Sentenza 3 novembre 2009
Massime • 1
È legittimo l'uso del telefax per la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame all'imputato non reperibile al domicilio eletto e che, pertanto, riceve la notificazione per mezzo della consegna di copia al difensore, mero e necessario recettore dell'atto medesimo.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2009, n. 46703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46703 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 03/11/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1284
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 23758/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU AA N. IL 26/07/1988;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
avverso l'ordinanza n. 95/2009 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 04/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Bologna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 4 maggio 2009, il Tribunale di Bologna ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo avente ad oggetto una somma che i Giudici hanno ritenuto provento del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha, tra l'altro, rilevato che la notifica per la udienza camerale, non andata a buon fine presso il domicilio eletto, era stata correttamente effettuata presso il Difensore;
inoltre, la intempestiva trasmissione degli atti non comportava la caducazione della misura.
Per l'annullamento della ordinanza,'indagato HO JA ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la notifica è avvenuta per mezzo fax anche per quanto concerne l'indagato in violazione dell'art. 150 c.p.p.;
- che la trasmissione degli atti al Tribunale è stata parziale e non sono stati inoltrati rilevanti atti e verbali.
È noto che il ricorso al telefax, strumento idoneo a consentire una rapida comunicazione degli atti, sia usufruibile per le notificazioni che riguardano il difensore e non per quelle che concernono l'imputato, o l'indagato, per l'espresso divieto in tale senso contenuto nell'art. 150 c.p.p., comma 1. La ratio di tale diversificata previsione si giustifica essenzialmente per il rilievo che il legale deve tenere in funzione il telefax ed attivarsi per verificare i messaggi professionali che gli arrivano, mentre l'imputato non è gravato da questo onere e, di conseguenza, può non essere notiziato dello invio di una comunicazione che ha rilevanza processuale.
Inoltre, le notifiche all'imputato sono soggette a varie prescrizioni e formalità tendenti ad assicurare che la comunicazione legale dell'atto sia accompagnata dalla effettiva conoscenza del suo contenuto.
Il quesito che il ricorso pone di incentra sulla possibilità di ricorrere a forme di notificazioni non tradizionali nel caso in cui l'atto, pur essendo diretto all'imputato, debba essere materialmente consegnato al difensore.
Alcune sentenze hanno risposto negativamente facendo leva sul ricordato divieto di legge (Cass. sentenze Sez. 3^ sentenza n. 16610, 11830/2008; Cass. Sez. 2^ n. 5648/2007, 2827/2009). Altro orientamento giurisprudenziale ritiene possibile il ricorso al fax quando il difensore non è domiciliatario del cliente ed è individuato in via autoritaria dalla legge come recettore necessario dell'atto destinato allo imputato (Cass. sentenze Sez. 5^ n. 200720586; Sez. 4^ n. 41051/2008; Sez. 1^ n. 40324/2008). Tale è il caso in esame nel quale la notificazione, effettuata a sensi dell'art. 161 c.p.p., u.c., era diretta allo indagato, ma con destinatario ex lege nella persona del difensore per la impossibilità di reperire l'interessato al domicilio eletto. La Corte ritiene che in questa ipotesi - nella quale il diritto dello imputato alla personale comunicazione è assicurato con la notifica "in rappresentanza" al suo legale - non sia applicabile il divieto dell'art. 150 c.p.p., comma 1; ciò in quanto, essendo il difensore il garante ed il necessario tramite per veicolare la comunicazione al cliente vengono meno le ragioni delle formalità predisposte dal codice per la notifica alla persona dello imputato.
In merito alla residua deduzione, si osserva che gli atti non trasmessi al Tribunale del riesame sono stati correttamente non inoltrati dal momento che riguardavano il reato di rapina non oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009