Sentenza 19 settembre 2002
Massime • 1
In tema di riesame, è valida ed efficace la notificazione dell'avviso della udienza camerale (ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen.) al difensore dell'imputato effettuata nelle forme previste dall'art. 150 cod. proc. pen. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall'apparecchio trasmittente; in tal caso compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell'inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2002, n. 34860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34860 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/09/2002
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - EN
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 2024
3. Dott. MANNINO S. Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE RTo - Consigliere - N. 18570/2002
ha pronunciato la seguente:
EN
EK RT, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia 18 febbraio 2002, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brescia 25 gennaio 2002, che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Giuseppe VENEZIANO, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Luca Marafioti, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
OSSERVA
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia 18 febbraio 2002 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brescia 25 gennaio 2002, che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere - RT SH ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 309 cc. 2 e 9 c.p.p. (606 lett. c) c.p.p.) per l'irritualità dell'udienza del 18 febbraio 2002 in quanto tenuta a oltre dieci giorni dal deposito degli atti ex art. 309 c. 5 c.p.p., per cui la decisione sulla richiesta di riesame non è potuta intervenire entro il termine di cui all'art. 309 c. 9 c.p.p. con conseguente perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 c. 10 c.p.p.; violazione dell'art. 309 c. 8 c.p.p. per la nullità ex art. 178 c. 1 c.p.p. dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, ricevuto dal difensore, avv. Tirapelle, solo in data 15 febbraio 2002; mancato rispetto del termine di cui all'art. 309 c. 9 c.p.p. in relazione all'art. 172 c. 3 c.p.p. perché in tema di riesame di misure coercitive non vale il principio della proroga al primo giorno successivo non festivo del termine che scada in giorno festivo;
2. Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla mancata concessione degli arresti domiciliari perché il pericolo di reiterazione della condotta è stato desunto unicamente dai fatti contestati - relativi ai mesi di gennaio-febbraio 2001 ed a quantitativi non rilevanti di stupefacente, e non commessi in uno stabile contesto delinquenziale - e dai precedenti penali, remoti in quanto risalenti agli anni 1991 e 1992, aspecifici e di modesta portata criminale, senza considerare i parametri di valutazione della personalità dell'indagato introdotti dalla difesa, cioè che il ricorrente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nel nostro Paese, iniziando una stabile attività lavorativa e formandosi una famiglia ben inserita nel territorio (le due figlie minori frequentano le scuole di Bagnolo Mella).
Riguardo alla censura mossa col primo motivo si osserva che il procedimento di riesame ha avuto inizio con la richiesta del difensore, avv. Andrea Frigo, il 5 febbraio 2002. L'avviso è stato dato alle ore 12,45 dello stesso giorno alla Procura di Brescia, che ha trasmesso gli atti presentati a norma dell'art. 291 c. 1 c.p.p. il 7 febbraio 2002.
Il termine di dieci giorni per la pronuncia dell'ordinanza di riesame ai sensi dell'art. 309 c. 9 c.p.p. veniva quindi a scadere il 17 febbraio 2002 e, poiché questa data cadeva di domenica, secondo la regola posta dall'art. 172 c. 3 c.p.p. il termine si riteneva prorogato di diritto al giorno successivo 18 febbraio 2002. Sull'applicabilità della proroga al termine dell'art. 309 c. 9 c.p.p. non possono esservi dubbi in base alla costante giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cass., Sez. 6^, 24 giugno 1998 n. 1795, ric. Pecoraro;
Id., 15 febbraio 1995 n. 4571, ric. Borzoni;
Id., 23 agosto 1994 n. 1748, ric. Barile;
Sez. 1^, 9 settembre 1992 n. 2117, ric. Papaserio;
Sez. 5^, 9 settembre 1991 n. 811, ric. Mercuri e altro;
Sez. 6^, 1 giugno 1991 n. 1769, ric. Cesario;
Sez. 5^, 11 dicembre 1990 n. 5290, ric. Bencivelli). La pronuncia dell'ordinanza è, dunque, tempestivamente intervenuta il 18 febbraio 2002 e la censura fondata sulla tardività del deposito appare manifestamente infondata.
Altrettanto manifestamente infondata è l'eccepita violazione dell'art. 309 c. 8 c.p.p., considerando che la data di fissazione dell'udienza è stata comunicata all'avv. Carapelle nelle forme previste dall'art. 150 c.p.p. a mezzo fax, del quale risulta regolarmente avvenuta la spedizione e attestata meccanicamente la ricezione nella data del 13 febbraio 2002 (Cass., Sez. 6^, 29 settembre 2000 n. 3559, ric. Ekwelum. e altri) col rispetto di tre giorni liberi rispetto a quello dell'udienza, fissato per il 18 febbraio 2002.
Il fax (o facsimile) è un procedimento di telecomunicazione con cui un messaggio (documento, fotografia, disegno) viene trasmesso a distanza utilizzando un collegamento telefonico tra due utenze. L'apparecchio trasmittente registra la realizzazione del collegamento con l'apparecchio destinatario della trasmissione e, quindi, l'avvenuta ricezione del messaggio, con un segnale scritto (OK o altro equivalente), accompagnato dalla data e dall'ora, che ne costituisce l'attestazione.
Pertanto, in presenza di tale registrazione nell'apparecchio trasmittente, che attesta l'avvenuta trasmissione, spetta secondo le regole generali al destinatario il quale contesti che la trasmissione non sia invece avvenuta e, quindi, al difensore, che fornisca il proprio numero di telefax dichiarando anche implicitamente la propria disponibilità a ricevere quel tipo di comunicazione, allegare le ragioni della mancata ricezione, che non possono evidentemente consistere nella mancata osservanza delle regole per mantenere in efficienza l'apparecchiatura ricevente (Cass., Sez. 5^, 15 luglio 1999 n. 3910, ric. Conti F.; v. anche Cass., Sez. 6^, 29 settembre 2000 n. 3559, rie. Ekwelum e altri;
Id., 26 maggio 1997 n. 2136, ric. P.M. in proc. Adekunle;
contra Cass., Sez. 6^, 8 maggio 2000 n. 2116, ric. Krasniqi, tuttavia sul presupposto che il telefax non offra in sè la certezza che la comunicazione sia regolarmente giunta a destinazione).
Appare, dunque, corretta la decisione del Tribunale di ritenere validamente eseguita la comunicazione a mezzo fax della data dell'udienza all'avv. Carapelle in data 13 febbraio 2002, considerando che questi si è limitato ad asserire di non averla ricevuta, senza alcuna specificazione, in contrasto con la registrazione dell'apparecchio trasmittente.
Per quanto riguarda le esigenze cautelari si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie in base ai fatti contestati - che denunciano un complessivo, stabile inserimento in ambiente dedito a traffici illeciti di stupefacenti e la disponibilità di fornitori e di acquirenti di partite di droga anche per quantitativi rilevanti - ed ha valutato la personalità del SH in base ai precedenti penali - che, sia pure non specifici, rivelano una scarsa sensibilità al precetto penale e la propensione a trarre guadagno da qualsiasi espediente - e ai procedimenti pendenti, formulando di conseguenza una prognosi sfavorevole in ordine alle probabilità di reiterazione della condotta e confermando il giudizio di idoneità esclusiva della misura cautelare applicata in relazione alle esigenze di cautela riscontrate.
La motivazione appare adeguata e corretta. E questa conclusione non è smentita dalla critica fondata sulla data degli illeciti per cui si procede, che, risalendo al 2001, è evidentemente assai prossima, tanto da giustificare le valutazioni espresse dal Tribunale. E, quanto ai precedenti, l'ordinanza impugnata ha tenuto conto, come si è visto, della natura e della qualità dei precedenti penali, ritenendoli comunque indicativi della personalità dell'indagato. L'adeguatezza e la logicità della motivazione vanno riconosciute anche con riguardo agli arresti domiciliari, la cui insufficienza è stata valutata riguardo al pericolo di reiterazione della condotta e non al pericolo di fuga, rispetto al quale unicamente la stabilità del radicamento nel territorio potrebbe considerarsi rilevante, laddove la considerazione dell'elemento costituito dalla formazione di una famiglia è contraddetta o, quanto meno, bilanciata dall'inserimento del SH nel traffico di stupefacenti in posizione di associato.
Pertanto il secondo motivo appare infondato e non può essere accolto.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 c. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002