Sentenza 17 gennaio 2001
Rigetto
Sentenza 9 settembre 2014
Massime • 2
La domanda con la quale la vittima di un sinistro stradale chieda la condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno anche oltre il massimale, per colposo ritardo nella liquidazione dell'indennizzo (cosiddetta "mala gestio" impropria), non può essere formulata per la prima volta in appello, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.
La domanda con la quale la vittima di un sinistro stradale chieda la condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno anche oltre il massimale, per colposo ritardo nella liquidazione dell'indennizzo (cosiddetta "mala gestio" impropria), non può essere formulata per la prima volta in appello, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE ROLLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 30 L. 21-11-1991, N.372NE TERZA CIVILE 5 85 / 01 (STNE UBICE DI RACE) A mposta .mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Somministrazione di ener- Dott. Angelo Residente GIULIANO gia elettrica. Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere R.G.N. 16992/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Francesco Consigliere TRIFONE -Rel. Consigliere Cron. 13413 Dott. Alberto TALEVI Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 23/02/01 ORD INANZA sul ricorso proposto da: ENEL S.P.A., con sede in Roma, in persona dell'Ing. Danilo Severini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CA SI, NO EL, NT LB;
- intimati -
avverso la sentenza n. 93/98 del Giudice di pace di BELVEDERE MARITTIMO, emessa il 16/09/98 e depositata il 25/09/98 (R.G. 171/98+179/98+180/98); 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di Ord 111 1 consiglio il 23/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'estinzione del processo con le conseguenze di legge. 2 ORDINANZA Rilevato che l'ENEL s.p.a. proponeva ricorso per cassazione nei confronti di SC IR, RN AF e SA LB contro la sentenza 16-25.9.98 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;
rilevato che detto ricorrente ENEL s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
ritenuto che
detta rinuncia deve considerarsi rituale;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese in quanto la controparte non ha svolto attività processuale;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 23.2.2001. 11/PRESIDENTE A (L CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 27. APR. 2001 0 IL CANCELLIERE O v E 4 L e Giovanni Giambattista R 7 L S P IZ 3 ) . O I U E O B T E S N N R E , C O 1 E A C 9 N P 9 1 O I I - 1 Z D 1 A - E R 1 T C 2 S I . I D L G E U 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . T N T E T S S I R ( E A 3