Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
La notificazione eseguita mediante telefax non richiede, per il perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione, essendo sufficiente l'attestazione in calce all'atto dell'avvenuto invio seguita dal rapporto di positiva trasmissione.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2010, n. 24798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24798 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/06/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 822
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 11612/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
nel procedimento penale a carico di:
AN AN;
avverso il provvedimento del Tribunale monocratico di Tivoli, in data 08.03.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Margherita Bianca Taddei;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dr. Di Casola Carlo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento con rinvio.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ricorre contro l'ordinanza del 08.03.2010 con la quale il Tribunale di Tivoli, nel procedimento
contro
AN AN, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, rilevando la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. perché eseguita per telefax senza prova dell'effettiva ricezione da parte del legale. In particolare il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato - in quanto determina la regressione del procedimento ad una fase precedente - avendo dichiarato una nullità al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge in violazione dell'art. 177 c.p.p., è da considerarsi abnorme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. La novella di cui al D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, art. 9 conv. in L. 15 dicembre 2001, n. 38 consente all'Autorità Giudiziaria di utilizzare idonei mezzi tecnici, tra i quali si ascrive sicuramente il fax, per effettuate le notifiche degli atti, consentendone perciò l'effettuazione per via telematica o comunque tecnica. I difensori delle parti, proprio per lo svolgimento della loro professione, sono,infatti, normalmente attrezzati a riceverle.
3. Ciò è quanto è avvenuto nella concreta fattispecie in esame posto che l'Ufficio del Pubblico Ministero ha provveduto ad effettuare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini per il difensore ex art. 148 c.p.p., comma 2 bis. Tale disposizione si limita a prevedere la possibilità della notifica con un mezzo che sia idoneo e non prevede alcuna ulteriore attività tesa a conseguire la conferma dal destinatario dell'avvenuta consegna a ciò bastando, come prescrive il comma citato, l'attestazione in calce all'atto di aver inviato il testo originale.
4. D'altra parte, l'apparecchio fax è già predisposto per stampare, in automatico, la prova dell'avvenuta trasmissione del documento al numero telefonico chiamato, con l'indicazione delle pagine trasmesse e per taluni apparecchi, anche con la fotocopia del frontespizio del documento trasmesso ed a segnalare il buon esito dell'invio con l'apposito rapporto di trasmissione.
5. Nel caso in esame il giudice ha inteso inserire, nella valutazione delle modalità di notifica del documento, un elemento di dubbio sull'avvenuta ricezione assolutamente privo di fondamento;
avrebbe dovuto invece limitarsi ad accertare l'esistenza del rapporto di trasmissione positivo, di cui invece non fa alcuna menzione nel provvedimento, risolvendosi,invece a formulare una pronuncia di nullità non prevista dalla legge.
6. Ciò costituisce una violazione del principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 c.p.p., con conseguente indebita regressione del procedimento in un caso non preveduto dalla legge. Il provvedimento, deve, di conseguenza essere annullato con invio degli atti al Tribunale di Tivoli perché riprenda il regolare iter processuale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010