Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 1
Il mancato reperimento dell'imputato al domicilio dichiarato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzia nella situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore.
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2006, n. 38768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38768 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/11/2006
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1040
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 17164/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
GI NE, n. a Roma il 9.11.1964;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 22 settembre 2005, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, in data 1^ dicembre 2004;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIANDANESE Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo dei motivi di ricorso;
udito il difensore, Avv. Siviero Emilio, che ha insistito nei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 22 settembre 2005, riformava parzialmente la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, il 1^ dicembre 2004 nei confronti di GI NE imputato del reato di cui all'art.707 c.p., riducendo la pena inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, a mesi quattro di arresto.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, assoluta ed insanabile perché attinente all'intervento dell'imputato, in relazione agli artt. 157 e 161 c.p.p.: il ricorrente lamenta che l'Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica del decreto di citazione a giudizio abbia esperito un unico tentativo di notificazione presso il luogo di residenza dell'imputato, senza svolgere le ulteriori e necessarie ricerche che sarebbero prescritte dal codice di rito.
b) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), ed all'art. 707 c.p.: il ricorrente si duole che, essendo stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di procedere all'escussione del teste IE ER, ex art. 210 c.p.p., affinché chiarisse la presenza degli arnesi (piede di porco, martello e ricetrasmittente) rinvenuti nella autovettura nella quale si trovava insieme al Buongiorno, avendo l'IE affermato che gli arnesi li aveva acquistati lui, la Corte avesse interrotto l'esame potendo tale affermazione integrare ipotesi di reato a carico del dichiarante;
ad avviso del ricorrente, l'esame non avrebbe dovuto essere interrotto sia perché l'IE era persona incensurata e, pertanto, a suo carico non sarebbe stato configurabile il reato di cui all'art. 707 c.p., sia perché comunque era stato notiziato delle garanzie di legge ed era assistito da difensore di fiducia;
l'ingiustificata interruzione dell'esame avrebbe precluso alla difesa di dimostrare la non colpevolezza del Buongiorno, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Con riferimento alla dedotta inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, occorre osservare che l'AR aveva dichiarato domicilio e, pertanto, erroneamente il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 157 c.p.p. che riguarda la prima notificazione all'imputato nel caso in cui questi non abbia effettuato dichiarazione o elezione di domicilio. La disposizione applicabile nella fattispecie è esclusivamente quella dell'art.161 c.p.p., la quale prevede che, nel caso di "impossibilità" di notificazione presso il domicilio dichiarato "le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore". Orbene, dagli atti risulta che l'Ufficiale Giudiziario ha attestato di non avere potuto notificare il decreto di citazione a giudizio al domicilio dichiarato, in quanto l'AR non era stato reperito all'indirizzo e le "informazioni nel vicinato" non avevano dato esito. È bensì vero che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che l'assenza dell'interessato non equivale all'impossibilità della notificazione, ma, nel caso di specie, le "informazioni nel vicinato" hanno il significato non di semplice assenza, bensì di inidoneità o insufficienza delle indicazioni fornite al fine di individuare il domicilio dichiarato;
inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che, nel caso in cui la dichiarazione di domicilio sia insufficiente o inidonea, nessuna disposizione di legge attribuisce all'Ufficiale Giudiziario il dovere (e neppure il potere) di compiere ulteriori accertamenti prima di effettuare la notifica a mani del difensore (Sez. III, 28 gennaio 1998, n. 3691, Sterletti, riv. 210295; Sez. IV, 12 dicembre 2003 - 6 febbraio 2004, n. 4875, Pulizia, riv. 229381), e il disposto dell'art. 161 c.p.p., comma 4, non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 c.p.p. fa all'art. 157 c.p.p. Nessuna rilevanza ha la circostanza che successivamente la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna sia stata eseguita presso il domicilio dichiarato, in quanto questa Suprema Corte ha già formulato il principio, sul quale questo collegio concorda, secondo il quale una volta che l'imputato abbia eletto o dichiarato il domicilio, se in tale luogo la notifica non risulti possibile, essa è validamente eseguita mediante consegna al difensore e la validità di tale notificazione non risulta inficiata dal fatto che successivamente sia stato, viceversa, possibile eseguire notifica di altro atto al domicilio eletto o dichiarato (Sez. V, 6 maggio 1999, n. 7586, Cavaliera, riv. 213628): è evidente, infatti, che il controllo di validità della notificazione riguarda il momento in cui essa è effettuata alla luce delle attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario procedente, a nulla rilevando successive vicende di fatto connesse ad altra autonoma procedura di notificazione e rispetto alle quali non è possibile alcun accertamento che non sia quello risultante dai verbali in atti.
Anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta l'ingiustificata interruzione dell'esame del teste IE NI in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non può essere accolto. La sentenza impugnata ha chiarito che le dichiarazioni dell'IE, il quale ha riferito che gli attrezzi di cui al capo di imputazione erano suoi, non erano comunque idonee a scagionare il Buongiorno, posto che i suddetti attrezzi erano stati rinvenuti nell'autovettura che era nella disponibilità dell'imputato (in tal senso si veda anche la sentenza di primo grado, pag. 1), così che questi avrebbe potuto utilizzarli per commettere furti. D'altro canto, il ricorrente non precisa quali ulteriori dichiarazioni dell'IE avrebbero potuto condurre all'assoluzione del Buongiorno, così che irrilevanti sono le questioni formulate con riferimento alla asserita illegittima interruzione dell'esame dello stesso IE.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006