Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/10/2024, n. 27830
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Ordinanza 28 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 28 ottobre 2024, con il numero di registro generale 1963/2019. Le parti in causa sono un'associazione temporanea di imprese, rappresentata da una società in liquidazione, e la Regione Lombardia, insieme alla Provincia di Sondrio. Le richieste delle ricorrenti riguardano il riconoscimento di riserve per maggiori compensi legati a lavori di sistemazione idraulica, contestando la tempestività dell'iscrizione delle riserve e la loro legittimità. Le convenute, invece, eccepiscono la tardività delle riserve e la loro inammissibilità.

Il giudice ha rigettato il ricorso principale e i ricorsi incidentali, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano, che aveva ritenuto tempestive le riserve iscritte nel registro di contabilità. La Corte ha argomentato che l'appaltatore, avendo una conoscenza approfondita del sito, era tenuto a verificare le condizioni geologiche prima di formulare l'offerta. Inoltre, ha sottolineato che la "sorpresa geologica" non esime l'appaltatore dall'obbligo di accertare le caratteristiche del terreno. La Corte ha anche evidenziato che le riserve dovevano essere iscritte tempestivamente, e che la valutazione del RUP sulla tempestività era stata correttamente considerata. Infine, le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

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Massime1

In caso di appalto pubblico, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente e risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con l'ausilio di strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/10/2024, n. 27830
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27830
    Data del deposito : 28 ottobre 2024

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