prodotta dalle difese» il credito nei confronti di ME IN sarebbe stato oggetto di cessione pro soluto ad una società «veicolo nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, poiché tanto non smentisce il dato documentale della scadenza del termine per l'adempimento al 31 dicembre 2020. 2.3 GI CA ha lamentato: a)Violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen., all'art. 623, co. 1, e 627, co. 3, cod.proc.pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito cautelare del periculum in mora. L'ordinanza impugnata, basandosi soltanto su quanto dedotto 4 dalla parte civile, non contiene nessun riferimento, nemmeno implicito, alle deduzioni difensive svolte con memoria depositata in data 21 gennaio 2020, né agli atti e documenti alla medesima allegati, con i quali si era dimostrato in ordine ai fatti di cui al capo V.2), che con delibera del 20 dicembre 2007 il finanziamento era stato revocato dal C.d.A. della NC, con contestuale apertura di una nuova linea di credito sotto forma di mutuo ipotecario, senza che il ricorrente avesse preso parte alla deliberazione e che l'intera esposizione della società affidata, sussistente all'ottobre 2009, si era ridotta per l'escussione di talune garanzie pignoratizie che assistevano i finanziamenti concessi a Sicily House s.p.a. e l'adozione di ulteriori iniziative di recupero del credito sul cui esito la parte civile non ha fornito indicazioni. In ordine ai fatti di cui al capo d'imputazione Z.2) si è invece osservato che il finanziamento è stato rinnovato ed incrementato di euro 100.000,00 con una successiva delibera del C.d.a. della NC, intervenuta il 20 dicembre 2007, durante la quale detto imputato non ha partecipato al voto e che alla data del 7 dicembre 2010 l'esposizione debitoria ammontava ad euro 68.522,91. Quanto al reato di cui al capo Y.2), il complesso delle operazioni in cui si è inserita la concessione di credito ad TE s.p.a., relative anche ad altre Società facenti parte dello stesso Gruppo di questa, non ha procurato alcun nocumento alla NC, che anzi grazie a tale finanziamento ha visto estinguersi un precedente finanziamento, accordato alla Capogruppo (Saico s.p.a.), che diversamente non sarebbe stato onorato, per cui difetta la prova del danno patito, tanto più che NC TR ha agito per il recupero del credito, insinuandosi nel passivo nell'ambito del fallimento di S.E. Ambiente s.r.l., assuntrice dei concordati preventivi di Società tra le quali proprio TE s.p.a., per la somma di totali euro 1.523.461,96. b) Il Tribunale del Riesame non si è uniformato alla sentenza di annullamento nel verificare la sussistenza del periculum in mora e ha reso una motivazione solamente apparente. Il valore dei beni sequestrati è stato determinato in base alla rendita catastale, quindi in base ad un criterio astratto e presuntivo, non già in relazione al valore di mercato, come impone l'art. 568 cod. proc. pen.. Anche la determinazione dell'ammontare del credito da tutelare è erronea: quanto al capo Y), l'entità del finanziamento contestato è indicata nel decreto che dispone il giudizio in euro 1.100.000,00 e non in euro 12.350.000,00, come ritenuto dal Tribunale del riesame con riferimento all'importo accantonato come perdita ed essa è anche superiore a quanto indicato al capo Y2), importo poi abbattuto del 25% pari all'ammontare del corrispettivo della cessione dei crediti alla REV-Gestione Crediti s.p.a.. L'ammontare dei crediti accantonati come perdite dalla NC, secondo quanto esposto dalla parte civile e recepito dal Tribunale del riesame, si riferisce al complesso dei finanziamenti accordati alle società affidate e non alle condotte indicate nei capi d'imputazione, o comunque a finanziamenti cui il ricorrente è rimasto estraneo, tanto da essere contestati in altri capi riferiti ad altri coimputati. In tal modo il Tribunale ha errato nel condurre il giudizio di proporzionalità, basato su dati inconferenti rispetto alle contestazioni per le quali è stata formulata la domanda cautelare e non si è attenuto a quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente. 5 本 c) Violazione dell'art. 324, co. 4, cod.proc.pen., anche in rapporto all'art. 191 cod. proc.pen., in ordine all'ammissione ed all'utilizzazione ai fini della decisione, da parte del Tribunale del riesame, della memoria, della produzione documentale e dei rispettivi allegati, depositati dalla parte civile istante dopo l'inizio della discussione, ossia all'udienza del 22 gennaio 2020 ed a quella successiva del 12 febbraio 2020, quindi di elementi che non avrebbero potuto essere utilizzati. L'art. 324, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la proposizione di motivi nuovi, memorie e materiale probatorio, è consentita solo "prima dell'inizio della discussione" e non successivamente e la contraria decisione del Tribunale non rispetta detta disposizione. Né il rispetto del contraddittorio, secondo quanto argomentato dal Tribunale, supera la questione, posto che alle parti diverse dalla parte civile era stato consentito consultare ed estrarre copia della memoria della parte civile stessa, il che ha permesso soltanto di svolgere prospettazioni orali nel prosieguo della discussione.
2.4 NZ RO ha dedotto: a)Violazione di legge in relazione agli artt. 627 e 316 cod. proc. pen. e motivazione apparente in ordine all'applicazione dei principi di diritto dettati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 47087 del 10/10/2019. Per la posizione del ricorrente è stata accolta la richiesta di sequestro conversativo limitatamente al capo unico del proc. pen. nr. 1838/17 R.G.N.R. relativo alla liquidazione NC, il cui importo è stato indicato nella somma di euro 474.974,80, diversa da quella portata dal capo di imputazione, pari alla quota parte dell'accordo di risoluzione del rapporto, eccedente rispetto all'indennità contrattuale di preavviso. Era stato dedotto che questo stesso importo era stato oggetto di provvedimento cautelare in data 11/4/2016 a carico del coimputato NC nel parallelo giudizio, svolto in rito abbreviato, circostanza ritenuta non dirimente dal Tribunale del riesame per la non irrevocabilità della sentenza di condanna a carico di NC e per la ritenuta legittimità del sequestro della stessa somma a carico di più imputati, essendo demandato alla fase esecutiva evitare indebite locupletazioni da parte del creditore. Tale argomentazione ignora che quell'importo è stato oggetto di confisca, il che avrebbe dovuto condurre ad escludere sotto ogni aspetto il periculum in mora e che il bilanciamento degli interessi in gioco deve essere condotta al momento dell'imposizione della misura cautelare. b)Violazione di legge in relazione agli artt. 627 e 316 cod. proc. pen. e all'art. 2740 cod. civ. e motivazione apparente in ordine all'applicazione dei principi di diritto dettati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 47087/2019. Il Tribunale di Arezzo ha aderito acriticamente ed in assenza di giustificazione ai criteri valutativi suggeriti dalla parte civile, trascurando le indicazioni, fornite dalle difese, basandosi sul meccanismo valutativo utilizzato per determinare la base imponibile delle imposte sulle compravendite immobiliari ai sensi del disposto dell'art. 52 c 4 e 5 del DPR 141/1986, che non risponde all'esigenza di individuare il valore reale del bene oggetto di sequestro e da q uello di mercato, dettato dall'art. 568 cod. proc. civ.. L'adozione di quest'ultimo criterio avrebbe condotto a ritenere capiente il patrimonio del ricorrente, da considerarsi nella sua integrità e non soltanto in riferimento ai beni immobili, tale da rendere assolutamente immotivato il provvedimento ablativo. 6 Il Tribunale al riguardo ha operato una sostanziale inversione dell'onere probatorio, facendo gravare sul debitore l'onere di provare il rischio per la pretesa creditizia e ha ravvisato "abnorme sproporzione al momento esistente tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile", che però non può essere riferita alla posizione del ricorrente. c)Violazione di legge con riferimento all'art. 592 cod. proc. pen.. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali sebbene in sede di rinvio la richiesta di riesame sia stata parzialmente accolta con riduzione del sequestro imposto.
2.5 FE IO di ST ha dedotto: a) violazione di legge in relazione agli artt. 74 e 316 cod.proc.pen. per l'erronea valutazione della sussistenza del periculum in mora sotto il profilo della quantificazione del credito risarcitorio. Il Tribunale di Arezzo, pur avendo affermato di condividere le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente, ha ribadito le conclusioni del provvedimento annullato. In riferimento alla posizione del ricorrente il credito risarcitorio da garantire è stato individuato nell'ammontare di circa euro 1.500.000, quantificazione che non trova alcun riscontro nei capi di imputazione -al capo F) è indicato l'importo di euro 1.400.000 ed al capo W.2) quello di euro 784.410, entrambi da diminuire del 25%-, né lo ha la somma di euro 900.000 utilizzata per condurre il test di proporzionalità; tale determinazione è frutto del recepimento acritico della prospettazione della parte civile, per la quale la propria pretesa risarcitoria era pari a all'importo del credito in sofferenza al netto del corrispettivo di cessione, pari al 25% (2.000.000-500.000=1.500.000), ma si tratta di una stima apodittica, arbitraria e scollegata all'accusa. La difesa mediante produzioni documentali del 22 gennaio e 12 febbraio 2020 aveva dimostrato che i finanziamenti incriminati non avevano cagionato alcun danno e non potevano far sorgere un credito risarcitorio: quelli di cui al W) non avevano cagionato alcuna passività per la banca in liquidazione coatta, essendo il rapporto stato oggetto di trasferimento a UBI NC s.p.a. prima e poi di transazione con quest'ultima col conseguente pagamento di quanto pattuito ed estinzione del rapporto. Quanto al contratto di mutuo di cui al capo F), lo stesso era stato oggetto di due consecutivi accolli da parte di Hevea s.r.l. e di Serena Real Estate and Services s.p.a., entrambi accettati da NC Popolare dell'TR e del Lazio con liberazione dell'originario debitore e di Hevea s.r.l., il che ha determinato la non ascrivibilità dell'eventuale passività subito dall'istituto di credito al contraente originario ed al componente del comitato crediti che aveva deliberato la concessione del contratto di mutuo. b) Violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen. ed erronea valutazione della sussistenza del periculum in mora sotto il profilo della quantificazione del valore dei beni sequestrati, operata in base ai valori catastali, riferibili soltanto alle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate e per finalità diverse e foriero di un esito inattendibile se rapportato all'ammontare del contratto di mutuo stipulato per l'acquisto del bene immobile del ricorrente, pari a quattro volte l'importo stimato. c) Violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen. ed erronea valutazione della sussistenza del periculum in mora sotto il profilo dello svolgimento del 7 test di proporzionalità tra il quantum oggetto del credito risarcitorio e il valore dei beni sequestrati.
2.6 AL TI ha dedotto: a) violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen. e all'art. 185 cod. pen. in ordine alla valutazione del periculum in mora e violazione degli artt. 125, 623 e 627 cod. proc. pen. e motivazione apparente. Il Tribunale del riesame ha determinato il valore dei beni sequestrati in base al criterio indicato dalla parte civile senza fare ricorso al valore di mercato e prescindendo dalla finalizzazione del sequestro conservativo al pignoramento il che impone di tener conto delle disposizioni che disciplinano la relativa procedura. Anche nella determinazione del credito da tutelare mediante la misura cautelare il Tribunale ha errato e ha disatteso il mandato conferitogli dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, perché si è basato sul valore dei crediti bancari per i finanziamenti erogati negli importi appostati nel 2015, decurtati del 25% pari al prezzo stabilito per la cessione alla REV Gestione Crediti s.p.a., ma tale dato contabile non corrisponde alla perdita patrimoniale subita dall'istituto erogatore e non esprime la misura del risarcimento. Il danno derivante dalla mancata restituzione delle somme mutuate è un danno differenziale, dato dalla differenza tra l'importo concesso e quella percentuale che comunque costituisce il margine di rischio bancario nel senso che il pregiudizio risarcibile è quello che è imputabile agli amministratori e/o ai sindaci, al netto delle possibili perdite o dei possibili pregiudizi che in nessun modo possano essere loro addebitali per condotte compiute e che non rientrano nella loro sfera soggettiva o di controllo. Ma anche a voler seguire il criterio prescelto, resta arbitrario considerare le vicende del finanziamento alla data della risoluzione, pretermettendo le vicende successive anche alla cessione alla REV, peraltro decisa da altri e non dagli imputati. Nemmeno costituisce una soluzione appropriata ridurre l'importo delle operazioni di una percentuale astrattamente corrispondente alla media dei corrispettivi versati dalla società cessionaria per l'acquisto dei crediti in sofferenza. Pertanto, quanto al capo Y) è erronea la considerazione del valore di euro 7.800.000, poiché il finanziamento ammontava ad euro 1.100.000 e non certamente ad euro 12.350.000,00 secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata;
quanto al capo J) il ricorrente deve rispondere soltanto delle delibere di affidamento concesso ad TE s.p.a. di cui al punti 4) e 5) del capo e non di tutti gli affidamenti accordati. L'essersi basati sull'ammontare accantonato per perdite in relazione ai complessivi finanziamenti concessi alle diverse società affidate, come esposti nei capi d'imputazione del processo principale, implica che nessuna reale valutazione circa l'entità del credito tutelabile con il sequestro conservativo richiesto è stata svolta;
in tal modo il Tribunale non ha offerto una reale motivazione sul giudizio di proporzionalità. b) Violazione dell'art. 324, comma 4, cod. proc.pen., anche in rapporto all'art. 191 c.p.p., in ordine all'ammissione ed all'utilizzazione ai fini della decisione, da parte del Tribunale del Riesame, della memoria, della produzione documentale e dei rispettivi allegati, depositati dalla parte civile dopo l'inizio della discussione, ossia all'udienza camerale del 22 gennaio 2020, integrati con nota di produzionela 8 documentale depositata in vista della successiva udienza del 12 febbraio 2020, contenenti prospettazioni poi accolte dal Tribunale del riesame riguardanti determinazione del credito e del valore dei beni sequestrati. Nonostante l'eccezione di tardività sollevata da alcune difese, il Tribunale ha ritenuto di superare la censura in forza del disposto dell'art. 309, comma 6, cod. proc. pen., che però consente di proporre motivi nuovi soltanto prima dell'inizio della discussione, previsione valevole anche per il procedimento applicativo di misure cautelari reali. Né la facoltà di consultazione ed estrazione di copia ha sanato la violazione del diritto di difesa e consentito un contraddittorio effettivo.
2.7 IOni MI ha dedotto: a) erronea applicazione dell'art. 316 cod. proc. pen. per la non corretta individuazione del credito vantato, compiuta in base alle deduzioni della parte civile e senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa. In particolare, per il capo V.2) il Tribunale ha considerato l'importo accantonato a perdita, pari ad euro 1.674.930,00 dedotto il ricavato dalla cessione, mentre con lettera del 29/10/2009 NC TR aveva quantificato in euro 635.803,00 il credito vantato nei confronti di Sicily House s.p.a.; per il capo Z.2) il credito finale di euro 60.207,75 non tiene conto della pretesa quantificata dalla banca con raccomandata del 7/12/2010 di euro 68.522,91; per il capo Y.2) è stato considerato l'importo accantonato a perdita di euro 7.800.000, ma assomma tutti i finanziamenti erogati allo stesso beneficiario, mentre l'unico per il quale il ricorrente aveva svolto un ruolo deliberativo riguarda la somma di euro 1.100.000. pertanto, il credito complessivo vantato nei suoi confronti non ammonta a 4.500.000 euro, ma soltanto ad euro 1.353.244,43, corrispondente ai soli finanziamenti contestati. La contraria statuizione del Tribunale non tiene conto che il calcolo prospettato dalla difesa si avvale di documenti prodotti dalla stessa parte civile presenti nel fascicolo non richiedenti un supplemento di istruttoria. Con riguardo al valore degli immobili sequestrati il Tribunale ha fatto ricorso alla rendita catastale perché parametro ritenuto oggettivo, logico, congruente senza considerare che la stessa giurisprudenza di legittimità indica la necessità, per rispettare i canoni di gradualità e proporzionalità della misura, di individuare il valore di mercato dei beni, che avrebbe potuto essere ricavato dalle quotazioni OMI elaborate dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando tale criterio il patrimonio immobiliare del ricorrente verrebbe stimato in 3.900.000 di euro, anziché in euro 2.300.000 euro. Il rapporto tra il credito vantato ed il valore del patrimonio del ricorrente non giustifica l'applicazione del sequestro conservativo per insussistenza del periculum in mora, poiché il primo dato a raffronto è notevolmente inferiore al secondo, anche se quest'ultimo sia stimato in base al valore catastale. Né sussiste rischio di depauperamento, tanto più che il ricorrente è percettore di redditi cospicui. b)Vizio di carenza di motivazione nella quantificazione del credito vantato dalla parte civile, nonché nella stima del valore dei beni del debitore perché operata senza confrontarsi con gli elementi offerti dalla difesa.
3. Ai sensi dell'art. 23 del D.I. 28 ottobre 2020, n. 137, il procedimento è stato trattato per iscritto, non avendo nessuna delle parti chiesto si procedess a 9 trattazione orale.
3.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Assunta OC, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, deducendo, inoltre, l'inammissibilità dei motivi sull'insussistenza dell'obbligo solidale tra coimputati perché mai proposti in precedenza.
3.2. AR IA ha fatto pervenire memoria con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, che ha censurato perché le stesse finiscono per avvallare una stima approssimativa e sommaria che non conduce correttamente il test di proporzionalità e per non considerare che grava sulla parte richiedente il sequestro l'onere di dare prova della insufficienza della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore. Inoltre, ha rappresentato che nel caso di specie si è consentito al creditore di scegliere i beni sui quali imporre il vincolo del sequestro senza considerare la valutazione dell'intero patrimonio del debitore così rendendo inveritiero il test di proporzionalità. Il criterio del valore catastale per stimare il valore dei beni è erroneo, applica in via analogica una norma speciale, consente di raggiungere risultati molto distanti dal vero e falsa il test di proporzionalità in danno dell'imputato ed è stato già disatteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente perché non in grado di assicurare la adeguatezza al prezzo o al profitto del reato. Anche la individuazione del credito viola quanto disposto dalla sentenza rescindente perché effettuata in riferimento al valore dei crediti bancari per finanziamenti classificati a sofferenza, ossia in base ad un dato contabile che non corrisponde alla perdita patrimoniale dell'istituto finanziatore, imputabile a fatti dolosi o colposi degli imputati. Il pregiudizio risarcibile in caso di finanziamento o mutuo non restituito è un dato differenziale, dato dalla differenza tra importo non riscosso e rischio bancario, di cui amministratori o sindaci devono rispondere se sia ad essi imputabile e non dipendente da fattori estranei alla loro sfera di controllo;
in questa ottica non è dato sapere quanto dei crediti ceduti sia stato poi recuperato ed in quale misura.
3.3. IE BU ha depositato memoria con la quale ha osservato che le conclusioni del Procuratore Generale non sono aderenti alla sua posizione, isolata e differente rispetto a quella degli altri imputati, posto che nei suoi confronti non è configurabile nessuna forma di responsabilità. Il tema della responsabilità solidale è stato sollevato col primo motivo di ricorso, che il P.G. ritiene inammissibile perché questione nuova non proposta al Tribunale del riesame. In realtà il giudicato cautelare, di portata più limitata rispetto a quello vero e proprio, non copre il deducibile, ma solo il dedotto e soltanto le questioni effettivamente decise e non. oggetto di impugnazione;
la questione è stata affrontata per la prima volta nell'ordinanza impugnata che ha affermato la responsabilità solidale di tutti gli imputati, ma in via incidentale senza realmente farne oggetto di decisione, sicchè soltanto col ricorso per cassazione era possibile muovere delle censure sul punto. Nel caso di specie il Tribunale ha violato l'art. 185 cod. pen. che rimanda alle leggi civili la qualificazione e quantificazione del danno e l'art. 2055 cod. civ, per il quale la responsabilità è solidale solo ove il fatto dannoso sia imputabile a più persone, 10 ossia che il fatto sia unico. Tale condizione non ricorre nel caso del BU che non era componente del c.d.a. o del collegio sindacale ma solo un funzionario preposto al settore crediti e che non può rispondere perché nessun danno è derivato alla banca dai finanziamenti da lui deliberati, secondo quanto illustrato nel ricorso.
3.4. IOni MI ha fatto pervenire memoria con la quale ha replicato alla requisitoria del P.G. ed evidenziato che la stessa non si misura con nessuno degli argomenti svolti nel proprio ricorso e soprattutto con la censura sull'arbitraria quantificazione in 4.500.000 euro del credito azionabile nei suoi confronti e sulla possibilità di individuare il valore di mercato dei beni degli imputati, facendo ricorso alle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate.
3.5. NZ RO ha dedotto che il Procuratore Generale nella requisitoria non ha considerato la sua specifica posizione e la già intervenuta decisione in altro processo di confisca dell'importo per il quale è stato autorizzato il sequestro a suo carico, il che ha determinato la messa a disposizione della parte civile della stessa somma per identico titolo di responsabilità, sicchè la cautela non può essere rinnovata in altra sede.
3.6. Per conto di GI CA è pervenuta memoria contenente le conclusioni e la replica alla requisitoria del P.G., della quale si evidenzia l'omessa disamina critica degli elementi documentati ed illustrati col ricorso. Considerato in diritto I ricorsi sono infondati e non meritano, dunque, accoglimento.. 1. L'ordinanza impugnata, pronunciata nel giudizio di rinvio, preso atto che le questioni sollevate dalle difese in ordine alla legittimazione della parte civile richiedente la misura cautelare ed alla astratta configurabilità dei reati contestati agli imputati nel giudizio principale erano state già definitivamente risolte nella sentenza rescindente della Suprema Corte, ha confermato il decreto di sequestro conservativo in riferimento agli immobili specificati nel decreto di sequestro, tranne che per la posizione di AL NA, ravvisando per tutte le posizione processuali la sussistenza del requisito del periculum in mora.
2. S'impone la disamina prioritaria di una questione processuale, riproposta dalle difese dei ricorrenti CA e TI, secondo le quali il Tribunale del riesame, a fronte di specifica eccezione, riportata alle pagg.
3-4 del provvedimento impugnato, ha eluso il problema del mancato rispetto del termine per la proposizione di motivi nuovi, che è quello antecedente all'inizio della discussione e ha considerato utilizzabili ai fini della decisione la memoria, la produzione documentale ed i rispettivi allegati, depositati dalla parte civile istante all'udienza del 22 gennaio 2020 ed a quella successiva del 12 febbraio 2020, elementi che, al contrario, non avrebbero potuto essere utilizzati.
2.1 Osserva la Corte che il provvedimento in verifica ha affrontato la tematica sopra riassunta mediante la trascrizione di precedente apposita ordinanza, con la quale ha escluso l'inutilizzabilità degli atti e deicorrettamente 11 documenti, prodotti dalla parte civile, a ragione della condivisibile interpretazione del disposto dell'art. 324, comma 4, cod. proc. pen.. 2.1 Ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., al procedimento di riesame avente per oggetto misure cautelari reali si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. e il comma 9 di tale ultima disposizione stabilisce che il Tribunale «annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza». Il chiaro testo normativo autorizza a ritenere che le parti siano legittimate a produrre durante l'udienza elementi anche diversi da quelli in origine portati a conoscenza del Tribunale e ciò a prescindere da ogni verifica circa la pregressa o meno disponibilità degli stessi per la parte che intende avvalersene (Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015, Benocci ed altri, Rv. 263664; Sez. 2, n. 36451 del 03/06/2015, Santini, Rv. 264545; Sez. 6, n. 53720 del 25/09/2014, Falchetti, Rv. 262092; Sez. 1, n. 26299 del 23/06/2006, Onorio ed altro, Rv. 235017; Sez. 3, n. 164 del 17/01/1996, Tumbarello, Rv. 204317). L'assunzione dell'iniziativa di effettuare nuove produzioni documentali all'udienza, se non preclusa, ma anzi direttamente autorizzata dalla legge processuale, impone, però, il rispetto di due condizioni: la pertinenza al tema devoluto con l'impugnazione cautelare e la garanzia del contraddittorio con le altre parti, fermo restando che le relative modalità di attuazione vanno calibrate anche in ragione delle esigenze di celerità e speditezza nella trattazione del procedimento, per sua natura urgente. Si è dunque affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che le controparti di chi effettua la nuova produzione hanno diritto di fruire di un termine per esaminare i nuovi elementi introdotti ed esercitare il diritto di difesa, pena la nullità ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), per la violazione di tale diritto in tutti i casi in cui il suo esercizio non sia di fatto consentito in modo concreto ed effettivo, come del resto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 con affermazione di principio, valevole anche per i giudizi cautelari relativi a misure reali. L'ampiezza di tale termine non è commisurabile in modo fisso ed invariabile per tutti i procedimenti, né deve comportare di necessità il rinvio ad altra data dell'udienza, potendo essere sufficiente anche una sospensione del suo corso di durata limitata;
in ogni caso le modalità pratiche di realizzazione del contraddittorio devono essere determinate dal giudice in funzione delle esigenze di difesa del caso specifico.
2.2 Quanto affermato non riceve smentita dalla previsione dell'art. 324, comma 4, cod. proc. pen., invocata dalle difese, che prescrive il rispetto del termine costituito dall'inizio della discussione unicamente per la proposizione di nuovi motivi di riesame, non già in riferimento a memorie e documenti, per i quali vale la diversa regola dettata dall'art. 309, comma 9, cod. proc.pen.. 2.3 Nel caso in esame deve ribadirsi la piena legittimità della acquisizione documentale consentita dal Tribunale, sia perché non contenente motivi nuovi, sia perché alle altre parti è stato consentito di avvalersi di un ampio termine per esame e controdeduzioni, che, sebbene alcune difese se ne siano avvalse soltanto per repliche orali nel corso della successiva udienza, non viene dedotto in quali reali 12 concreti termini le stesse abbiano un pregiudizio nelle loro prerogative e sia stato loro impedito di effettuare la produzione di propria documentazione a discarico. Le altre questioni sollevate con i motivi di ricorso sono in gran parte comuni a tutti i ricorrenti.
3. In primo luogo, ha valenza generalizzabile per le posizioni di tutti gli imputati la contestazione, mossa dalla difesa di PI BU, che assume l'erroneità giuridica della decisione del Tribunale del riesame per avere affermato la loro responsabilità solidale, sebbene essi fossero intervenuti in modo differenziato nei processi decisionali riguardanti l'erogazione dei finanziamenti da parte della società fallita, contestati come distrattivi e dissipativi del suo patrimonio.
3.1 La doglianza prospetta in modo corretto la necessità di operare il riferimento all'art. 185, comma 2, cod. pen., per il quale «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole o le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui» e, stante il richiamo così operato, all'art. 2055 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il singolo fatto dannoso.
3.2 Diversamente da quanto argomentato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la questione non è preclusa, perché è stata accennata dal Tribunale, che non ne ha fatto oggetto di esplicita trattazione in punto di diritto, ma ha affermato che, nell'apprezzamento del periculum in mora nella sua dimensione oggettiva, doveva aversi riguardo «alla circostanza che il patrimonio di ciascun singolo imputato si presenti adeguato o no al fine di garantire l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie avanzate dalla parte civile...tenendo presente che la responsabilità degli imputati ha carattere solidale».
3.3 In concreto il collegio del riesame non ha, però, seguito tale criterio: dopo avere individuato il valore dei beni immobili, relativi a ciascun imputato, ha proceduto alla quantificazione del credito risarcitorio, vantato dalla curatela di NC Popolare dell'TR e del Lazio cos. coop. in l.a., in riferimento ad ogni fatto di reato come descritto nelle singole imputazioni, quindi ha effettuato il c.d. test di proporzionalità in modo separato ed autonomo per le singole posizioni individuali e per i reati ascritti ad ogni imputato per giungere poi alla conclusione della sussistenza della sproporzione, già posta a fondamento del provvedimento di sequestro (pagg. 10-11 della motivazione dell'ordinanza impugnata). Non è dunque ravvisabile la violazione di legge segnalata dalla difesa di IE BU, poiché il Tribunale del riesame, nonostante l'affermata e ribadita configurabilità della responsabilità solidale degli imputati, ha poi condotto la disamina separata e focalizzata sui cespiti immobiliari di ciascuno di essi per verificarne la capienza rispetto all'obbligazione risarcitoria, nascente dai fatti contestati nelle singole imputazioni.
3.4 In ogni caso, va ricordato che l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché 13 ricorre tale responsabilità anche qualora il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno (Sez. U., n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, rv. 267592; Cass. civ., Sez. 3, n. 20192 del 25/09/2014, Rv. 632978;). Nel caso di specie, per come configurati gli addebiti nel processo principale in corso di celebrazione a carico dei ricorrenti e nei limiti in cui gli stessi sono apprezzabili nel giudizio cautelare a cognizione sommaria, le singole deliberazioni ed erogazioni di finanziamenti in favore di soggetti privi di adeguata capacità economica e di adeguate garanzie, mai più restituiti, hanno concorso con azioni autonome, ma tra loro connesse, a cagionare il dissesto dell'istituto di credito, dichiarato insolvente, il che può non arbitrariamente condurre a ritenere che, per come descritti gli illeciti, il pregiudizio arrecato sia unico ed a fondare la responsabilità solidale degli imputati.
4. E' comune ai ricorsi proposti nell'interesse di IA e IR, BU, CA e RO il motivo che lamenta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per la mancata ottemperanza da parte del Tribunale al mandato cognitivo, conferitogli dalla sentenza di annullamento con rinvio della precedente ordinanza confermativa del decreto di sequestro conservativo.
4.1 Con la sentenza n. 47087 del 2019 la Quinta Sezione penale di questa Corte ha rilevato che l'adozione del sequestro conservativo richiede un fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118). Ha ribadito le linee guida orientative nell'interpretazione ed applicazione dell'istituto, tratte dalla giurisprudenza di legittimità, per le quali il sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., in quanto misura cautelare penale, deve essere imposto, utilizzando i "criteri di fondo" del sistema penale (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, in motivazione) e nel rispetto del principio di proporzionalità, ossia del bilanciamento tra l'interesse del creditore ad ottenere tutela provvisoria affinché la garanzia del credito non sia dispersa durante la pendenza del processo per incapienza del patrimonio del debitore e quello del soggetto che deve subire la misura. Tale operazione va compiuta in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti l'entità del credito stesso e la natura ed il valore del bene oggetto di sequestro. Il primo dato da porre a raffronto, il credito, deve essere determinabile con un apprezzamento che, pur con margini di approssimazione, va sempre ancorato a dati oggettivi, che rendano verificabile il ragionamento ricostruttivo del giudice;
con specifico riferimento a fatti di bancarotta fraudolenta, la quantificazione del credito non può essere operata in base alla sola descrizione, contenuta nell'imputazione, dovendo considerarsi, non solo le eventuali ipotesi di "bancarotta riparata", ma anche la sopravvenienza di nuovi elementi in grado di ridimensionare o escludere il 14 danno risarcibile. Il secondo elemento da comparare con l'ammontare del credito, ossia il valore dei beni sequestrati, deve essere oggetto di una stima effettiva, anche se di natura sintetica. Tanto premesso, la sentenza rescindente ha rinvenuto la carenza di motivazione sotto entrambi i profili oggettivi «poiché il quantum del credito risarcitorio da garantire è individuato esclusivamente sulla base del rinvio alle imputazioni e motivato in termini del tutto apodittici, mentre nessuna valutazione sul valore dei vari beni sequestrati è prospettata».
4.2 Il giudice del rinvio, individuato correttamente il compito assegnatogli nella rinnovata ricostruzione dei dati di fatto e loro valutazione, da un lato ha espresso adesione al criterio di quantificazione del valore dei beni sui quali è stato autorizzato il sequestro, prospettato dalla parte civile in riferimento alle rendite catastali, ossia in base a parametro predeterminato dall'art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 141 del 1986 ed in grado di offrire un risultato oggettivo ed univoco, mentre ha respinto la tesi difensiva che ritiene più corretto effettuare la stima in base al valore di mercato dei beni immobili indicato dall'art. 568 cod. proc. civ., stante la soggezione del sequestro disposto ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. alla disciplina propria delle misure cautelari penali. Dall'altro lato, senza essersi limitato alla mera trasposizione degli importi indicati nella descrizione delle condotte di bancarotta, contenuta nei capi di imputazione E), F), P), O), V), Z, J), Y), X), W) e XX), ha individuato l'ammontare del credito da cautelare in misura pari alle somme erogate a titolo di finanziamento in ciascuna operazione contestata e non recuperate come iscritte in bilancio quali credito in sofferenza. Ha così individuato l'importo complessivo di 16.524.361 euro, che, a seguito della cessione disposta dalla NC d'Italia alla società REV-Gestione Crediti s.p.a. e della percezione del relativo corrispettivo pattuito, è stato ridotto a 12.393.262,00 euro. Raffrontato il credito risarcitorio, così determinato e derivante dalle singole erogazioni ai soggetti finanziati, per le quali è stata contestata la condotta di bancarotta patrimoniale ed il valore catastale dei beni sequestrati ad ogni imputato, cui la predetta condotta è ascritta, secondo il riepilogo analitico esposto nell'ordinanza, il Tribunale ha concluso per l'evidente sproporzione tra i due dati e per l'insufficienza dei beni sequestrati a costituire garanzia di adempimento dell'obbligo risarcitorio. Ha dunque confermato la sussistenza del periculum in mora anche a ragione dell'indisponibilità di dati conoscitivi sulla consistenza dell'intero patrimonio degli imputati e sulla relativa asserita capienza, 4.3 Al riguardo va disattesa l'obiezione, sollevata dalle difese di IA, IR e MI, per denunciare la parzialità degli accertamenti condotti sui rispettivi patrimoni, non estesi alla loro diversa e ben più ampia consistenza anche a ragione della percezione di redditi elevati, che era onere della parte istante indicare e dimostrare, mentre il debitore non può essere gravato del compito di supplire a tale carenza e fornire una prova a sé sfavorevole. Osserva il Collegio che la domanda di sequestro azionata dalla parte civile si è effettivamente concentrata nell'individuazione, avvenuta in base alle risultanze ipo- catastali, dei cespiti di natura immobiliare nella titolarità degli imputati, che è 15 ben possibile non rappresentino la totalità degli elementi componenti il loro patrimonio, non essendo state fornite notizie esaustive sull'eventuale esistenza di forme di ricchezza mobiliare e su beni mobili registrati. E' altrettanto vero che in linea di principio è l'intero patrimonio del debitore a costituire garanzia del soddisfacimento del diritto del creditore secondo il modello normativo desumibile dall'art. 2740 cod. civ., sicchè una stima riduttiva ed inferiore al reale dei suoi averi può falsare il giudizio di bilanciamento rispetto all'obbligazione risarcitoria e la ricostruzione del periculum in mora. Tuttavia, nel caso specifico, come correttamente osservato anche dal Tribunale del riesame, le contestazioni difensive non considerano che l'esistenza di altre forme di ricchezza, accumulata o variamente investita, nella disponibilità degli imputati è affermata soltanto in via generica ed in assenza della puntuale individuazione di ulteriori beni e della loro pronta ed immediata aggredibilità per il creditore con modalità tali da consentire di convertire poi il sequestro conservativo in pignoramento, secondo lo schema dettato dall'art. 316 cod. proc. pen.. Non può, dunque, censurarsi l'iniziativa assunta dal creditore per un preteso deficit deduttivo nell'indicazione della consistenza del patrimonio dei debitori, poiché quelli individuati sono i beni conosciuti in base al sistema di pubblicità legale e di quelli ulteriori, ad esempio, i redditi fiscalmente dichiarati, non è noto l'avvenuto accantonamento mediante il risparmio o forme di investimento mobiliare.
4.4 Non sono fondate le censure che addebitano al provvedimento impugnato l'erronea ricostruzione dell'ammontare del credito, a tutela del quale si è imposta la misura cautelare. Si assume dalle difese che il criterio adottato su indicazione della parte civile, ossia la considerazione del valore del finanziamento oggetto di imputazione, decurtato del corrispettivo versato dalla cessionaria REV-Gestione Crediti s.p.a., si è basato sul solo dato contabile, non corrispondente alla perdita patrimoniale subita da NC Popolare dell'TR e del Lazio soc. coop. in l.a. per la sua mancata restituzione, mentre avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione, sia l'incidenza dell'alea bancaria, sia le vicende successive dei finanziamenti, verificatesi dopo il 2015. Le argomentazioni così riassunte non hanno pregio perché non sono correlate al contenuto specifico degli addebiti, dai quali muove l'accertamento del credito risarcitorio della parte civile;
invero, agli imputati non è ascritto il compimento di ordinarie operazioni di erogazione del credito, sulle quali può avere incidenza il rischio della mancata restituzione, quanto l'aver accordato finanziamenti dissipatori delle risorse dell'istituto bancario con determinazioni dolosamente finalizzate ad avvantaggiare soggetti privi di idoneità sul piano economico e patrimoniale ed a pregiudicare l'istituto, la cui posizione non avrebbe nemmeno potuto giovarsi delle garanzie personali o reali, perchè non prestate o non congrue. Emerge dunque che la concessione di mutui e di finanziamenti è stata contestata come frutto di espressa deliberazione orientata a favorire i soggetti beneficiati, in alcuni casi vicini all'imputato TI, nella precisa consapevolezza della loro situazione patrimoniale deficitaria, della mancata prestazione di idonee garanzie e della diminuzione del 16 patrimonio dell'istituto di credito per scopi non rientranti nel suo oggetto sociale. In tale contesto fattuale, non smentito da contrarie acquisizioni probatorie, non può pretendersi di decurtare gli importi dei finanziamenti di una percentuale pari al margine di rischio bancario per perdite e pregiudizi, che nel caso specifico sono addebitabili a chi li ha accordati per la conduzione dell'attività gestoria con modalità spregiudicate, irregolari e dissipative. Resta da aggiungere che non ha fondamento nemmeno la doglianza sull'omessa considerazione di circostanze sopravvenute per pagamenti parziali o accolli di mutuo da parte di terzi, che nei loro esiti patrimoniali non sono direttamente verificabili dai giudici cautelari, la cui cognizione ha carattere sommario e non può essere estesa alla verifica di situazioni fattuali mediante l'espletamento di attività istruttoria. Resta comunque certo, che, qualora nel corso del giudizio principale le deduzioni difensive sull'ammontare del credito della parte civile trovassero adeguato riscontro con la conseguente eccedenza dei beni staggiti a tutelare un credito di valore inferiore, sarebbe comunque possibile per gli imputati ottenere la riduzione del sequestro e del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ., applicabile a ragione delle analogie tra l'istituto ed il suo omologo, previsto nell'ordinamento processuale civile all'art. 671 cod. proc. civ.. (Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019, P, Rv. 278885).
4.5 Altrettanto non meritevoli di accoglimento solo le censure mosse in ordine alla stima del valore dei beni staggiti.
4.5.1 Il criterio del valore catastale, per quanto stabilito dal legislatore per finalità diverse e legato all'imposizione fiscale, ha carattere oggettivo, predeterminato e legale, e, pur dovendosi riconoscere che non costituisce l'unico parametro esperibile, nel caso specifico il suo utilizzo non è foriero di nessun profilo di illegittimità, poiché non risulta materialmente praticabile in alternativa la stima in base al valore di mercato dei beni immobili a causa della mancata deduzione della base fattuale per procedervi. Difetta, infatti, qualsiasi allegazione e dimostrazione di quale sia il diverso e più elevato valore di mercato dei cespiti sequestrati;
né può risolversi tale carenza col riferimento, secondo quanto suggerito dalla difesa di MI, alle quotazioni OMI elaborate dall'Agenzia delle Entrate. Non compete, infatti, al giudice del riesame, e tanto meno a quello di legittimità, procedere alla formulazione di un diverso giudizio di valore sulla scorta di criteri fattuali di incerta attendibilità e sulla cui applicabilità non si sono offerti sufficienti dati di conoscenza, tanto più che, come già detto, non è consentito al giudice dell'impugnazione cautelare condurre autonomi accertamenti, assumere mezzi di prova o disporre perizie estimative (Sez. 1, n. 44437 del 15/06/2017, Patitucci, Rv. 271131). Si è già affermato da parte di questa Corte che «Deve riconoscersi che il (...) tribunale del riesame, è privo di poteri istruttori, in quanto incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale e con il principio informatore del nuovo processo penale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, sicché decide esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal pubblico ministero e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Tuttavia, l'obbligo di accertare la corretta equivalenza tra il valore dei beni e 17 l'entità del profitto o del prezzo del reato, anche attraverso un'attività di carattere "istruttorio" in senso improprio, spetta sicuramente al giudice della cautela e ancor prima al pubblico ministero richiedente, sicché in sede di appello o di riesame il Tribunale deve pur sempre verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, se il valore dei beni assoggettati alla misura reale coincida con l'ammontare del profitto o del prezzo da confiscare, verifica che non implica il ricorso a poteri istruttori, ma che può essere svolta, ad esempio, controllando che siano stati utilizzati i corretti criteri di valutazione (...) Peraltro, nella specie, stando a quanto sostenuto dal ricorrente, in atti vi era la documentazione da cui si sarebbe potuto desumere una diversa valutazione dei beni in sequestro (...)» (così Sez. 6, n. 15807 del 01/01/2014, Anemone, Rv. 259702).
4.5.2 Non ignora nemmeno il Collegio che consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte afferma la necessità che, in tema di sequestro per equivalente, il giudizio di proporzionalità tra valore dei beni e prezzo o profitto del reato vada condotto in relazione alle valutazioni di mercato dei beni al momento dell'imposizione del sequestro e ritiene incongruo fare riferimento alla rendita catastale perché criterio foriero di esiti sproporzionati per difetto rispetto al valore effettivo;
inoltre, la relativa stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della misura (Sez. 3, n. 41051 del 17/01/2018, Persechino ed altri, Rv. 274113; Sez. 3, n. 9146 del 14/10/2015, dep. 2016, Fundarò, Rv. 266453; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli e altro, Rv. 265059; Sez. 6, n. 15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702; Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Rv. 257439). In ossequio al principio di adeguatezza, gradualità e proporzionalità comune a tutte le misure cautelari, la medesima esigenza di assicurare la proporzione tra gli elementi a raffronto guida l'applicazione anche della misura del sequestro conservativo e attua la sua funzione cautelativa: qualora si prescindesse da tale parametro, si finirebbe per imporre un sacrificio al proprietario del bene illegittimo e contrario alla finalità dell'istituto.
4.5.3 Tuttavia, non può prescindersi dalla constatazione che i precedenti citati hanno riscontrato la violazione del principio espresso, basando il giudizio sull'avvenuta deduzione da parte dei soggetti che avevano subito il sequestro di un'adeguata piattaforma probatoria, che desse conto in modo immediatamente percepibile della diversa valutazione dei beni in sequestro, condizione che non ricorre nel caso in esame. Non può, infatti, ignorarsi la netta sperequazione comunque riscontrabile tra le voci di danno ascrivibili alle condotte descritte nei capi d'imputazione ed il valore reale presuntivo dei beni, ricavabile dal valore catastale moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione, applicabili, secondo dati di comune esperienza, ai fini della determinazione dei valori di mercato. Questi ultimi non appaiono ictu oculi significativi di un netto superamento del credito risarcitorio e quindi dell'adozione di un criterio di stima elusivo del tema della necessaria proporzionalità fra i dati a raffronto. Pertanto, va formulato il seguente principio di diritto: In tema di 11 18 p sequestro conservativo, per stabilire il periculum in mora, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato all'ammontare del credito che si tutela e, nel compiere tale verifica, giudice può e deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto, sempre che siano rappresentati e dimostrati elementi concreti che sul piano fattuale consentano la ricostruzione di tale valore e che dai dati esposti sia enucleabile una differenza significativa, rilevante ai fini dell'apprezzamento del periculum in mora, tra valore catastale e valore presuntivo di mercato in rapporto alle poste risarcitorie». Allo stato delle acquisizioni proprie del presente procedimento cautelare è, dunque, impossibile valutare i beni del ricorrente MI nell'importo dedotto nel suo ricorso in luogo di quello individuato in base alla rendita catastale. Vanno quindi esaminati i motivi di ricorso proposti in riferimento alle singole posizioni dei ricorrenti.
5. Il secondo e terzo motivo proposto nell'interesse di IE BU riguardano la pretesa insussistenza del pregiudizio lamentato dalla parte civile in riferimento alle condotte di cui ai capi E) e W) per il già avvenuto recupero delle somme erogate. Si pretende di desumerne la prova in via indiretta dalla circostanza della mancata indicazione dell'entità dei due finanziamenti quale voce di danno nell'atto di citazione introduttivo del processo civile relativo alla responsabilità degli amministratori di B.P.E.L., proposto nei confronti di altri, ma non del ricorrente. Il Tribunale del riesame ha escluso la rilevanza di tale circostanza. In effetti, le diverse scelte operate in sede civile non offrono di per sé dimostrazione dell'insussistenza del danno di cui nel processo penale la parte civile pretende il risarcimento, tanto più che, essendo comunque configurabile la responsabilità solidale, il creditore può scegliere se rivolgere le proprie iniziative recuperatorie nei riguardi di tutti o di ciascuno dei coobbligati. Se poi l'importo erogato fosse stato realmente ed integralmente rimborsato, sarebbe stato agevole offrirne la prova, che avrebbe potuto essere acquisita presso gli organi della procedura concorsuale. In realtà, quanto agli effetti dell'accollo liberatorio da parte di Serena Real Estate and Service s.p.a., la sua stipulazione risulta avvenuta, secondo la stessa deduzione difensiva, nel 2015 a fronte di un finanziamento erogato nel 2010 e che sino a quel momento non era stato restituito, con ciò integrandosi il pregiudizio lamentato dalla parte civile. Inoltre, l'importo dovuto non risulta restituito nemmeno in seguito all'accollo per affermazione contenuta nel ricorso dello stesso BU. All'estinzione dell'obbligazione contratta dall'originaria debitrice Pegasus s.p.a. non è, dunque, seguita la soddisfazione del creditore, mentre la pretesa completa estraneità del ricorrente all'assunzione della decisione che aveva acconsentito all'accollo non è dimostrata dalla sua mancata partecipazione alla delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto, che non esclude un suo contributo nella qualità di responsabile del servizio crediti alle aziende.
6. La difesa di GI CA ha lamentato l'omessa considerazione e 19 replica da parte del collegio del riesame alle obiezioni articolate nella propria memoria. L'omissione sussiste, ma non consente di ritenere mancante o del tutto apparente la motivazione del provvedimento impugnato, unici profili per i quali si ritiene consentito sollevare contestazioni che investano l'apparato giustificativo della decisione sull'impugnazione relativa a misura cautelare reale ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.. 6.1 Quanto ai fatti di cui al capo V.2), si deduce che, deliberato il finanziamento in data 13 settembre 2006 e decisa la sua revoca e sostituzione con apertura di una nuova linea di credito sotto forma di mutuo ipotecario, senza un apporto alla relativa decisione da parte di CA, l'intera esposizione debitoria sarebbe stata sanata per l'escussione di talune garanzie pignoratizie e per l'adozione di ulteriori iniziative di recupero. La difesa assume che al riguardo la parte civile non ha fornito indicazioni e richiama ""allegato 4". Ebbene, è agevole riscontrare la vaghezza di tali allegazioni, che non specificano in dettaglio le attività di recupero del credito ed i relativi risultati, rimandando genericamente ad un allegato in assenza di qualsiasi illustrazione delle relative circostanze di fatto.
6.2 In ordine ai fatti di cui al capo Z.2), il dedotto intervento della decisione di rinnovo ed incremento di euro 100.000,00 del finanziamento con delibera del C.d.a. del 20 dicembre 2007, durante la quale detto imputato non ha partecipato al voto ed il contenimento dell'esposizione debitoria a 68.522,91 euro alla data del 7 dicembre 2010, non tengono conto che al ricorrente è ascritta una responsabilità solidale con gli altri coimputati per un pregiudizio cui, in tesi accusatoria, in vario modo essi hanno tutti concorso, 6.3 Quanto al reato di cui al capo Y.2), le deduzioni riguardanti il complesso delle operazioni deliberate in favore di TE s.p.a. e di altre società del medesimo gruppo, non produttive di nocumento per B.P.E.L., prospettano evenienze che, per come descritte, non hanno realizzato l'effettivo recupero dell'esposizione. Non si deduce, né si dimostra, infatti, che, avvenuta l'insinuazione nel passivo del fallimento di S.E. Ambiente s.r.I., assuntrice dei concordati preventivi di società del gruppo, tra cui TE s.p.a., NC TR abbia realmente ottenuto quanto spettantele. Le dedotte carenze argomentative del provvedimento impugnato vertono su aspetti fattuali delle vicende bancarie all'origine degli addebiti mossi al ricorrente, che, per i termini in cui sono prospettate, non sono idonee a smentire la razionalità e la base fattuale del ragionamento ricostruttivo del credito azionato dalla parte civile, né a pregiudicarne la legittimità.
7. Per la posizione di NZ RO sono state riproposte le obiezioni che riguardano la già disposta confisca della somma di euro 474.974,80, rivolte al giudizio di irrilevanza di tale circostanza espresso nell'ordinanza impugnata e si è contestata la disposta condanna al pagamento delle spese processuali, relative alla fase del riesame.
7.1 Non ritiene il Collegio di potersi discostare dalla decisione assunta sul punto: che sia stata adottata la misura ablativa e non il solo sequestro della somma 20 sopra citata non apporta nessun elemento a favore della tesi del ricorrente, in quanto il procedimento parallelo, celebrato a carico del coimputato NC, non è ancora stato definito con sentenza passata in giudicato, che abbia consentito anche l'esecuzione della confisca. Inoltre, non essendo nemmeno dedotta la già avvenuta soddisfazione del creditore, non può rinvenirsi nell'imposizione della confisca un fattore di inibizione all'adozione di misura cautelare nei riguardi del coimputato, tenuto in solido per l'intero al risarcimento verso la parte danneggiata. Infine, va aggiunto che non è dato comprendere la natura giuridica della confisca imposta e quale sia il soggetto che se ne avvantaggi e soprattutto in quale misura possa avvantaggiarsene la parte civile che ha agito per ottenere il sequestro conservativo. In conclusione, la dedotta circostanza sopravvenuta, per la imprecisione della sua allegazione ed il regime giuridico di solidarietà che presiede l'obbligazione risarcitoria da reato, a ragione non è stata presa in considerazione dal Tribunale del riesame senza sia dato ravvisare il vizio dell'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata.
7.2 E' infondato anche il motivo che riguarda la condanna alle spese processuali, giustificato dalla soccombenza della parte rispetto all'impugnazione proposta in riferimento al capo unico del procedimento nr. 2238/2017 R.g.n.r. ed all'ammontare invariato del credito al quale si è riconosciuta tutela cautelare.
8. FE IO di ST ha riproposto le doglianze con le quali si era già rappresentato in sede di riesame l'insussistenza del danno nella quantificazione di euro 1.500.000, importo che ha corrispondenza con quanto contestato ai capi F) e W) della rubrica.
8.1 Premesso quanto già esposto in ordine alla correttezza dell'accertamento del credito vantato dalla parte civile e i rilievi svolti in ordine alla posizione del ricorrente BU, si deve ribadire che la stipulazione di negozi di accollo del debito da parte di Hevea s.r.l. e di Serena Real Estate and Services s.p.a., pur avendo sortito la con liberazione dell'originario debitore e poi di Hevea s.r.l., non hanno comportato la restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo e restando irrilevanti, stante la già maturata morosità ed il pregiudizio per l'istituto creditore prima dell'assunzione del debito da parte di altri soggetti.
8.2 L'avvenuta integrale estinzione del finanziamento di cui al capo W) è oggetto di allegazione non adeguatamente supportata da riscontro probatorio, stante la genericità del rinvio a produzione documentale, effettuata nel grado precedente, che non è allegata all'impugnazione e nemmeno illustrata nel suo contenuto. Analoga considerazione sulla genericità delle contestazioni è leggibile nell'ordinanza impugnata e non risulta smentita in modo puntuale e documentato in ricorso.
8.3 Sotto altro profilo l'individuazione dell'importo complessivo di 1.500.000 euro per entrambe le operazioni è condotto in via di approssimazione, ma non in modo arbitrario e privo di riferimenti alle imputazioni: al contrario, si è basata su dati certi e sulla decurtazione degli importi mutuati della percentuale corrisposta dalla cessionaria REV-Gestioni Crediti s.p.a.. sottovalutazione 8.4 Infine, anche le censure che riguardano la 21 نه dell'immobile sequestrato nei confronti del ricorrente, il cui valore effettivo sarebbe di gran lunga superiore alla stima di 52.031,97, la produzione di documentazione indicativa dell'ipoteca iscritta sul bene a garanzia di un mutuo per 220.000 euro non offre certezze sulla stima del reale valore di mercato dell'immobile riferito all'anno 2019, posto che il contratto risale all'anno 2005 e, per fatto notorio, nel frattempo si è verificato un serio deprezzamento degli immobili per la congiuntura economica dei più recenti anni. In ogni caso, a prescindere da quest'ultimo rilievo, resta insuperabile la constatazione dell'impossibilità di pervenire ad individuare un valore preciso e superiore a quello determinato in sede di merito che possa dimostrare l'adeguatezza del cespite esistente nel patrimonio del debitore a garantire l'adempimento di obbligazione di ammontare stimato in 1.500.000 euro, di cui 900.000 euro riguardanti i fatti ascritti al capo W.2), per il quale non erano state mosse specifiche contestazioni.
9. AL TI ha dedotto l'erroneità della individuazione del credito in euro 7.800.000, poiché il finanziamento contestato al capo Y.1) ammontava ad euro 1.100.000 e non certamente ad euro 12.350.000,00 secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, di quello descritto al capo ]) egli deve rispondere soltanto per le delibere di affidamento concesso ad TE s.p.a. di cui ai punti 4) e 5) e non per le restanti ed analoghi rilievi critici valgono anche per gli altri addebiti.
9.1. Osserva il Collegio che in primo luogo l'importo complessivo del credito azionato nei riguardi di TI è di 5.850.000 euro, corrispondente al 75% di euro 7.800.000, come specificato a pag. 9 dell'ordinanza impugnata.
9.2 Sotto diverso profilo, fermo restando quanto già esposto in precedenza, la censura è generica e non indica in dettaglio a quali specifiche condotte, oggetto di addebito nel processo principale, il ricorrente pretende di essere estraneo, né in quali termini le obiezioni formulate possano essere riferite ai capi da E) a W) diversi dai due analizzati nell'impugnazione. Tanto convince della parziale contestazione delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e della loro inidoneità a dar conto dei vizi dedotti. 10. Infine, IOni MI ha articolato contestazioni incentrate sul credito relativo ai fatti di cui al capo V.2), sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente preso in considerazione l'importo accantonato a perdita, pari ad euro 1.674.930,00, decurtato del 25% del prezzo di cessione incassato, mentre con lettera del 29/10/2009 NC TR aveva quantificato in euro 635.803,00 il credito vantato nei confronti di Sicily House s.p.a.. Per le condotte di cui al capo Z.2) ha dedotto che il credito finale di euro 60.207,75 non tiene conto della pretesa quantificata in euro 68.522,91 da B.P.E.L. con raccomandata del 7/12/2010 e, quanto ai fatti indicati al Y.2), ha lamentato l'individuazione del credito in euro 7.800.000, che così assomma tutti i finanziamenti erogati allo stesso beneficiario, mentre l'unico per il quale il ricorrente aveva svolto un ruolo deliberativo riguarda la somma di euro 1.100.000. Ha quindi concluso che nei suoi confronti il credito complessivo non può superare l'importo di euro 1.353.244,43, sicchè la stima in euro 4.500.000 euro è errata per eccesso. 2 22 2 اهر 10.1 Osserva il Collegio che le doglianze difensive, riguardanti i capi V.2)e Z.2) non sono adeguatamente riscontrate perché, facendo valere un'omissione valutativa dei giudici cautelari, contengono richiami a documentazione non portata a conoscenza di questa Corte, ma citata in modo generico senza nessuna illustrazione nemmeno del suo contenuto e della sua rilevanza rispetto agli addebiti, da cui discende il fumus commissi delicti. Altrettanto dicasi quanto al richiamo alla memoria della parte civile, che dovrebbe riscontrare l'errata determinazione per eccesso del credito risarcitorio, derivante dalle operazioni di finanziamento in favore di TE s.p.a., circostanza non verificabile per carenza di autosufficienza del ricorso da parte di questa Corte, cui non compete la ricerca di dati probatori e di atti difensivi delle parti. 10.2 Anche la pretesa omessa considerazione della censura sulla quantificazione dell'ammontare del credito con riferimento al momento antecedente la chiusura dell'amministrazione straordinaria, che ha comportato la notevole lievitazione degli importi, soffre di generica formulazione: non è dato comprendere a quali specifiche vicende sia riferita la doglianza e in che termini e con quali risultati "parte del credito erogato è stato corrisposto dalle società" (pag. 7 del ricorso). Per le considerazioni svolte i ricorsi, infondati in tutte le loro deduzioni, vanno respinti con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Mariastefania Di Tomassi DEPOSITAN IN CANCELLERIA 15 MAR 2021 EMA DI C A R P U S PI Met O N 23