Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 2
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto. (Fattispecie di sequestro di immobile finalizzato alla confisca e alla acquisizione al patrimonio comunale, in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il ricorso al valore catastale del bene, che la difesa aveva evidenziato essere sensibilmente sproporzionato rispetto al valore iscritto nel bilancio del comune beneficiario).
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati fiscali non è impedito dalla circostanza che sugli stessi beni gravi un sequestro conservativo autorizzato dal giudice tributario. (Fattispecie relativa ai reati di omessa dichiarazione reddituale e omessa tenuta e distruzione di scritture contabili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2015, n. 9146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9146 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
9 1 4 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Claudia Squassoni -Presidente - Sent. n. sez. 1827 Silvio Amoresano CC 14/10/2015 Aldo Aceto R.G.N. 24550/2015 -Relatore - Andrea Gentili Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RÒ ER, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza del 09/04/2015 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avv. Giuseppe Fischioni che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. ER RÒ ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 09/04/2015 del Tribunale di Palermo che ha respinto l'istanza di riesame da lui proposta avverso il provvedimento del 27/02/2015 con cui la Corte di appello di quello stesso capoluogo aveva disposto il sequestro preventivo delle sue disponibilità finanziarie e patrimoniali per un valore corrispondente al profitto conseguito con l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2005, 2006, 2007 e 2009 e l'omessa tenuta e distruzione delle scritture contabili. Il ricorrente risponde dei reati di cui agli artt. 5 e 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi nella sua qualità di legale rappresentante della società cooperativa S.A.P.C.O. a r.l.>>, per i quali è stato condannato dal Tribunale di Trapani con sentenza del 29 maggio 2014 che aveva anche ordinato la confisca per equivalente dei medesimi beni, senza che ne fosse mai stato disposto il sequestro.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione del principio del giusto processo e del divieto del "bis in idem", nonché dell'art. 321, cod. proc. pen., per insussistenza del "periculum in mora", presupposto indefettibile del sequestro, e omessa motivazione sul punto.
1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari reali sotto il profilo del valore eccessivo dei beni sequestrati rispetto al profitto ipotizzato, e omesso esame della documentazione prodotta, a tal fine, dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.E' fondato il secondo motivo di ricorso.
3.Il primo motivo è infondato.
3.1.Il ricorrente deduce che sui medesimi beni gravava, al momento dell'adozione del sequestro preventivo, il sequestro conservativo autorizzato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, con sentenza del 13-27/12/2013, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate a garanzia del credito erariale di € 2.408.980,00. Sicché, sulla premessa che la confisca per equivalente rappresenta una vera e propria sanzione penale, eccepisce la violazione del divieto del "bis in idem".
3.2.Fermo restando che questa Corte ha sempre ritenuto possibile il concorso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente con con altre forme di tutela civilistica del credito erariale (Sez. 2, n. 22176 del 12/02/2014, Deutsche Bank Mutui S.p.a., Rv. 259573; Sez. 3, n. 28145 del 07/03/2013, Papini, Rv. 255559), l'eccezione è del tutto eterogenea rispetto al provvedimento impugnato che si è limitato a disporre una misura cautelare reale a garanzia (e dunque in vista) della confisca già disposta in primo grado ed è perciò infondata in fatto prima ancora che in diritto. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto dolersi della violazione del divieto che oggi allega a fondamento delle sue 2 eccezioni in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, piuttosto che attraverso l'impugnazione di una pronuncia ad essa meramente accessoria.
3.3.Quanto ai presupposti del sequestro, poiché adottato ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., è necessaria e sufficiente l'astratta confiscabilità del bene che ne costituisce l'oggetto, senza che siano richiesti ulteriori presupposti (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226492) e senza che a ciò osti il fatto che la confisca sia già stata disposta con sentenza.
4.E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.
4.1.Il Tribunale ha ritenuto di far ricorso al valore catastale degli immobili quale criterio di valutazione il più certo ed obiettivo possibile, al riparo, cioè, da ogni componente valutativa di tipo soggettivo e dalle pur prevedibili fluttuazioni del mercato immobiliare>> che potrebbero vanificare lo scopo della cautela reale in caso di significativi scostamenti al ribasso del valore di mercato degli immobili.
4.2.In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio, che in questa sede si intende ribadire, secondo il quale, al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario ed in ossequio al principio di adeguatezza, gradualità e proporzionalità comune a tutte le misure cautelari, anche il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all'importo del credito garantito e la stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca, sicché il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto (Sez. 3, n. 17465 del 22/03/2012, Crisci, Rv. 252380; Sez. 3, n. 3260 del 04/04/2012, Currò, Rv. 254679; Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Lorenzini, Rv. 257439; Sez. 6, n. 15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265059).
4.3.I beni immobili confiscati ai sensi dell'art. 322-ter, cod. pen. sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano (art. 6, comma 4, legge 27 marzo 2001, n. 97). I beni che entrano a far parte del patrimonio degli enti locali sono valutati secondo le modalità previste dal principio applicato dalla contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (art. 230, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 3 4.4.L'allegato 4/3, cit. (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA), al punto 6.1.2 Immobilizzazioni materiali distingue le - immobilizzazioni materiali in beni demaniali e beni patrimoniali (disponibili e indisponibili) e detta la regola generale secondo cui le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento>>. Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, invece, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo>> ed, in tal caso, per i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali">>, che, a sua volta, al punto 39 "Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito" - così recita: Le - immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell'immobilizzazione non può superare valore recuperabile. Il valore così determinato è rilevato nella gestione straordinaria del conto economico alla voce E20 "proventi">>.
4.5.Appare evidente che se gli immobili acquisiti gratuitamente al patrimonio immobiliare del comune devono essere iscritti al loro valore di mercato, non si può utilizzare, in sede di sequestro finalizzato alla confisca, un criterio eterogeneo che rende concreto e immediatamente percepibile il rischio della violazione dei principi sopra indicati di adeguatezza, gradualità e proporzionalità della misura cautelare reale.
4.6.Ciò non equivale, naturalmente, ad affermare che il valore catastale dell'immobile non sia utilizzabile, sopratutto se non si discosta sensibilmente dal valore di mercato del bene da sequestrare. Ma quando la sproporzione tra i due valori è tale da pregiudicare il rispetto dei principi di gradualità sopra indicati è dovere del giudice fornire una risposta convincente sul motivo di una scelta apparentemente contraria al principio di adeguatezza e gradualità.
4.7.Emblematico, sul punto, il caso esaminato da Sez. 6, n. 15807 del 2014, cit., del tutto sovrapponibile a quello odierno: Deve riconoscersi che il (...) tribunale del riesame, privo di poteri istruttori, in quanto incompatibili con la 4 : speditezza del procedimento incidentale e con il principio informatore del nuovo processo penale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, sicché decide esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmessigli dal pubblico ministero e di quelli eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Tuttavia, l'obbligo di accertare la corretta equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto o del prezzo del reato, anche attraverso un'attività di carattere "istruttorio" in senso improprio, spetta sicuramente al giudice della cautela e ancor prima al pubblico ministero richiedente, sicché in sede di appello o di riesame il Tribunale deve pur sempre verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, se il valore dei beni assoggettati alla misura reale coincida con l'ammontare del profitto o del prezzo da confiscare, verifica che non implica il ricorso a poteri istruttori, ma che può essere svolta, ad esempio, controllando che siano stati utilizzati i corretti criteri di valutazione (...) Peraltro, nella specie, stando a quanto sostenuto dal ricorrente, in atti vi era la documentazione da cui si sarebbe potuto desumere una diversa valutazione dei beni in sequestro (...) Invero, in questi casi il Tribunale (...) per espletare il ruolo di garanzia dei diritti costituzionali che la legge gli demanda, deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dall'indagato che possano avere influenza sulla decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 26 gennaio 2011, n. 19594, Cinturino;
Sez. 3, 12 gennaio 2010, n. 6656, Calvaruso;
Sez. 1, 11 maggio 2007, n. 21736, Citarella;
Sez. 4, 21 maggio 2008, n. 23944, Di Fulvio;
Sez. 2, 2 ottobre 2008, n. 2808/09, Bedino). In altri termini, non può prescindere dagli elementi offerti dalla difesa con i quali deve necessariamente confrontarsi motivando, seppur succintamente, le ragioni per le quali non ritiene di prenderli in considerazione>>.
4.8.Non diversamente dal caso oggi sottoposto all'attenzione della Corte, in quello esaminato dalla sentenza citata, quel Tribunale aveva omesso di esaminare e valutare le confutazioni sollevate dall'indagato; in particolare, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su una documentazione rilevante prodotta dalla difesa a sostegno delle proprie deduzioni specifiche in ordine alla sproporzione del sequestro. In questo modo era stato violato l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, obbligo - prosegue la sentenza ribadito anche nell'art. 322-bis c.p.p., comma 1-bis che impone al - - giudice l'obbligo di decidere sull'intero tema sottoposto al suo esame -, vizio che non è riconducibile al difetto di motivazione previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., ma che rientra nella tipologia della violazione di legge. In conclusione (...) il Tribunale, oltre a far riferimento ad un erroneo criterio di valutazione dei beni, diverso da 5 quello di mercato con riferimento al momento in cui il sequestro è stato disposto, ha omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare la sproporzione tra il valore dei beni oggetto del sequestro per equivalente rispetto al prezzo dei reati di corruzione contestati all'imputato per cui potrà intervenire la confisca ai sensi dell'art. 322-ter c.p.>>.
4.9. Nel caso di specie, non solo il Tribunale ha fatto ricorso ad un criterio di valutazione del bene (valore catastale) che apparentemente si discosta da quello in base al quale sarà iscritto nel bilancio dell'ente che ne trarrà beneficio, ma ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla documentazione difensiva volta proprio a evidenziare questa sproporzione e a ricondurre a coerenza i due valori.
4.10.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo limitatamente al valore del bene sequestrato.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, limitatamente al valore dei beni sequestrati. Così deciso il 14/10/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squassoniclaude Ит Aldo Aceto Alobo Acab DEPOSITATA IN CAPELLERIA - 4 MAR 2016 CANCELDERE nana Mariani 6