Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2009, n. 46703
CASS
Sentenza 3 novembre 2009

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È legittimo l'uso del telefax per la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame all'imputato non reperibile al domicilio eletto e che, pertanto, riceve la notificazione per mezzo della consegna di copia al difensore, mero e necessario recettore dell'atto medesimo.

Commentario1

  • 1Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020

    La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2009, n. 46703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46703
Data del deposito : 3 novembre 2009

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