Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2010, n. 8031
CASS
Sentenza 9 febbraio 2010

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Massime1

La modalità di notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., bensì tra le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai sensi dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., sicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto motivato del giudice ma è sufficiente una "disposizione" consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale.

Commentario1

  • 1Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020

    La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2010, n. 8031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8031
Data del deposito : 9 febbraio 2010

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