Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
È affetta da nullità a regime intermedio la notificazione all'indagato dell'avviso di udienza fissata per la decisione sull'istanza di riesame (nella specie di sequestro preventivo), eseguita mediante telefax nello studio del difensore dell'indagato, quantunque domiciliatario, in quanto l'art. 150 cod. proc. pen. consente l'impiego di mezzi tecnici per le notifiche al difensore limitatamente agli atti di cui sia personalmente destinatario e non anche per quelli che sono indirizzati alla persona sottoposta a indagini.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2008, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/12/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1999
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 25876/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM NA, n. il 9.4.38;
avverso l'ordinanza del 27.6.08 del Tribunale di Ancona, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1 - Con ordinanza del 27.6.08 il Tribunale di Ancona, sezione riesame, confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 9.6.08 dal PM presso lo stesso il Tribunale nei confronti di AI TO nell'ambito di un procedimento per i delitti di tentata truffa od esportazione illecita di cose di interesse artistico.
Detto decreto di sequestro probatorio aveva avuto ad oggetto - fra le altre cose - documenti ed un dipinto (OV ET, attribuito al NS) all'esito di indagine per rogatoria internazionale chiesta dall'A.G. spagnola nell'ambito di indagini volte ad individuare un sodalizio criminale operante fra l'Italia e la Spagna e dedito al traffico illecito di opere d'arte. Contro detta ordinanza ricorre per Cassazione il AI - per il tramite del proprio difensore - lamentando:
a) violazione dell'art. 253 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 per mancata motivazione circa le finalità probatorie perseguite in concreto con il sequestro;
b) abnormità, violazione di legge e difetto di motivazione del decreto nella parte in cui, mancando motivi attinenti alle indagini che giustificassero l'ablazione del dipinto e del materiale cartaceo, il PM - reputando il vincolo reale prodromico alla confisca - avrebbe dovuto, quanto meno per l'opera d'arte, chiedere al GIP un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 2, e non già seguire la procedura adottata nell'impugnato decreto, che quindi risultava abnorme ed immotivato;
c) nullità della notifica a mezzo fax al AI (che aveva eletto domicilio ex art. 161 c.p.p. presso il proprio difensore) dell'avviso dell'udienza camerale del 27.6.08 sul riesame del sequestro, atteso che ex art. 150 c.p.p. tale modalità era consentita solo per persone diverse dall'imputato o dall'indagato.
2 - Il ricorso non merita accoglimento.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché entrambi connessi ad un preteso difetto di motivazione, sono infondati. Premesso che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. S.U. n. 25932 del 29.5.2008, dep. 26.6.2008; Cass. S.U. n. 5876 del 28.1.2004, dep. 13.2.2004), nel caso di specie deve darsi atto che il sequestro de quo è stato adeguatamente motivato in ragione della necessità di accertare se i dipinti sequestrati (fra questi il dipinto OV ET, attribuito al NS) ed i documenti ad essi inerenti (expertise ed altro) siano falsi (in tal caso potrebbe supporsi il delitto di tentata truffa ai danni delle persone cui era stato proposto l'acquisto del dipinto) od autentici (ed in siffatta evenienza sarebbe invece ipotizzabile il reato di tentata esportazione illecita di cose di interesse artistico p. e p. ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174, atteso che tale dipinto ed altri ancora erano stati offerti in vendita in Spagna).
Ciò è quanto si evince dall'ordinanza impugnata.
Dunque, si è ben lontani da quella totale mancanza di apparato argomentativo tale da rendere incomprensibile l'iter logico seguito dal giudice.
Per l'effetto, essendo state manifestate ed esistendo necessità investigative tali da giustificare il sequestro del dipinto e dei documenti ad esso inerenti, non si vede quale sia l'abnormità denunciata dal ricorrente ne' quale sia la necessità di ricorrere invece al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.. 3 - Quanto al terzo ed ultimo motivo di ricorso, osserva la Corte che è pur vero che non è valida la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, per la decisione sulla richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo (ma il discorso si estende al sequestro probatorio), effettuata a mezzo fax all'indagato nello studio del suo difensore presso il quale egli ha eletto domicilio (come avvenuto nel caso di specie), perché contravviene al divieto posto dall'art. 150 c.p.p., che consente l'impiego dei mezzi tecnici per le notifiche al difensore limitatamente agli atti di cui sia personalmente destinatario e non anche per la notifica di quelli che sono indirizzati alla persona sottoposta ad indagine, ex art. 61 c.p.p. equiparata all'imputato per quanto riguarda diritti e garanzie procedimentali (cfr. Cass. Sez. 3, n. 16610 del 5.4.2005, dep. 4.5.2005; Cass. Sez. 2, n. 5648 dell'11.1.2007, dep. 8.2.2007). Tuttavia, tale inosservanza determina non già una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in ius, bensì una mera nullità a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 32855 del 4.7.2007, dep. 13.8.2007), come tale da dedursi a pena di decadenza immediatamente dopo il compimento dell'atto (ex art. 182 c.p.p.). È appena il caso di ricordare che la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato ex art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, mentre non ricorre nei casi in cui vengano violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica (cfr. Cass. Sez. 6 n. 34170 del 4.7.2008, dep. 26.8.2008;
Cass. S.U. n. 119 del 27.10.2004, dep. 7.1.2005). Sicuramente è in concreto idoneo a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario l'avviso trasmesso via fax all'indagato al domicilio eletto presso il difensore, dal momento che il mezzo di trasmissione adoperato, come ha consentito al difensore di prendere completa conoscenza della data di fissazione dell'udienza camerale, del pari consentiva anche al suo assistito di avere la stessa conoscenza e la stessa concreta possibilità di comparire.
Ciò detto, nel caso in esame, compulsando gli atti (il che è ovviamente consentito nella presente sede, trattandosi di accertamento del mero fatto processuale) risulta che all'udienza camerale del 27.6.08 il difensore del AI è comparso e ha discusso l'istanza di riesame senza eccepire alcunché riguardo all'invalidità della notifica al proprio assistito. Ne discende che è decaduto dalla relativa eccezione.
4 - Ex art. 616 c.p.p. al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009