Versione
24 aprile 2005
24 aprile 2005
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 , recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
- Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , e' stato pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
- Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , e' stato pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020 · 0.92327666
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. pen., sez. V, ordinanza 10/05/2005, n. 37727Provvedimento: […] La censura resta, intanto,manifestamente infondata anche in relazione al nuovo termine di decadenza di trenta giorni introdotto dall'art. 1 della legge n. 60/2005, essendo oggettivamente evidente l'idoneitàLeggi di più...
- sussistenza·
- istanza di restituzione nel termine al fine di proporre impugnazione della sentenza contumaciale·
- termini processuali (cod. proc. pen. 1988)·
- restituzione nel termine