TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
RGL n. 1759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 06/12/2024 nella causa n. 1759/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistita dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARBARA GIOLITTI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
AT , c.f. Controparte_1 Pt_2
, assistito, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. dalle dott.sse P.IVA_1
TECLA RIVERSO, ELISA CESARO e CHIARA COPPOLINO
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: carta elettronica del docente
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come Parte_1 docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. afferma esservi stata violazione del principio Parte_1 eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € 3.000 (pari ad € P_
500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
1 RGL n. 1759/2024
3. il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione P_ quinquennale con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
4. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, P_ specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
2 RGL n. 1759/2024
5. le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016;
6. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale P_
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 P_ all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
7. la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
3 RGL n. 1759/2024
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
P_
Cont
8. in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dal in relazione agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, si osserva che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
9. la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento
(iniziale) in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
si osserva che la mancata accessibilità al sistema informatico costituiva ostacolo di mero fatto, che non impediva la messa in mora della parte debitrice (come è stato fatto con la diffida in atti);
10. poiché per l'a.s. 2017/18 non risultano atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso, e per l'a.s. 2018/19 il primo atto interruttivo della prescrizione consiste nella diffida in data 07/12/2023
e la decorrenza del termine va individuata - in base all'art. 5 DPCM
28/11/2016 – nella data del 10/09/2018 (data di conferimento Cont dell'incarico), deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19;
11. la ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 07/09/2019 al 30/06/2020, nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 16/09/2020 al 31/08/2021, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 03/09/2021 al 31/08/2022, nell'a.s. 2022/2023 con
4 RGL n. 1759/2024
contratto dal 01/09/2022 al 31/08/2023: si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente;
12. è provato che sia rimasta interna al sistema Parte_1 delle docenze scolastiche, perché transitata in ruolo;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
13. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere P_ disponibile a nelle forme di cui al DPCM 28 Parte_1 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000 corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
14. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri P_ minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali,
5 RGL n. 1759/2024
CPA e IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.ta Barbara Giolitti.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 06/12/2024 nella causa n. 1759/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistita dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARBARA GIOLITTI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
AT , c.f. Controparte_1 Pt_2
, assistito, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. dalle dott.sse P.IVA_1
TECLA RIVERSO, ELISA CESARO e CHIARA COPPOLINO
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: carta elettronica del docente
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come Parte_1 docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. afferma esservi stata violazione del principio Parte_1 eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € 3.000 (pari ad € P_
500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
1 RGL n. 1759/2024
3. il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione P_ quinquennale con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
4. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, P_ specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
2 RGL n. 1759/2024
5. le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016;
6. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale P_
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 P_ all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
7. la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
3 RGL n. 1759/2024
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
P_
Cont
8. in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dal in relazione agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, si osserva che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
9. la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento
(iniziale) in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
si osserva che la mancata accessibilità al sistema informatico costituiva ostacolo di mero fatto, che non impediva la messa in mora della parte debitrice (come è stato fatto con la diffida in atti);
10. poiché per l'a.s. 2017/18 non risultano atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso, e per l'a.s. 2018/19 il primo atto interruttivo della prescrizione consiste nella diffida in data 07/12/2023
e la decorrenza del termine va individuata - in base all'art. 5 DPCM
28/11/2016 – nella data del 10/09/2018 (data di conferimento Cont dell'incarico), deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19;
11. la ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 07/09/2019 al 30/06/2020, nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 16/09/2020 al 31/08/2021, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 03/09/2021 al 31/08/2022, nell'a.s. 2022/2023 con
4 RGL n. 1759/2024
contratto dal 01/09/2022 al 31/08/2023: si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente;
12. è provato che sia rimasta interna al sistema Parte_1 delle docenze scolastiche, perché transitata in ruolo;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
13. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere P_ disponibile a nelle forme di cui al DPCM 28 Parte_1 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000 corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
14. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri P_ minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali,
5 RGL n. 1759/2024
CPA e IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.ta Barbara Giolitti.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
6