Sentenza 14 settembre 2010
Massime • 1
La notificazione a mezzo telefax, nella specie utilizzato per l'avviso di deposito della sentenza, rientra tra le forme ordinarie che non richiedono, a differenza delle forme particolari di notificazione di cui all'art. 150 cod. proc. pen., un previo decreto motivato del giudice.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 14/09/2010, n. 34028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34028 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2010 |
Testo completo
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Sentenza n.125 1 Esto camera di consiglio del 17.09.2010
[n. 11 ruolo] 34028 / 10 R. G. n. 33469 / 2010
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Feriale Penale
composta dai signori magistrati: Chieffi presidente Dott. Severo
Fiale consigliere Dott. Aldo Dott. Silvana De Berardinis consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Luisa Bianchi consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FE CO NO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 11/08/2010 dalla Corte di Appello di Catania ai sensi dell'art. 17 L. 22.4.2005 n. 69; esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 2.7.2010 dal Procuratore della Repubblica di Colonia (Germania Federale) per finalità processuali nei confronti del cittadino italiano CO NO RR, cui è stata applicata -convalidatosi il suo arresto di p.g. avvenuto il 22.7.2010- la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla p.g., ed ha disposto la consegna del medesimo alla richiedente autorità giudiziaria tedesca, subordinata alla condizione del rinvio in Italia del RR per espiarvi la pena che eventualmente gli sia inflitta in caso di condanna (art. 19, co.
1-lett. c, L. 69/05).
CO NO RR è stato raggiunto dal mandato di arresto comunitario in relazione all'ordinanza coercitiva cautelare emessa dalla Pretura di Colonia in data
9.3.2010 in quanto indagato per tre reati tributari: 1) concorso in omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di impresa per l'anno 2007 con evasione dell'i.v.a. per euro 34.800,00; 2) concorso in procurata evasione in favore di terzi dell'i.v.a. e dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente nonché dell'imposta addizionale di
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Per le due ipotesi per le quali è stata disposta la consegna del RR la Corte ha ravvisato il requisito della doppia punibilità ex art. 7 co. 2 L. 64/05 alla stregua dell'art. 8 D.L.vo n. 74/2000 e delle norme incriminatrici italiane in materia di omesso versamento di contribuiti previdenziali per lavoro dipendente.
2.- Contro la decisione favorevole all'esecuzione del mandato di arresto europeo ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CO RR, articolando i seguenti motivi di impugnazione.
1. Sul piano processuale: affermata tempestività, in limine, del proposto ricorso. La Corte di Appello ha ritenuto esecutiva la decisione (attivando la procedura di consegna, poi sospesa in pendenza dell'attuale ricorso) alla data del 24.8.2010, entro la quale non era stata presentata impugnazione nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 L. 69/05, decorrente dall'avviso di deposito della sentenza (motivazione) inviato al difensore a mezzo fax ai sensi dell'art. 148 co.
2-bis c.p.p. il 13.8.2010. Il ricorrente assume di non aver avuto conoscenza dell'avviso e contesta l'efficacia della notificazione per mezzo di telefax siccome mezzo alternativo e non rituale non consentito nel caso di specie per istituire la "conoscenza legale" del provvedimento a norma dell'art. 22 co. 1 L. 69/05. Laonde l'attuale ricorso sarebbe stato presentato ancor prima di una regolare notificazione della sentenza.
2. Sul merito della disposta consegna: violazione dell'art. 7 L. 69/05. La Corte di Appello è incorsa in violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 7 L. 69/05 in punto di ritenuta punibilità anche in Italia come delitti delle due fattispecie criminose contestate al RR dall'autorità giudiziaria tedesca. L'evasione dell'imposta sul reddito di lavoro dipendente e dell'imposta di solidarietà non può essere ricondotta all'ipotesi sanzionata dall'art. 8 D.L.vo 74/2000, che presuppone l'emissione di fatture false. Da quanto deve desumersi dal mandato di arresto tedesco al RR non si contesta l'emissione di fatture false allo scopo di consentire a terzi di indicare elementi negativi di reddito nelle corrispondenti dichiarazioni periodiche.
L'omesso versamento di contribuiti previdenziali ascritto in Germania al RR non è sussumibile nell'art. 2 L. 638/1983 e succ. mod., come ritenuto dai giudici della consegna, perché il reato presuppone che le ritenute di cui sia stato omesso il
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versamento all'ente erariale siano state effettuate. Evenienza che non emerge dai dati informativi forniti dall'autorità tedesca, a tacere del fatto che secondo la normativa italiana la previa notifica dell'accertamento fiscale è condizione di procedibilità dell'azione penale.
3.- L'impugnazione proposta nell'interesse di CO RR deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza delle delineate deduzioni sul thema decidendum posto dal mandato di arresto tedesco. In vero, pur ritenendosi il ricorrente implicitamente restituito nel termine per impugnare la decisione favorevole alla consegna (art. 176 c.p.p.) in ragione dell'addotta parziale non conoscenza della motivazione del provvedimento decisorio, le censure inerenti al titolo dei reati per cui è stata accolta la richiesta dell'autorità giudiziaria tedesca sono del tutto prive di pregio.
Ciò tuttavia non impedisce di rilevare, in via preliminare, l'erroneità dell'assunto del ricorrente in tema di notificazione della sentenza, asseritamente irregolare perché attuata a norma dell'art. 148 co.
2-bis c.p.p. Premesso che dagli atti emerge che l'avviso di deposito della sentenza è stato inviato dalla cancelleria al difensore del RR alle ore 12.51 del 13.8.2010 e ricevuto dall'apparecchio di ricezione ("tempo 01'38 ok") dello studio del difensore avv. Vincenza Pirracchio del foro di Caltagirone (numero risultante dalla scheda del legale appostata nell'albo aggiornato del locale consiglio forense), la modalità di notificazione a mezzo telefax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice a norma dell'art. 150 c.p.p., ma tra le forme ordinarie di notificazione degli atti da eseguirsi con mezzi tecnici idonei previste dall'art. 148 co. 2 bis c.p.p., senza necessità volta per volta di uno specifico decreto motivato del giudice (Sez. 4, 2.10.2008 n. 41051, Davitovits, rv. 241329; Cass. Sez. 2, 9.2.2010 n. 8031, Russo, rv. 246450). Né è revocabile in dubbio, in via generale, che un siffatto più celere strumento di comunicazione si correla, sul piano organizzativo, alla peculiare celerità del procedimento di consegna comunitaria ed alla brevità dei termini (come quelli utili per impugnare) previsti per l'esaurirsi dell'intero giudizio disciplinato dalla L. 69/05. Quanto ai rilievi concernenti la corretta qualificazione giuridica secondo la legislazione italiana degli illeciti penali tributari attribuiti al RR dall'A.G. tedesca, che sosterrebbero l'erronea valutazione di doppia punibilità espressa dall'impugnata sentenza, è appena il caso di evidenziare che l'art. 7 co. 2 L. 69/05, richiamato in sentenza dalla Corte etnea, reca una sorta di deroga al principio della doppia punibilità di cui al precedente comma 1, prevedendo che nel caso di reati fiscali e di quelli in materia “di dogana e di cambio" non sia richiesta una perfetta coincidenza con la disciplina che regola la stessa materia nello Stato emittente il m.a.e., essendo sufficiente, con riguardo ai soli reati fiscali, un vaglio di assimilabilità per analogia tra "tasse o imposte" previste in Italia e nello Stato richiedente. Vaglio subordinato alla verifica, oltre che della punibilità nello Stato richiedente con pena non inferiore nel massimo ad un anno di reclusione (condizione ricorrente per i reati contestati in Germania), che le corrispondenti od omologabili fattispecie criminose siano punite in Italia con la pena della reclusione pari o superiore a tre anni. Condizione, quest'ultima, parimenti sussistente sia per il reato di cui all'art. 8 D.L.vo 74/2000 che per il reato in materia previdenziale di cui all'art. 2 del D.L. n. 463/83 convertito in L. n. 638/83 (e succ. mod.) individuati dalla Corte di Appello di Catania. Sotto il profilo fattuale sfugge al ricorrente che dalla lettura dell'euromandato di arresto tedesco si evince, in primo luogo e diversamente da quanto addotto in ricorso,
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che la "ditta prestanome" costituita in Germania dal RR ha effettuato pagamenti fittizi di rilevante importo ed ha "messo in circolazione fatture" mendaci con correlate detrazioni di i.v.a. (v.: Cass. Sez. 6, 13.2.2007 n. 6901, Ammesso, rv. 235559). Quanto -in secondo luogo- alla "appropriazione" delle ritenute previdenziali ascritta al RR (in concorso con le società beneficiarie dei servizi resi dalla sua ditta
"cartiera"), lo stesso m.a.e. tedesco segnala che le ritenute attengono a lavoratori effettivamente impiegati presso le imprese o società destinatarie delle false fatture emesse dal RR, di tal che all'omesso versamento erariale dei contribuiti e di previdenza e di solidarietà corrisponde una previa "operata" trattenuta sulle buste paga dei dipendenti, integrante l'indebita e fraudolenta appropriazione del relativo controvalore monetario.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
La cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 22 co. 5 L. 69/05.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 della L. 69/2005.
Roma, 14 settembre 2010
Il consigliere estensore Il Presidente
Giacomo Baoloni Severo Chieffi 1Chiefle Depositata in Cancelleria oina, li 21 SET, 2010
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