Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2005, n. 16610
CASS
Sentenza 5 aprile 2005

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Massime1

Non è valida la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, per la decisione sulla richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo, fatta a mezzo fax all'indagato ricorrente nello studio del difensore presso il quale ha eletto domicilio, perché contravviene al divieto posto dall'art. 150 cod. proc. pen., che consente l'impiego dei mezzi tecnici per le notifiche al difensore limitatamente agli atti di cui sia personalmente destinatario e non quindi per la notifica di quelli che sono indirizzati al sottoposto ad indagine. (La Corte ha rilevato che il mancato rispetto delle regole sulla notifica aveva impedito all'indagato di presenziare all'udienza menomando il suo diritto ad argomentare sulle ragioni della richiesta di riesame, ed ha pertanto ravvisato la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di riesame e dell'ordinanza che lo aveva definito).

Commentario1

  • 1Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020

    La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2005, n. 16610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16610
Data del deposito : 5 aprile 2005

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