Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all'importo del credito garantito e la stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale del riesame aveva considerato adeguata la stima di un immobile effettuata dalla guardia di finanza tenendo presente i valori minimi attribuiti agli immobili nella zona dell'osservatorio del mercato immobiliare).
Commentario • 1
- 1. Delitto di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizioAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2022
Indice Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Breve casistica giurisprudenziale Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 1. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) La fattispecie delittuosa della corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). E' consentito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2013, n. 42639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42639 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/09/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1777
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 18528/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ BR N. IL 03/03/1949;
avverso l'ordinanza n. 8/2013 TRIB. LIBERTÀ di LA SPEZIA, del 11/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 15/2/2013, disponeva il sequestro preventivo di somme e beni immobili nella disponibilità di RI LO, per un valore complessivo di Euro 535.945, per omesso versamento dell'i.v.a. pari a Euro 432.602, in relazione all'anno 2010, nella sua qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della Santo Stefano Immobiliare s.r.l..
Il Tribunale di La Spezia, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, avanzata nell'interesse della prevenuta, con ordinanza dell'11/4/2013, ha confermato il mantenimento della misura. Propone ricorso per cassazione la difesa della LO, con i seguenti motivi:
- sussiste sproporzione tra il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro e l'asserito profitto determinato dai tributi evasi;
- peraltro, uno degli immobili assoggettati al vincolo non si appartiene alla prevenuta;
- non sussiste l'elemento soggettivo del reato ipotizzato, rilevate le condizioni di illiquidità in cui versava la società Santo Stefano Immobiliare s.r.l..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di annullamento la difesa della prevenuta contesta la sproporzione tra il valore complessivo dei beni sottoposti a misura cautelare, pari ad Euro 535.945,00, e l'asserito profitto determinato dai tributi evasi, pari ad Euro 423.602,00. Rilevasi che il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale alla entità dell'importo del credito garantito, per giustificare l'imposizione e il mantenimento della misura cautelare, e rientra nei poteri del Tribunale del riesame l'apprezzamento della sussistenza di tale rapporto (Cass. 22/3/2012, n. 17465). Il giudizio relativo al valore dei beni costituisce oggetto di una ponderata valutazione preventiva da parte del giudice nella applicazione della misura cautelare reale, al fine di scongiurare una esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, non essendo oltremodo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (Cass. 7/10/2010, n. 41731), anche per evitare il pericolo che la stima sia rimessa alla discrezionalità di soggetti non legittimati al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale (Cass.4/4/2012, n. 3260, p.m. in proc. Curro).
Ad avviso del Tribunale, a giusta ragione, la denunciata sproporzione non sussiste.
Il decidente sul punto rileva che la Guardia di Finanza ha seguito criteri del tutto condivisibili nella valutazione dei singoli cespiti immobiliari, procedendo a richiedere alla Agenzia del territorio le informazioni utili per conoscere le reali dimensioni degli immobili e la zona attribuita agli stessi dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare;
dopo di che è stato preso come valore di riferimento il minimo tra quelli proposti dal predetto Osservatorio, defalcando da esso la parte relativa alle ipoteche iscritte sui beni de quibus. Peraltro, il giudice logicamente evidenzia che trattasi di quote parte di singoli immobili ed è notorio che la vendita di una porzione è meno appetibile della vendita dell'intero. Del pari infondato è da ritenere il secondo motivo di annullamento, in quanto con esso si prospetta una diversa valutazione fattuale sulla appartenenza o meno in capo all'indagata di uno dei beni sottoposti a vincolo.
Parimenti priva di pregio è la eccepita insussistenza dell'elemento soggettivo: come, infatti, rilevato dal Tribunale la LO ha assunto la carica di amministratrice unica in data 8/9/2011, quindi tre mesi prima del termine entro il quale avrebbe dovuto procedere al versamento dell'i.v.a.. Il fatto che la società versasse in una situazione di assoluta illiquidità non costituisce esimente perché la somma evasa era entrata a fare parte del patrimonio sociale ed è obbligo dei rappresentanti legali di procedere al versamento della stessa entro i termini previsti. Inoltre, la prevenuta ha assunto ed accettato la carica di amministratrice unica di una società di cui era peraltro socia di maggioranza, fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2001.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2013