Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 40324
CASS
Sentenza 24 settembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) all'imputato irreperibile eseguita mediante consegna al difensore a mezzo telefax, il cui impiego è consentito non solo con riguardo alle notifiche al difensore in quanto tale, ma anche con riferimento a quelle destinate all'assistito ed effettuate nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non sussistendo alcuna ragione per pretendere l'osservanza di forme differenziate per le notificazioni direttamente rivolte al difensore e quelle a costui effettuate nell'interesse del suo patrocinato, stante l'identità fisica del soggetto comunque destinatario dell'atto.

Commentario1

  • 1Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020

    La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 40324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40324
Data del deposito : 24 settembre 2008

Testo completo