Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 , recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
- Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , e' stato pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
- Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , e' stato pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28