Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2008, n. 2827
CASS
Sentenza 10 dicembre 2008

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Massime1

È affetta da nullità a regime intermedio la notificazione all'indagato dell'avviso di udienza fissata per la decisione sull'istanza di riesame (nella specie di sequestro preventivo), eseguita mediante telefax nello studio del difensore dell'indagato, quantunque domiciliatario, in quanto l'art. 150 cod. proc. pen. consente l'impiego di mezzi tecnici per le notifiche al difensore limitatamente agli atti di cui sia personalmente destinatario e non anche per quelli che sono indirizzati alla persona sottoposta a indagini.

Commentario1

  • 1Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020

    La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2008, n. 2827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2827
Data del deposito : 10 dicembre 2008

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