Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2005, n. 23670
CASS
Sentenza 26 aprile 2005

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Massime1

In tema di notificazioni, la inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio sussiste quando sia accertata dall'organo notificatore, per averlo appreso dalle persone rinvenute nell'abitazione ed in assenza di specifici elementi indicativi del contrario, la cessazione di ogni relazione tra il destinatario dell'atto e il luogo dal medesimo indicato.In tale evenienza, esclusa la necessità di effettuare ricerche e l'obbligo di dare corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., dal momento che tale norma presuppone la perdurante esistenza di una relazione dell'imputato col luogo da lui indicato, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna al difensore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procedura seguita dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva dato atto della notizia del trasferimento del destinatario, appresa da persone qualificatesi come familiari e da lui non identificate nella relata negativa).

Commentario1

  • 1Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020

    La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2005, n. 23670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23670
Data del deposito : 26 aprile 2005

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