Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
È legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore qualora l'imputato non sia stato reperito al domicilio dichiarato e non abbia comunicato il diverso domicilio, ancorché risultante dagli atti (nella specie dal certificato anagrafico), in quanto non è consentita alcuna deroga all'espressa previsione dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., che impone l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto stabilendo che, in caso contrario, la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore. (La Corte ha altresì rilevato che il diverso recapito o luogo di residenza di cui venga a conoscenza l'ufficiale notificatore che abbia inutilmente esperito la notifica al domicilio dichiarato o eletto è irrilevante ex art. 161, ove non abbia formato oggetto di comunicazione, ex art. 162 cod. proc. pen., né può rilevare ai fini della notifica ex art. 157 cod. proc. pen. che delinea un sistema alternativo a quello configurato dall'art. 161 cod. proc. pen., che è in sé chiuso e non ammette 'contaminazionì con il primo.)
Commentario • 1
- 1. Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2009, n. 42399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42399 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 18/09/2009
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1642
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 21238/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NÀ SU IL 21/12/1976;
avverso la sentenza n. 1332/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'ann.to sr per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Belluno condannava DO ZI per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., avendo formato una falsa comunicazione di cessione di fabbricato.
La Corte d'Appello di Venezia confermava.
Ricorre il difensore, che deduce in primo luogo la nullità del giudizio d'appello di citazione al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, laddove lo stesso andava notificato al luogo di residenza, comunque risultante dagli atti.
Il ricorrente reitera, poi, la tesi della sussistenza della grossolanità del falso.
In data odierna è pervenuta memoria difensiva, che rappresenta l'intervenuta prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
La notifica dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale, eseguita mediante consegna al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, in quanto l'imputato non è stato reperito al domicilio dichiarato, è rituale, a nulla rilevando il diverso recapito o domicilio del destinatario, pur risultante dal certificato anagrafico, che non sia stato comunicato a norma del dettato di cui al comma 1 della norma citata (sez. 1^, cc. 13.3.07, n. 16717, Rampolla, rv. 236714). Va disatteso il contrario orientamento, evocato dal ricorrente, basato su un'isolata pronuncia (sez. 4^, cc. 9.5.2000, n. 2778, Pizzanato, rv. 216232), secondo cui il disposto dell'art. 161 c.p.p., comma 4, trova un temperamento nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora.
Vero è, invece, che alcuna deroga al sistema delineato dall'art. 161 c.p.p., è consentita dal legislatore, che impone espressamente all'imputato non detenuto "l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto" precisando che "in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore". (art. 161 c.p.p., comma 1). Il sistema di notifica presso il domicilio, mediante consegna al difensore, privilegiato dal legislatore per ragioni di celerità ed economia, è ribadito dal comma quarto della citata norma. Il diverso recapito o luogo di residenza, di cui venga a conoscenza l'ufficiale notificatore che abbia inutilmente tentato la notifica al domicilio dichiarato o eletto, è irrilevante ex art. 161 c.p.p., non essendo stato oggetto di comunicazione a termini dell'art. 162 c.p.p., e non può rilevare ai fini della notifica ai sensi dell'art.157 c.p.p., che delinea un sistema alternativo a quello configurato dall'art. 161 c.p.p., che è in sè "chiuso" e non ammette "contaminazioni" col primo.
L'art. 163 c.p.p., secondo cui le notifiche eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 c.p.p., art. 157 c.p.p., attiene alla determinazione dei soggetti consegnatari e non del luogo della notifica.
Manifestamente infondata è la censura inerente la grossolanità del falso, clamorosamente smentita dalla circostanza che il Dal RG, cui fu consegnata la falsa dichiarazione, ha dovuto pagare la sanzione amministrativa irrogatagli. La censura, del resto, è generica siccome ripetitiva (sez. 5^, 27.1.05, n. 11933, Giagnorio, e pluribus) ed è, pertanto inammissibile anche per altro verso. L'inammissibilità osta alla declaratoria di estinzione del reato per effetto della prescrizione, poiché impedisce l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione (S.U. 22.11.2000, n. 32, De Luca). L'imputata va condannata alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria, che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2009