Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2015, n. 22137
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Sentenza 6 maggio 2015

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In tema di impugnazioni relative a misure cautelari reali, il pubblico ministero può introdurre all'udienza di riesame nuovi elementi probatori a carico, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo. (In motivazione, la Corte ha tuttavia specificato che la concessione del termine comporta eccezionalmente il rinvio della udienza ad altra data, essendo di regola sufficiente una contenuta sospensione della trattazione del procedimento per consentire alla difesa di esaminare le nuove produzioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2015, n. 22137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22137
    Data del deposito : 6 maggio 2015

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