Sentenza 26 aprile 2005
Massime • 1
In tema di notificazioni, la inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio sussiste quando sia accertata dall'organo notificatore, per averlo appreso dalle persone rinvenute nell'abitazione ed in assenza di specifici elementi indicativi del contrario, la cessazione di ogni relazione tra il destinatario dell'atto e il luogo dal medesimo indicato.In tale evenienza, esclusa la necessità di effettuare ricerche e l'obbligo di dare corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., dal momento che tale norma presuppone la perdurante esistenza di una relazione dell'imputato col luogo da lui indicato, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna al difensore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procedura seguita dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva dato atto della notizia del trasferimento del destinatario, appresa da persone qualificatesi come familiari e da lui non identificate nella relata negativa).
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2005, n. 23670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23670 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/04/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA US - Consigliere - N. 961
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 037637/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE IO N. IL 16/06/1977;
2) NE EP N. IL 19/12/1979;
avverso SENTENZA del 25/03/2004 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dr. V. Martusciello, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva la Corte:
IN FATTO
Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, nel confermare il giudizio di penale responsabilità di NE IO e NE US in ordine ai reati loro ascritti di violazione di domicilio e lesioni aggravate in danno di CI LI e ZI RT, respinse l'eccezione di nullità della citazione a giudizio in primo grado avanzata dalla difesa degli imputati, osservando, in sintesi, che, avendo questi ultimi eletto domicilio presso l'abitazione paterna, sita in San Paolo Civitate, via Navarrino n. 21, ed essendo risultato, dalla relata dell'ufficiale giudiziario, che le persone ivi rinvenute, qualificatesi familiari degl'imputati, avevano riferito che costoro si erano trasferiti per ignota destinazione, giustamente la notifica del decreto di citazione era stata effettuata, a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p., a mani del difensore.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa degl'imputati, denunciando violazione di norme processuali sull'assunto, in sintesi, che, in assenza di variazioni rispetto alla rituale elezione di domicilio all'indirizzo di San Paolo Civitate, via Navarrino n. 21, dal solo fatto che persone ivi rinvenute, qualificatesi per familiari, non meglio identificati, degli imputati, avessero riferito che costoro si erano trasferiti altrove, non si sarebbe potuta trarre la conseguenza della ritenuta applicabilità del disposto di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p., ma si sarebbe dovuto dar luogo all'effettuazione di nuove ricerche e/o alla procedura prevista dall'art. 157, comma 8, c.p.p. (deposito dell'atto nella casa comunale, con affissione dell'avviso ed invio della lettera raccomandata).
IN DIRITTO
In presenza di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, l'art. 161, comma 4, c.p.p. prevede che la notifica sia effettuata mediante consegna al difensore, ove essa risulti impossibile al domicilio dichiarato o eletto. Nella specie, tale impossibilità deve ritenersi correttamente riscontrata, sulla scorta di quanto riferito all'ufficiale giudiziario dalle persone rinvenute nell'abitazione, nulla rilevando che le stesse, qualificatesi come familiari degli imputati, non fossero state identificate. Una tale identificazione è, infatti, necessaria quando la notificazione venga eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario, e non quando essa, come si è verificato nella specie, non venga invece eseguita proprio perché la persona rinvenuta "in loco", sia o non sia familiare del destinatario, rifiuta di ricevere l'atto sostenendo che il destinatario si è trasferito altrove, così negando quel rapporto di "convivenza" anche temporanea che, indipendentemente dai vincoli familiari, costituisce condizione imprescindibile perché, ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p.p., possa ugualmente effettuarsi la notifica. In tale situazione, quindi, esclusa la necessità di nuove ricerche, di per sè incompatibile con la permanente validità della pregressa dichiarazione o elezione di domicilio, non può neppure darsi luogo agli adempimenti di cui all'art. 157, comma 8, c.p.p., presupponendo questi proprio la perdurante esistenza di una relazione tra il destinatario dell'atto ed il luogo nel quale egli è stato ricercato;
relazione da ritenere invece esclusa una volta che, in assenza di specifici elementi indicativi del contrario, sia stato attestato da chi viene rinvenuto sul posto che essa è stata interrotta.
Alla stregua di tali argomentazioni, deve quindi concludersi che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2005