Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2007, n. 20586
CASS
Sentenza 12 aprile 2007

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In tema di procedimento di riesame, nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notifica dell'avviso dell'udienza all'indagato, l'atto è validamente notificato, anche a mezzo fax, al difensore, poiché in tale ipotesi quest'ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario dell'indagato ma riceve la notifica nel ruolo proprio.

Commentario1

  • 1Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020

    La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2007, n. 20586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20586
Data del deposito : 12 aprile 2007

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