Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 775
CASS
Sentenza 20 gennaio 2003

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Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di risposta, dei documenti, anche attinenti ad eccezioni rilevabili d'ufficio, nonché il loro mancato deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio. Pertanto, la decadenza da siffatto diritto, anche se non dichiarata dal giudice di primo grado, fa escludere che possano essere prodotti in appello nuovi documenti, in quanto essi non si sottraggono al divieto di "nuovi mezzi di prova" stabilito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., e, conseguentemente, anche in virtù della 'ratio' sottesa all'art. 420, quinto e settimo comma, cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado è ammissibile esclusivamente qualora sia giustificata dal tempo della loro formazione, ovvero dallo sviluppo del giudizio, e sia ritenuta dal giudice indispensabile per la decisione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 775
Data del deposito : 20 gennaio 2003

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