Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2010, n. 24798
CASS
Sentenza 3 giugno 2010

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Massime1

La notificazione eseguita mediante telefax non richiede, per il perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione, essendo sufficiente l'attestazione in calce all'atto dell'avvenuto invio seguita dal rapporto di positiva trasmissione.

Commentario1

  • 1Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020

    La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2010, n. 24798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24798
Data del deposito : 3 giugno 2010

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