Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) all'imputato irreperibile eseguita mediante consegna al difensore a mezzo telefax, il cui impiego è consentito non solo con riguardo alle notifiche al difensore in quanto tale, ma anche con riferimento a quelle destinate all'assistito ed effettuate nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non sussistendo alcuna ragione per pretendere l'osservanza di forme differenziate per le notificazioni direttamente rivolte al difensore e quelle a costui effettuate nell'interesse del suo patrocinato, stante l'identità fisica del soggetto comunque destinatario dell'atto.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 40324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40324 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/09/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2386
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012658/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU EL N. IL 01/01/1979;
avverso ORDINANZA del 28/02/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. per il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al s.s. o di detenzione domiciliare proposta da US LA, rilevando che non era stato possibile conoscere il luogo di dimora del medesimo ne' quali fossero le sue fonti di sostentamento ed aggiungendo che il soggetto era stato arrestato in data 1.11.2007 per istigazione alla corruzione, rendendosi irreperibile dopo la scarcerazione, donde la mancanza dei presupposti per la concessione di misure alternative in difetto di riferimenti certi e stante la succitata pendenza giudiziaria.
L'interessato ha proposto ricorso, denunciando la mancata notifica a se stesso del decreto di fissazione dell'udienza camerale, non potendosi ritenere tale quella effettuata a mezzo di fax al suo difensore, da intendersi come avviso destinato a quest'ultimo; ciò nonostante che l'US avesse dichiarato domicilio in Massarosa, via Montramito, 46 e comunicato il suo luogo di effettiva dimora, da ultimo fissata in Massa - loc. Turano, via Aurelia Sud, 58, senza che, al riguardo, venissero svolti accertamenti, con conseguenti riflessi negativi sul merito della decisione per la ritenuta mancanza di riferimenti certi, in realtà sussistenti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Esiste, invero, in atti (f. 43) un verbale attestante l'irreperibilità dell'interessato all'indirizzo da costui da ultimo comunicato, donde la ritualità (dopo numerosi rinvii dell'udienza per il continuo mutamento di recapito da parte dell'US) della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale mediante consegna al difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4. Detta notifica deve, infine, ritenersi legittimamente eseguita mediante fax a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, che consente di eseguire "con mezzi tecnici idonei" tutti gli avvisi e le notificazioni al difensore, da intendersi queste ultime come comprensive anche delle notificazioni destinate all'interessato ed effettuate nelle forme di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4 cit., non ravvisandosi alcuna ragione per pretendere l'osservanza di forme differenziate per le notificazioni direttamente rivolte al difensore in quanto tale e quelle a costui effettuate nell'interesse del suo patrocinato, stante l'identità fisica del soggetto comunque destinatario dell'atto. Ben avrebbe, del resto, il condannato, se finalmente e stabilmente reperibile in luogo determinato, rinnovare la propria istanza, documentando l'esistenza di quei "riferimenti certi" di cui il T.S. aveva, allo stato, verificato l'inesistenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008