Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
Non è valida la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, per la decisione sulla richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo, fatta a mezzo fax all'indagato ricorrente nello studio del difensore presso il quale ha eletto domicilio, perché contravviene al divieto posto dall'art. 150 cod. proc. pen., che consente l'impiego dei mezzi tecnici per le notifiche al difensore limitatamente agli atti di cui sia personalmente destinatario e non quindi per la notifica di quelli che sono indirizzati al sottoposto ad indagine. (La Corte ha rilevato che il mancato rispetto delle regole sulla notifica aveva impedito all'indagato di presenziare all'udienza menomando il suo diritto ad argomentare sulle ragioni della richiesta di riesame, ed ha pertanto ravvisato la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di riesame e dell'ordinanza che lo aveva definito).
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2005, n. 16610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16610 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/04/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00436
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 044974/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL LD N. IL 21/11/1946;
avverso ORDINANZA del 29/10/2004 TRIB. LIBERTÀ di GROSSETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
le conclusioni del P.G. Dr. G. Passacantando annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 29 ottobre 2004 il tribunale di Grosseto in veste di giudice del riesame respingeva l'immotivata richiesta di riesame avanzata da LL RA nei confronti del sequestro preventivo di una pista operato dal Corpo forestale dello Stato, stazione di Massa Marittima, il 23 ottobre precedente e convalidato dal PM. Preliminarmente il tribunale si poneva il problema se sia o no inammissibile la richiesta di riesame allorché, come nella specie, non sia motivata. Rilevava comunque che le risultanze di fatto, nella specie costituite da un scavo lungo ml. 127 e largo ml. 3,50 con sbancamento di terreno in taluni punti ed eliminazione di vegetazione, fossero conformi alla fattispecie contravvenzionale ipotizzata, quella di cui all'art. 44 del DPR 380 del 2001, e ciò integrasse il fumus commissi delicti necessario per legittimare l'imposizione del vincolo reale. Quanto alle esigenze cautelari, per integrarle, nota il tribunale, basta anche la semplice possibilità del protrarsi degli effetti dell'attività illecita, il che può verificarsi sinanco dopo il perfezionamento del reato. A mezzo del proprio difensore propone ricorso per Cassazione l'indagato sostenendo di non avere ricevuto un valido avviso della fissazione dell'udienza camerale per la discussione del riesame dal momento che esso gli è stato notificato per fax presso lo studio del difensore mentre tale mezzo di trasmissione è vietato dall'art. 150 c.p.p. allorché destinatario è l'imputato cui è assimilato l'indagato. Aggiunge che peraltro aveva tempestivamente - con raccomandata inviata il 22 ottobre e ricevuta dalla Procura il giorno successivo - revocato l'elezione di domicilio presso il difensore. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto: il ricorso, come ha rilevato il Procuratore generale d' udienza, è fondato e deve essere accolto.
È infatti esatta l'osservazione del ricorrente circa il divieto di utilizzo del fax per la comunicazione di atti all'imputato cui per effetto dell'art. 61 c.p.p. è assimilata la persona sottoposta alle indagini preliminari. Nè gli effetti della violazione del divieto possono dirsi nella specie neutralizzati dal fatto che l'indagato aveva eletto domicilio presso il proprio difensore, perché è vero che gli avvisi o le notifiche al difensore possono avvenire con tale mezzo di trasmissione ma ciò vale per gli atti dei quali il difensore sia personalmente destinatario non invece per quelli che, come nella specie, sono indirizzati all'indagato sia pure elettivamente domiciliato presso il difensore stesso. Risulta inoltre che in effetti prima della udienza di discussione della richiesta di riesame egli aveva proceduto alla revoca della elezione di domicilio presso il proprio difensore effettuata in data 22 ottobre 2004 presso il comando della Guardia forestale di Massa Marittima, revoca pervenuta alla Procura della Repubblica in tempo utile per procedere alla rinnovazione dell'avviso di udienza. Il mancato rispetto di queste regole, che attengono al principio del contraddittorio ed al diritto di difesa dell'imputato, ha impedito all'indagato di presenziare all'udienza privandolo in tal modo della possibilità di argomentare sulle ragioni della richiesta di riesame, con la conseguente determinazione di una nullità assoluta ed insanabile (artt. 178 lett. c) e 179 co. 1 c.p.p.) del giudizio di riesame e della ordinanza che lo ha definito. Gli atti devono pertanto tornare al tribunale di Grosseto.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2005