Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
La modalità di notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., bensì tra le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai sensi dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., sicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto motivato del giudice ma è sufficiente una "disposizione" consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2010, n. 8031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8031 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 09/02/2010
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 559
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 21972/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU AZ, nato a [...] il [...];
SA IE, nato a [...] il [...];
dagli avv.ti Pace Salvatore del foro di Catania e avv. Benini Carlo del foro di Ravenna nell'interesse di:
RA IO, nato a [...] il [...];
dagli avv.ti Paccoi Daniela e Silvia Egidi del foro di Perugia nell'interesse di:
Ruben SS, nato a [...] il [...];
da:
IC UR, nato a [...] il [...];
dall'avv. Terranova Giorgio del foro di Catania nell'interesse di:
Di PA DA, nato a [...] il [...];
dall'avv. Paccoi Daniela del foro di Perugia nell'interesse di:
MA TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 2^ sezione penale, in data 4/7/2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Luigi Riello, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori, avv.ti Salvatore Pace (per RA IO) e Simone Marchese, in sostituzione dell'avv. Giorgio Terranova (per Di PA DA) che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4/7/2008, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Rimini, in data 26/7/2007, così provvedeva:
"in parziale riforma della sentenza del G.U.P. TRIBUNALE RIMIMI in data 26/07/2007, appellata da SO RA, AN ET, TR MA, SA BE, AT VI, AR UR, DI AO VI, RA NO, UT RI, così provvede:
quanto a SO RA, riduce la pena inflittagli ad anni due di reclusione;
quanto a AN ET;
lo assolve dall'imputazione di cui ai capi B1) e B2) per non aver commesso il fatto;
riconosce la continuazione tra tutti gli altri reati per cui ha riportato condanna nel presente giudizio nonché con quelli giudicati con sentenza 20.12.2006 GIP TRIBUNALE FORLÌ - irrevocabile il 6.3.2007 - che gli aveva applicato la pena complessiva di anni due mesi quattro di reclusione ed Euro 1.400 di multa e, ritenuto più grave tra tutti il reato di cui al capo E), ridetermina la pena complessiva per tutti i predetti reati in anni sei mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000 di multa;
quanto a TR MA, ritenuta la continuazione tra il reato di associazione per delinquere per cui è causa ed i fatti di cui alla sentenza 20.111.2006 GIP TRIBUNALE PESARO - irrevocabile il 14.12.2006 - che gli aveva applicato la pena complessiva di anni due mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa, lo condanna alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa a titolo di aumento per la continuazione della predetta pena e determina la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro 900 di multa;
quanto a SA BE: lo assolve dall'imputazione di cui ai capi C1), C2) e C3) per non aver commesso il fatto;
riconosce la continuazione tra i reati di cui ai capi A), E1) ed E2) e, ritenuto più grave quello sub E1), ridetermina la pena complessiva per tutti i predetti reati in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 800 di multa;
quanto a AT VI, riduce la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione;
quanto a AR UR, riconosciuta la continuazione tra tutti reati per cui ha riportato condanna e ritenuto più grave il capo H1), ridetermina la pena complessiva in anni tre e mesi sei di reclusione 800 di multa;
quanto a DI AO VI: lo assolve dall'imputazione sub E1) ed E2); conferma la pena infettagli per il capo A);
quanto a RA NO, riconosciuta la continuazione tra tutti i reati per cui ha riportato condanna e ritenuto più grave il capo L1), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, ridetermina la pena complessiva per i predetti reati in anni quattro mesi due di reclusione ed Euro 800 di multa (..)" Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati contro il patrimonio e contro la persona e segnatamente rapine con uso di armi da sparo e di altri oggetti atti ad offendere, nonché, alcuni di loro, anche di concorso nella commissione di alcune rapine e reati satelliti.
La Corte territoriale preliminarmente respingeva le censure in rito comuni a più appellanti. In particolare la Corte respingeva l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per nullità della notifica dell'avviso ai difensori, avvenuta via fax, in assenza di specifico decreto autorizzatorio, ex art. 150 c.p.p., osservando che doveva escludersi la nullità, ai sensi dell'art. 171, lett. H) per avere l'atto raggiunto lo scopo, risultando provata la presenza di tutti i difensori all'udienza preliminare, in esito alla notifica dell'avviso a mezzo telefax. Osservava inoltre la Corte che, dopo aver sollevato l'eccezione di nullità dell'avviso i difensori avevano chiesto il giudizio abbreviato e non avevano più riproposto l'eccezione, determinando così la sanatoria della nullità, ex art.184 c.p.p.. Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, nuovamente formulata dopo la parziale pronunzia di accoglimento del Gup, la Corte territoriale, richiamando l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Tammaro, respingeva la censura, osservando che, una volta richiesto ed ammesso il giudizio abbreviato, l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinunzia, dovesse ritenersi preclusa. Osservava, poi, la Corte che lo stesso principio di diritto andava applicato anche alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, rispetto alle quali la nullità cd. "patologica" non era stata neppure ventilata, ne' era configurabile, trattandosi di prove che non risultavano assunte contra legem ne' caratterizzate da vizi che ne inficiassero l'utilizzazione in giudizio in modo assoluto. Escludeva, inoltre, la Corte che nella fattispecie ricorresse l'ipotesi della nullità fisiologica, dal momento che sia il reato di associazione, sia i reati di rapina aggravata prevedevano l'arresto obbligatorio in flagranza e quindi i risultati delle intercettazioni potevano essere utilizzati nei rispettivi procedimento, a norma dell'art. 270 c.p.p.. Passando al merito, la Corte territoriale confermava il giudizio del Gup in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere, osservando che dagli elementi di prova acquisiti emergeva la sussistenza di una vera e propria struttura organizzativa, facente capo, per un verso a RA IO, referente siciliano, e, per altro, a RU AZ e SA IE, basisti ed organizzatori in Rimini, volta alla commissione di un numero indeterminato di rapine aggravate. Tale organizzazione si avvaleva di basi logistiche in Romagna e di una società di copertura, costituita dalla ditta autotrasporti del RU, i cui mezzi venivano utilizzati per il recupero di rapinatori, nonché di un collaudato sistema di reclutamento della manovalanza in Sicilia. Riconosceva, quindi, la responsabilità di tutti gli imputati per il reato associativo loro contestato, respingendo le contestazioni sollevate con i motivi d'appello in punto di responsabilità. Con riferimento ai reati fine, la Corte, accogliendo parzialmente i motivi d'appello, assolveva SA IE, Ruben SS e Di PA DA da alcune imputazioni, e provvedeva a rideterminare le pene per tutti gli appellanti come da dispositivo.
Avverso tale sentenza propongono ricorso RU AZ personalmente, SA IE personalmente, RA IO con due separati atti dei suoi difensori di fiducia, Ruben SS, per mezzo dei suoi difensori di fiducia, IC UR personalmente, Di PA DA per mezzo del proprio difensore di fiducia e TI MA per mezzo del proprio difensore di fiducia. RU AZ.
Deduce violazione di legge e vizio della motivazione contestando le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale in ordine alle tre eccezioni di rito sollevate con i motivi d'appello. Al riguardo ripropone l'accezione di nullità dell'udienza preliminare per nullità dell'avviso notificato al difensore via fax, di incompetenza territoriale del Gup riminese e di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in riferimento all'art. 270 c.p.p.. SA IE Propone sei motivi di ricorso, con i quali deduce:
1) Nullità dell'udienza preliminare, essendo stato notificato l'avviso al difensore via fax;
2) Violazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità dell'imputato per il reato associativo ed alla sua qualificazione giuridica. Al riguardo si duole che la sua responsabilità sarebbe fondata su una tesi accusatoria del tutto indimostrata poiché dagli atti emerge soltanto la prova dell'occasionante dell'accordo criminoso, riconducibile all'ipotesi del concorso di persone nei singoli fatti di rapina;
3) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento, in testa al ricorrente, del ruolo di promotore dell'associazione per delinquere, anziché del ruolo di semplice partecipe. Di ciò si duole, assumendo di non aver mai avuto alcuna funzione direttiva ne' tantomeno decisionale nell'ambito della supposta associazione per delinquere;
4) Vizio della motivazione in ordine alla determinazione dell'epoca del commesso reato in relazione all'associazione. In proposito eccepisce che il suo arresto, avvenuto il 19 luglio 2006, in esecuzione di una misura cautelare emessa in altro procedimento penale, aveva determinato la rottura del vincolo associativo, ancor prima dell'emissione del provvedimento cautelare relativo al presente giudizio, avvenuta il 23 settembre 2006;
5) Vizio della motivazione in ordine al diniego della concessione del beneficio dell'indulto. Tale beneficio poteva essere concesso per i reati di rapina consumati in epoca antecedente al 2 maggio 2006;
6) Mancanza ed illogicità della motivazione in punto di misura della pena.
RA IO.
I difensori propongono ricorso con due atti separati. Il ricorso dell'avv. Pace solleva due motivi con i quali deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed erronea applicazione della legge penale per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria.
Con riferimento al primo motivo, la difesa articola tre questioni:
a) nullità della notificazione a mezzo fax ai difensori dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per carenza assoluta del decreto motivato del giudice in calce all'atto;
b) necessità di riforma dell'ordinanza recettiva della eccezione di incompetenza per territorio dell'A.G. di Rimini in favore della competenza della procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, anche in relazione al reato associativo;
c) violazione di norme di legge per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in diverso procedimento penale. Con riferimento al secondo motivo, la difesa contesta le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine al riconoscimento della responsabilità di RA IO per il reato associativo a lui ascritto, osservano che dagli elementi istruttori agli atti non emergono indizi cosi precisi, determinati e concordanti da superare la soglia della certezza giuridica in ordine alla sussistenza del reato associativo e della partecipazione dello RA con ruolo di promotore.
Il ricorso dell'avv. Benini solleva tre motivi con i quali viene dedotta:
1) illogicità e carenza della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del prevenuto dal reato di associazione per delinquere. Al riguardo il ricorrente si duole che il compendio indiziario non ha conseguito quel grado di precisione ed univocità necessario per fondare probatoriamente una pronunzia di penale responsabilità in ordine al reato associativo;
2) mancata concessione delle attenuanti generiche;
3) illogicità e carenza della motivazione in ordine al mancato contenimento della pena nei minimi edittali.
Ruben SS.
Solleva due motivi di ricorso con i quali deduce:
1) Violazione di legge, di norme procedurali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 416 c.p. in ordine alla ritenuta responsabilità del SS per il reato associativo. Al riguardo si duole che la sentenza impugnata abbia fatto malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p. per l'assoluta insussistenza di riscontri probatori alla tesi accusatoria;
2) Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla congruità della pena irrogata all'imputato per i reati ascrittigli, al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 99 c.p.. Al riguardo si duole che tutti gli altri coimputati, a differenza di SS e MA, hanno beneficiato di pene ridotte rispetto a quelle comminate dal primo giudice. Eccepisce, inoltre, che l'aumento disposto per la continuazione sarebbe eccessivo, anche i relazione alle analoghe determinazioni nei confronti degli altri imputati. IC UR.
Propone sei motivi di ricorso, con i quali deduce:
1) Nullità dell'udienza preliminare, essendo stato notificato l'avviso al difensore via fax;
2) Violazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità dell'imputato per il reato associativo ed alla sua qualificazione giuridica. Al riguardo si duole che la sua responsabilità sarebbe fondata su una tesi accusatoria del tutto indimostrata poiché dagli atti emerge soltanto la prova dell'occasionante dell'accordo criminoso, riconducibile all'ipotesi del concorso di persone nei singoli fatti di rapina;
3) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento, in testa al ricorrente, del ruolo di promotore dell'associazione per delinquere, anziché del ruolo di semplice partecipe. Di ciò si duole, assumendo di non aver mai avuto alcuna funzione direttiva ne' tantomeno decisionale nell'ambito della supposta associazione per delinquere;
4) Vizio della motivazione in ordine alla determinazione dell'epoca del commesso reato in relazione all'associazione. In proposito eccepisce che il suo arresto, avvenuto il 19 luglio 2006, in esecuzione di una misura cautelare emessa in altro procedimento penale, aveva determinato la rottura del vincolo associativo, ancor prima dell'emissione del provvedimento cautelare relativo al presente giudizio, avvenuta il 23 settembre 2006;
5) Vizio della motivazione in ordine al diniego della concessione del beneficio dell'indulto. Tale beneficio poteva essere concesso per i reati di rapina consumati in epoca antecedente al 2 maggio 2006;
6) Mancanza ed illogicità della motivazione in punto di misura della pena.
Di PA DA.
Solleva quattro motivi di ricorso con i quali deduce:
1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo si duole che la Corte d'appello abbia richiamato la sentenza del Gup per relationem, senza tener conto della dettagliate censure avanzate dalla difesa con i motivi d'appello. In particolare il ricorrente censura la considerazione dei giudici di merito che il Di PA sarebbe uomo di fiducia dello RA, osservando che dagli atti non emerge alcun elemento che possa far ipotizzare anche solo la conoscenza fra RA e Di PA. Eccepisce che gli elementi indizianti presi in considerazione dai giudici di merito ai fini della prova della partecipazione del prevenuto alla associazione non abbiano valore in equivoco e si duole che il giudice di seconde cure, in modo superficiale abbia dato per scontate circostanze che avrebbero meritato approfondimento, giungendo ad una soluzione palesemente illogica ed immotivata, anche per quanto riguarda la proprietà dell'attrezzatura contenuta nel covo di San UR, poiché risulta chiaro dall'intercettazione ambientale che gli stessi appartengono a certo NO e non a Di PA, come scritto in sentenza;
2) Violazione di legge e di norme procedurali stabilite a pena di nullità in relazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali compiute dalla procura di Treviso e confluite nel procedimento.
Al riguardo ripropone l'accezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in atti, sotto diversi profili;
3) Nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Al riguardo si duole che i giudici di merito abbiano preso in considerazione asseriti collegamenti con esponenti del clan Santapaola, di cui non vi è alcuna traccia nel processo;
4) Nullità della sentenza per illogicità della motivazione in punto di determinazione del tempus commissi delicti.
Al riguardo eccepisce che dalla data del 16 marzo 2006 (epoca della presenza del prevenuto a Rimini) non risultano dagli atti, ulteriori tracce della presenza del Di PA. Pertanto la partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso deve intendersi cessata dall'aprile del 2006, con la conseguente applicabilità al caso di specie dell'indulto.
TI MA.
Solleva due motivi di ricorso con i quali deduce:
1) Violazione di legge, di norme procedurali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 416 c.p. in ordine alla ritenuta responsabilità del MA per tutti i reati a lui ascritti.
Al riguardo si duole che la sentenza impugnata abbia fatto malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p. per l'assoluta insussistenza di riscontri probatori alla tesi accusatoria, attraverso un percorso motivazionale che si basa non solo su elementi contraddittori, ma addirittura su costruzioni in veritiere, inverosimili ed irrazionali, sì da portare ad una totale aporia. In particolare contesta che il MA possa aver svolto il ruolo di intermediario "destinato a procurare i manovali per le rapine", osservando che l'unica attività posta in essere ed ammessa dall'imputato è stata quella di indicare un unico nominativo di un soggetto che poteva essere interessato alla rapina. Eccepisce che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza d'appello, non vi sono in atti elementi probatori in ordine a rapporti di alcun tipo intercorsi fra MA ed altri membri dell'associazione criminale. Contesta, inoltre, che possano essere attribuiti al prevenuto, che porta il nome di TI, i riferimenti nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali ai soggetti indicati con i nomi di "T, PI e persino NO. Infine si duole che la sentenza impugnata abbia confermato la responsabilità del prevenuto per le rapine indicate ai capi H) ed I), senza confutare gli specifici motivi di doglianza sollevati con l'atto d'appello;
2) Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla congruità della pena irrogata all'imputato per i reati ascrittigli, al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 99 c.p.. Al riguardo si duole che tutti gli altri coimputati, a differenza di SS e MA, hanno beneficiato di pene ridotte rispetto a quelle comminate dal primo giudice. Eccepisce, inoltre, che l'aumento disposto per la continuazione sarebbe eccessivo, anche i relazione alle analoghe determinazioni nei confronti degli altri imputati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi sono infondati e devono essere respinti. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni in rito, comuni a più ricorrenti e già proposte con i motivi d'appello, quindi si passerà all'esame delle singole posizioni.
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per nullità dell'avviso notificato al difensore via fax, comune ai ricorsi proposti da RU AZ, SA IE, RA IO e IC UR, le osservazioni dei ricorrenti non scalfiscono la congruenza logica della motivazione della sentenza impugnata, che ha respinto l'eccezione di nullità con argomenti inoppugnabili sotto il profilo del diritto, osservando che doveva escludersi la nullità, ai sensi dell'art. 171, lett. H) per avere l'atto raggiunto lo scopo, risultando provata la presenza di tutti i difensori all'udienza preliminare, in esito alla notifica dell'avviso a mezzo telefax. Del resto i difensori, dopo aver chiesto il giudizio abbreviato, e non avevano più riproposto l'eccezione, determinando così la sanatoria della nullità, ex art. 184 c.p.p.. Se tali osservazioni sono preclusive di ogni ulteriore contestazione, tuttavia, in punto di diritto, occorre rilevare che il problema non è stato correttamente impostato. Infatti, la questione della nullità della notifica, per la mancata emissione del provvedimento autorizzatorio del giudice richiesto dall'art. 150 c.p.p. non può essere riferita alle notifiche avvenute a mezzo fax. Tale modalità di notifica, infatti, non rientra fra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice, ai sensi dell'art. 150 c.p., bensì fra le forme ordinarie di notifica che possono essere eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni su disposizione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 148 c.p., comma 2 bis, (così come sostituito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 13, lett. a)) che prevede che: "l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguite con mezzi tecnici idonei". A questo riguardo occorre precisare che l'espressione "mezzi tecnici idonei" ricorre nell'art. 54 delle disp. att. c.p.p. e si riferisce pacificamente alle notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario a mezzo del telefax.
Pertanto, quando l'art. 148, comma 2 bis, prevede che la notifica possa essere effettuata con "mezzi tecnici idonei" intende riferirsi alle notifiche a mezzo fax. Non v'è dubbio che tale disciplina abbia carattere di specialità, rispetto alla norma che prevede forme particolari di notificazione (diverse dalle forme ordinarie), richiedendo uno specifica autorizzazione con decreto motivato del giudice (art. 150 c.p.p.). Per eseguire la notifica (ordinaria) a mezzo telefax non è necessario un provvedimento autorizzatorio ad hoc, con decreto motivato del giudice, essendo sufficiente una "disposizione" dell'autorità giudiziaria che può avvenire anche con provvedimento organizzatorio di carattere generale, estraneo al fascicolo processuale. Di conseguenza la nullità dedotta dai ricorrenti è ontologicamente inesistente, essendo stata la notifica regolarmente eseguita, a mezzo fax, ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis. Ugualmente infondata è l'eccezione di nullità del giudizio per incompetenza territoriale, comune ai ricorsi proposti da RU AZ e RA IO. Anche su questo tema le osservazioni dei ricorrenti non scalfiscono la congruenza logica della motivazione della sentenza impugnata, che ha respinto l'eccezione di nullità con argomenti inoppugnabili sotto il profilo del diritto. Infatti secondo l'insegnamento di questa Corte: "La regola per cui nel giudizio abbreviato rileva solo l'inutilizzabilità patologica, e non quella cosiddetta "fisiologica", della prova, opera anche per gli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie e per le eccezioni sulla competenza territoriale i quali, per il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati. Ne consegue che, una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale, in quanto suscettibile di rinuncia, non è più ammissibile, neanche se già proposta in precedenza e disattesa." (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4125 Ud. 17/10/2006, Rv. 235600). Tale orientamento deve considerarsi consolidato ed indiscutibile, infatti, ancora più di recente è stato ribadito da questa Corte che: "L'eccezione di incompetenza territoriale, poiché suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, non è più proponibile, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio abbreviato" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38388, Ud. 18/09/2009, Rv. 244746; Sez. 1, Sentenza n. 22750, Ud. 13/05/2009, Rv. 244111; Sez. 6, Sentenza n. 37170 Ud. 15/04/2008, Rv. 241208; Sez. 1, Sentenza n.37623 Cc. 17/09/2008, Rv. 241141).
Ugualmente infondata è l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in relazione all'art. 270 c.p., comune ai ricorsi proposti da RU AZ, RA IO e
Di PA DA. Al riguardo sono insuperabili le osservazioni formulate dalla Corte territoriale (fol. 16) in punto di assenza di ogni profilo di illegittimità nell'acquisizione delle intercettazioni, sia per l'applicabilità, al caso di specie della deroga all'inutilizzabilità prevista dall'art. 270 c.p.p., trattandosi di atti necessari per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, sia per l'irrilevanza della mancata indicazione in taluni decreti del P.M. del titolo di reato, dal momento che le intercettazioni eseguite si riferiscono ai reati di rapina ed associazione per delinquere, fattispecie che entrambe consentono l'espletamento di intercettazioni. Occorre a questo punto passare all'esame delle singole posizioni per le questioni ulteriori dedotte coni motivi di ricorso. RU AZ.
Tutte le questioni sollevate con il ricorso sono state esaminate sopra.
SA IE.
Il primo motivo di ricorso, in punto di nullità dell'udienza preliminare è stato già trattato.
Per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo in punto di sussistenza del reato associativo e del ruolo svolto dal prevenuto, le critiche svolte in chiave di illogicità, risultano, in realtà, basate su mere deduzioni di fatto, alternative rispetto alle diverse valutazioni plausibilmente e del tutto coerentemente compiute dal Giudice del merito nell'ambito di scelte allo stesso riservate, mentre, sotto il profilo di diritto, le argomentazioni del ricorrente si rivelano manifestamente infondate.
Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione (fondandolo su una diversa valutazione delle risultanze processuali) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell'imputato per il reato associativo contestato, anche con riferimento al ruolo di promotore svolto dallo stesso. Al riguardo occorre tenere presente che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure. Nel caso di specie l'impugnata sentenza, pur rinviando alla motivazione conforme del giudice di primo grado, ha compiutamente motivato, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'associazione per delinquere (fol. 18 e 19), sia con riferimento al ruolo di promotore attribuito a RU AZ e SA IE (fol. 19 e 20) con argomentazioni congrue e prive di vizi logico-giuridici, come tali incensurabili in questa sede.
Per quanto riguarda il 4^ motivo di ricorso in punto di errata determinazione dell'epoca del commesso reato, in relazione al reato di associazione per delinquere, la censura non è fondate. A parte il profilo di dubbia ammissibilità del motivo, per carenza di interesse, dal momento che non sarebbe comunque invocabile l'indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241 dal momento che i fatti contestati permangono oltre la data del 2 maggio 2006, in ogni caso dall'arresto dell'associato non può farsi discendere in modo automatico lo scioglimento dell'associazione. Ha statuito, infatti questa Corte che: "in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2893 del 07/12/2005 Cc, Rv. 232883). Nessuna censura, pertanto, può essere mossa alla sentenza impugnata per non aver tenuto conto che, sebbene l'esecuzione dell'ordinanza cautelare sia avvenuta in data 23/9/2006, il prevenuto si trovava già detenuto, dal 19 luglio 2006, in forza di altro provvedimento cautelare.
Manifestamente infondato è il quinto motivo in punto di mancata concessione dell'indulto per i reati di rapina. Al riguardo è sufficiente rilevare che la Corte non ha respinto le richieste di applicazione dell'indulto sollevate dai vari imputati, ma si è limitata a rinviare la questione al giudice dell'esecuzione. È pacifico, infatti, che: "il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43262, Ud. 22/10/2009, Rv. 245106).
Parimenti inammissibile è il sesto motivo concernente la non concessa prevalenza delle attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i gravi precedenti penali ed il comportamento dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis c.p.p. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
RA IO.
Con il primo motivo del ricorso dell'avv. Pace sono state sollevate le tre eccezioni in rito, relative alla nullità della citazione, all'incompetenza territoriale ed alla inutilizzabilità delle intercettazioni, già esaminate e respinte per i motivi di cui sopra. Per quanto riguarda il secondo motivo in punto di sussistenza del reato associativo e del ruolo svolto dal prevenuto, le critiche svolte in chiave di violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, risultano, in realtà, mirate a provocare una diversa valutazione degli elementi di prova da parte di questa Corte, mentre, sotto il profilo di diritto, le argomentazioni del ricorrente si rivelano manifestamente infondate.
Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di violazione di legge ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell'imputato per il reato associativo contestato all'imputato, anche con riferimento al ruolo di promotore svolto dallo stesso.
Al riguardo occorre tenere presente che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure. Nel caso di specie l'impugnata sentenza, pur rinviando alla motivazione conforme del giudice di primo grado, ha compiutamente motivato, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'associazione per delinquere (fol. 18 e 19), sia con riferimento al ruolo di promotore attribuito a RA IO (fol. 21 e 22) con argomentazioni congrue e prive di vizi logico-giuridici, come tali incensurabili in questa sede. Con riferimento al ricorso dell'avv. Benini, per quanto riguarda il primo motivo, in punto di responsabilità del prevenuto per il reato associativo, la censura deve essere respinta alla luce delle osservazioni di cui sopra.
Ugualmente devono essere respinti il secondo ed il terzo motivo in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e di misura della pena, giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i gravi precedenti penali ed il comportamento dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis c.p.p. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
Ruben SS.
Non è fondato il primo motivo di ricorso in punto di responsabilità del ricorrente per il reato associativo. Al riguardo valgono le osservazioni svolte sopra, con riferimento alla completezza della motivazione ed alla sua insindacabilità sotto il profilo del diritto. Parimenti occorre considerare che la sentenza d'appello e quella di primo grado si integrano, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Nella fattispecie i giudici di merito, attraverso il richiamo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali danno pienamente contezza della intraneità del SS all'associazione criminale e della sua consapevolezza di partecipare ad una organizzazione stabilmente dedita alla commissione di rapine con il ruolo di esecutore materiale.
Ugualmente infondato è il secondo motivo concernente la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato la notevole gravità dei fatti, la professionalità dimostrata dall'imputato nell'illecito ed i precedenti penali dello stesso. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo, in quanto il fatto di aver confessato la partecipazione ad una rapina, non costituisce elemento decisivo ai fini di una diversa valutazione. Infine le doglianze relative ad una pretesa eccessività della pena e dell'aumento applicato per la continuazione, anche in riferimento alla posizione di altri imputati, attengono a valutazioni squisitamente di merito, che non possono essere prese in considerazione in questa sede.
IC UR.
Il primo motivo di ricorso in punto di nullità dell'udienza preliminare è stato già completamente esaminato.
Per quanto riguarda il secondo e terzo motivo in punto di sussistenza del reato associativo e del ruolo svolto dal prevenuto, valgono le osservazioni già svolte con riferimento all'analogo ricorso proposto dal coimputato SA IE. Le censure del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell'imputato per il reato associativo contestato al medesimo, anche con riferimento al ruolo di promotore svolto dallo stesso. Nel caso di specie l'impugnata sentenza, pur rinviando alla motivazione conforme del giudice di primo grado, ha compiutamente motivato, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'associazione per delinquere (fol. 18 e 19), sia con riferimento al ruolo specifico attribuito a IC UR (fol. 24 e 25) con argomentazioni congrue e prive di vizi logico-giuridici, come tali incensurabili in questa sede.
Per quanto riguarda il 4^ motivo di ricorso in punto di errata determinazione dell'epoca del commesso reato, il motivo è analogo e, per respingerlo, valgono le stesse osservazioni già formulate con riferimento alla posizione del coimputato SA IE. Manifestamente infondato è il quinto motivo in punto di mancata concessione dell'indulto per i reati di rapina, in quanto la Corte non ha respinto le richieste di applicazione dell'indulto sollevate dai vari imputati, ma si è limitata a rinviare la questione al giudice dell'esecuzione.
Parimenti infondato è il sesto motivo concernente la non concessa prevalenza delle attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza ha adeguatamente valutato le doglianze sollevate con i motivi d'appello in punto di pena ed ha preso in considerazione il corretto comportamento processuale dell'imputato, che ha valutato meritevole della concessione delle generiche equivalenti.
Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
Di PA Pavide.
Per quanto riguarda il primo motivo in punto di manifesta illogicità e mancanza e della motivazione redatta per relationem, è sufficiente puntualizzare - in conformità a principi acquisiti dalla giurisprudenza di questa S.C., - che la sentenza di appello non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado ad essa conforme, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado, trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. In tale prospettiva la motivazione per relationem della sentenza d'appello non è consentita quando si traduca nella mera ritrascrizione della motivazione di primo grado, che resta così non assoggettata alla doverosa revisione critica imposta dagli argomenti svolti dall'appellante; mentre è legittima quando sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello.
Orbene è questo il tipo di argomentare dell'impugnata sentenza, giacché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non si è limitata ad una supina adesione alla decisione del primo giudice, ma ha espresso le ragioni della sua conferma, dando conto dei motivi di impugnazione e delle argomentazioni ostative all'accoglimento degli stessi. In particolare la sentenza impugnata ha richiamato una serie di accertamenti dai quali si ricavano elementi concreti in ordine alla effettiva partecipazione del Di PA all'associazione criminosa, mettendo in evidenza che è il Di PA ad accompagnare tale NO nel covo di San UR a Mare, dove la banda custodiva l'attrezzatura necessaria per i colpi alle banche. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata non ha mai attribuito al Di PA la proprietà degli attrezzi, ma ha evidenziato che dall'intercettazione emerge che costui ha mostrato a tale NO l'attrezzatura contenuta nei borsoni pronta per essere utilizzata per le rapine. La Corte ha anche evidenziato che l'arrivo del Di PA è stato preceduto da una telefonata di SA a RA e che è
sufficiente la lettura delle intercettazioni ambientali registrate in occasione dell'arrivo del Di PA con tale NO
nell'appartamento di San UR per escludere l'occasionante della trasferta ed aver contezza del ruolo non gregario svolto dal prevenuto (fol. 28).
Per quanto riguarda il secondo motivo, in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, valgono le osservazioni già formulate in proposito.
Per quanto riguarda il terzo motivo, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, la censura di mancanza ed illogicità della motivazione è infondata in quanto la Corte ha dato atto del percorso attraverso il quale è pervenuta alla determinazione in concreto della pena applicata, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile in sede di legittimità.
Infine è manifestamente infondato anche il quarto motivo in punto di determinazione del tempus commissi delicti. È stato già rilevato che, persino nel caso dell'arresto dell'associato non è possibile farsi discendere in modo automatico lo scioglimento dell'associazione (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2893 del 07/12/2005 Cc, Rv. 232883). Tantomeno si può presumere il recesso del prevenuto da una associazione che è rimasta attiva ed ha organizzato rapine fino al luglio 2006, desumendolo che dalla data del 16 marzo non vi sono più tracce della sua presenza a Rimini. Nessuna censura, pertanto, può essere mossa alla sentenza impugnata che ha ritenuto che per nessuno degli imputati indicati esiste agli atti la prova della cessazione alla partecipazione all'associazione criminosa (fol. 29 e 30). TI MA.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, le censure sono inammissibili in quanto le critiche svolte in chiave di illogicità, risultano, in realtà, basate su mere deduzioni di fatto, alternative rispetto alle diverse valutazioni plausibilmente e del tutto coerentemente compiute dal Giudice del merito nell'ambito di scelte allo stesso riservate, mentre, sotto il profilo di diritto, le argomentazioni del ricorrente si rivelano manifestamente infondate. Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione (fondandolo sul dedotto malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p.) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse, vale a dire di un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa;
e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell'imputato per il reato contestato.
Per quanto riguarda il secondo motivo in punto di mancata prevalenza delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio, le censure sono infondate. La Corte territoriale ha preso in considerazione le doglianze sollevate con i motivi d'appello ed ha reputato sussistenti le ragioni per concedere le attenuanti generiche equivalenti in ragione della iniziale e modesta collaborazione dell'imputato e della sussistenza di un unico precedente penale a suo carico, escludendo che tali condizioni possano giustificare la prevalenza delle generiche. Si tratta di considerazioni, prive di vizi logici, che attengono a valutazioni di fatto rispetto alle quali non è possibile muovere delle censure in questa sede.
In conclusione tutti i ricorsi devono essere respinti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010