Sentenza 12 aprile 2007
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notifica dell'avviso dell'udienza all'indagato, l'atto è validamente notificato, anche a mezzo fax, al difensore, poiché in tale ipotesi quest'ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario dell'indagato ma riceve la notifica nel ruolo proprio.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2007, n. 20586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20586 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/04/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 613
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2384/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ET, n. a Falzes il 13 settembre 1938;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano depositata il 30 dicembre 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
Udite le conclusioni del P.M. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bolzano ha confermato in sede di riesame il sequestro probatorio di tutti i documenti contabili delle società STAR CARL s.r.l. e NST TRADING s.r.l., quest'ultima fallita, entrambe rappresentate legalmente da RE ET, sottoposto a indagini per i delitti di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e di false dichiarazioni del privato in atto pubblico.
Ricorre per cassazione ET RE e propone sette motivi d'impugnazione.
2. Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità dell'udienza di riesame, lamentando che non gliene fu dato avviso, e censura l'assunto dei giudici del merito della sufficienza dell'avviso inviato al suo difensore a mezzo telefax, senza neppure la dichiarazione del presupposto dell'urgenza legittimante all'uso del telefono e in un'unica copia.
Il motivo è infondato.
Non v'è dubbio infatti che, anche quando la richiesta di riesame sia stata sottoscritta solo dal difensore, l'indagato ha diritto a ricevere l'avviso dell'udienza (Cass., sez. un., 25 ottobre 2000, Scarlino, m. 216960). Tuttavia nel caso in esame, non essendo stato possibile eseguire la notifica alla residenza indicata nella stessa richiesta di riesame, deve ritenersi che l'avviso fu validamente notificato a mani del difensore, a norma dell'art. 324 comma 2 e.p.p. (Cass., sez. 1, 11 dicembre 2002, Taher, m. 223030). Il ricorrente sostiene che tale notifica, in quanto eseguita a mezzo telefax a norma dell'art. 150 c.p.p., non sia valida nei confronti del difensore quale domiciliatario dell'indagato, essendo ammessa solo nei confronti del difensore in proprio. Sennonché la consegna dell'avviso al difensore prevista dall'art. 324 c.p.p., comma 2, come quella prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4, non ne presuppone un ruolo di domiciliatario, bensì solo quello di difensore appunto. Sicché, contrariamente a quanto pure s'è sostenuto in giurisprudenza (Cass., sez. 3, 5 aprile 2005, Pellegrini, m. 232494), deve ritenersi che tale notifica possa essere eseguita nelle forme ammesse per gli atti destinati al difensore. E quindi la notifica sostitutiva al difensore prevista dall'art. 324 c.p.p., comma 2, può avvenire nelle forme ammesse dall'art. 150 c.p.p.. Nè richiede la consegna di una copia ulteriore rispetto a quella già spettante al difensore (Cass., sez. 3, 9 luglio 1990, Mondola, m. 185089), appunto perché si tratta di una notifica sostitutiva, non aggiuntiva come quella effettuata presso il domiciliatario. Quanto ai presupposti per l'uso del fax, è indiscusso in giurisprudenza che ricorrano quando si tratti di udienza di riesame, in ragione della particolare celerità prevista per questo procedimento (Cass., sez. 6, 19 settembre 2002, Fisheku, m. 222578).
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che, essendo generico il provvedimento adottato dal pubblico ministero, il sequestro doveva intendersi eseguito d'iniziativa della polizia giudiziaria e risultava inefficace per omessa convalida a norma dell'art. 355 c.p.p.. Il motivo è infondato, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il decreto di perquisizione e sequestro può essere considerato generico solo quando demandi alla polizia giudiziaria l'accertamento della rilevanza ai fini delle indagini delle cose da sequestrare (Cass., sez. 5, 25 novembre 1999, Cogni, m. 215566), non quando le identifichi esso stesso per categorie, pur senza un'elencazione specifica. Sicché nel caso in esame, essendo stato disposto il sequestro di tutti i documenti contabili e attinenti all'attività delle società amministrate da ET RE, deve escludersi che fosse necessaria la convalida del sequestro, posto che nessuna valutazione di rilevanza era stata delegata alla polizia giudiziaria, tenuta a sequestrare tutta la documentazione comunque attinente all'attività delle due società.
4. Con il terzo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto di sequestro per difetto di motivazione, in quanto giustificato con esclusivo riferimento ai rapporti commerciali tra le due società da lui amministrate, lamentando che non sia stato specificato il rapporto pertinenziale tra gli oggetti sequestrati e i reati per i quali si procede.
Il motivo è infondato.
Va rilevato, infatti, che il sequestro, in quanto mezzo di ricerca della prova, tende ad acquisire e rendere indisponibili fuori del processo gli oggetti che, in ragione di una qualsiasi relazione con la condotta criminosa, risultino utili all'accertamento del fatto. Presupposto del sequestro probatorio, quindi, è la ragionevole configurabilità del suo oggetto come corpo del reato o come cosa pertinente al reato.
Non essendo una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, il sequestro probatorio non presuppone, allora, un accertamento dell'esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intenda acquisire, riferita al reato ipotizzato. La motivazione del decreto deve, pertanto, riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l'esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla definitiva decisione sul merito (Cass., sez. 5, 8 febbraio 1999, Circi, m. 212777). E al giudice del riesame compete verificare che non sia pretestuosa l'ipotesi di reato esibita a giustificazione del provvedimento di sequestro, non compete certo verificare la fondatezza dell'accusa.
Nel caso in esame è ben spiegata la finalità probatoria del sequestro di documenti in relazione alle ipotesi di accusa indicate.
5. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di sequestro in quanto atto consequenziale a un'annotazione di polizia redatta il 5 ottobre 2006 in lingua diversa da quella italiana per gran parte del testo, in violazione dell'art. 109 c.p.p.. Il motivo è inammissibile per genericità, perché il ricorrente non precisa quali parti dell'annotazione scritte in lingua diversa da quella italiana risultino determinanti ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro.
6. Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce l"inutilizzabilità degli atti delle indagini compiute a distanza di oltre sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato relativa all'attività della N.S.T. Trading che avevano giustificato un precedente decreto di perquisizione del 17 gennaio 2005 e riferite nella relazione del 5 ottobre 2006.
Il motivo è infondato, perché, come si desume dallo stesso ricorso, il decreto di sequestro controverso fu emesso il 13 novembre 2006 per reati diversi da quelli cui si riferivano la precedente iscrizione e il precedente decreto del 17 gennaio 2005. 7. Con il sesto motivo il ricorrente deduce difetto del presupposto del fumus boni juris, non risultando plausibile l'assunto dell'inesistenza delle operazioni documentate nei rapporti tra 1 due società da lui amministrate.
Il motivo è infondato, perché, come s'è detto, il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, e presuppone la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intenda acquisire.
8. Con il settimo motivo infine il ricorrente lamenta la mancata restituzione dei documenti previa estrazione di copia. Il motivo è infondato.
Quando il sequestro abbia per oggetto documenti, infatti, l'autorità giudiziaria può ordinarne l'immediata restituzione (art. 258 c.p.p., comma 1), se per la finalità probatoria della misura risulti sufficiente l'estrazione di copia degli originali. Ma l'acquisizione di documenti in copia non costituisce un'ipotesi di sequestro, sebbene presupponga un sequestro e un successiva restituzione dei documenti sequestrati. Sicché con la richiesta di riesame, che è destinata a contestare la legittimità del sequestro, non è possibile far valere il diritto alla restituzione dei documenti previa estrazione di copia, che presuppone la legittimità del sequestro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007