Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 585
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001
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CS
Rigetto
Sentenza 9 settembre 2014

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La domanda con la quale la vittima di un sinistro stradale chieda la condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno anche oltre il massimale, per colposo ritardo nella liquidazione dell'indennizzo (cosiddetta "mala gestio" impropria), non può essere formulata per la prima volta in appello, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.

La domanda con la quale la vittima di un sinistro stradale chieda la condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno anche oltre il massimale, per colposo ritardo nella liquidazione dell'indennizzo (cosiddetta "mala gestio" impropria), non può essere formulata per la prima volta in appello, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 585
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 585
    Data del deposito : 17 gennaio 2001

    Testo completo