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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/08/2025, n. 6561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6561 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29059 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente per oggetto: usufrutto, vertente
TRA
codice fiscale: ; Parte_1 P.IVA_1
, codice Controparte_1
fiscale: , entrambi rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_2
Stato di Milano
-ATTORI-
E
DELL'ERA AR CL, codice fiscale: , con C.F._1
l'avv. Chiara C. Brunazzi
-CONVENUTA-
codice fiscale: CP_2 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
In via principale, accertare l'inesistenza in capo ai convenuti di un diritto di usufrutto sul fabbricato identificato al NCEU del Comune di Parona (PV),
1 foglio 4, mappale 104, sito in via Case Sparse per Cilavegna e, per l'effetto, condannare i sig.ri DEER AR CL e al rilascio CP_2 immediato dell'immobile e alla restituzione dello stesso all CP_1 e al in forza del decreto di
[...] Parte_1 devoluzione per debito di imposta n. rep. 155 R.G.E. 1109/99.
In subordine, accertare il diritto di usufrutto in capo allo Stato sul fabbricato identificato al NCEU del Comune di Parona (PV), foglio 4, mappale 104, sito in via Case Sparse per Cilavegna e, per l''effetto, condannare i sig.ri DEER AR CL e al rilascio immediato dell'immobile e CP_2 alla restituzione dello stesso all e al Controparte_1 [...]
. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare,
-accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pavia, in virtù dell'inapplicabilità del foro erariale per le motivazioni di cui in atti;
-ordinare l'integrazione del contraddittorio con i nudi proprietari del bene oggetto di causa, per tutte le motivazioni di cui in atti.
Nel merito,
-rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in atti, in particolare, accertate e dichiarate:
--l'invalidità-inefficacia del titolo vantato dall'attrice (Decreto di Devoluzione), per la dichiarata incostituzionalità della normativa in base alla quale è stato adottato, e/o
--la mera natura accertativa dell'azione promossa dall'attrice e/o --la mancata prestazione di idonea cauzione e garanzia in favore dei nudi proprietari del bene in oggetto e la conseguente mancata acquisizione del possesso del medesimo da parte dell'attrice, e/o CP nsussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'acquisto del diritto di usufrutto per usucapione.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria, si richiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 186, co. 6, c.p.c. n. 2) del 19.03.2022, con i testi ivi indicati.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al rilascio di un immobile ad uso artigianale costituito da un capannone sito nel Comune di Parona (PV), via Case Sparse per Cilavegna n. 8, in catasto fabbricati identificato al foglio 4, particella 104.
A sostegno, hanno dedotto che lo Stato è divenuto titolare del diritto di usufrutto su tale immobile per espropriazione del medesimo diritto in danno dei convenuti, che lo avevano acquistato con reciproco diritto di accrescimento in forza dell'atto in autentica dott. notaio in Vigevano, Persona_1
rep. n. 266 del 18/12/1989.
Nello specifico, l'espropriazione è avvenuta con decreto di devoluzione del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vigevano in data 27/09/2000, rep. 155, emesso a norma dell'allora vigente art. 85 D.P.R. n. 602/1973 ed a definizione della procedura n. 1109/1999 R.G.E., a causa del mancato pagamento di debiti tributari da parte dei convenuti, i quali però, ancorché espropriati e quindi senza più alcun titolo, sono rimasti nella detenzione dell'immobile.
Si è costituita la sola DEER AR CL chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza dell'adìto Tribunale per essere invece competente quello di Pavia, nel cui circondario è situato l'immobile.
Indi, respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza, posto che la domanda è stata proposta anche dal Ministero
3 dell'Economia e delle Finanze per il quale opera necessariamente il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., con conseguente radicamento della competenza dinanzi al Tribunale di Milano, trovandosi l'immobile in provincia di Pavia e quindi nel distretto di Corte di Appello di Milano.
Nel merito, dato che la convenuta, pur non contestando di detenere il bene per cui è lite, al contempo non vanta diritti di alcun tipo sul medesimo, la domanda proposta, intesa al rilascio di un immobile in favore del soggetto che assume di avere su di esso il diritto di usufrutto, costituisce azione di rivendicazione di tale diritto reale e non una negatoria servitutis, che invece è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie che si accompagnino alla pretesa di tali diritti.
Esclusa allora, per quanto sopra, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1012 cpv. cod. civ., va negata la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dei nudi proprietari (in termini Cass. n. 6293/2016), dal che il rigetto dell'eccezione in proposito sollevata dalla convenuta.
Parimenti infondata è l'eccezione di “nullità/invalidità” del decreto di devoluzione allo Stato emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Vigevano.
Invero, trattandosi di un atto esecutivo, lo stesso doveva essere impugnato con il rimedio generale di cui all'art. 617 c.p.c. e nel ristretto termine ivi contemplato, pena in difetto la sua stabilizzazione ove anche in ipotesi affetto da nullità procedurali.
Inoltre, la convenuta invoca al riguardo una dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 85 D.P.R. n. 602/1973, avvenuta, però, con sentenza della Corte costituzionale n. 281/2011, dunque ben undici anni dopo il decreto
4 di devoluzione, donde la sicura inapplicabilità di tale decisione ai rapporti esauriti come quello definito con il predetto decreto emesso dal Tribunale di
Vigevano.
Priva di pregio, ancora, è l'eccezione di mancata redazione dell'inventario e di omessa prestazione di idonea garanzia, di cui all'art. 1002 del codice civile, atteso che si tratta di adempimenti prescritti nell'esclusivo interesse del nudo proprietario, che infatti può anche rinunciarvi e che in ogni caso
è l'unico legittimato a dolersi della relativa inattuazione da parte dell'usufruttuario.
Pertanto, dal momento che tutte le eccezioni sono infondate e che i convenuti non rivendicano alcun diritto sull'immobile, né reale né personale, come pure non contestano di avere perduto, per effetto di espropriazione forzata, il diritto di usufrutto vitalizio di cui erano titolari, deve in definitiva necessariamente accogliersi la domanda di rilascio dell'immobile avanzata dagli enti attori, nella qualità di titolari dell'usufrutto già spettante ai convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi per i giudizi di valore indeterminabile con complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna DELL'ERA AR CL e all'immediato CP_2
rilascio, in favore del e dell Parte_1 [...]
, dell'immobile costituito Controparte_1
da un capannone sito nel Comune di Parona (PV), via Case Sparse per
Cilavegna n. 8, in catasto fabbricati identificato al foglio 4, particella 104;
5 2)condanna DELL'ERA AR CL e al pagamento, in CP_2
via tra loro solidale e in favore degli attori, delle spese processuali che liquida in Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali.
Milano, 18 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
6
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29059 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente per oggetto: usufrutto, vertente
TRA
codice fiscale: ; Parte_1 P.IVA_1
, codice Controparte_1
fiscale: , entrambi rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_2
Stato di Milano
-ATTORI-
E
DELL'ERA AR CL, codice fiscale: , con C.F._1
l'avv. Chiara C. Brunazzi
-CONVENUTA-
codice fiscale: CP_2 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
In via principale, accertare l'inesistenza in capo ai convenuti di un diritto di usufrutto sul fabbricato identificato al NCEU del Comune di Parona (PV),
1 foglio 4, mappale 104, sito in via Case Sparse per Cilavegna e, per l'effetto, condannare i sig.ri DEER AR CL e al rilascio CP_2 immediato dell'immobile e alla restituzione dello stesso all CP_1 e al in forza del decreto di
[...] Parte_1 devoluzione per debito di imposta n. rep. 155 R.G.E. 1109/99.
In subordine, accertare il diritto di usufrutto in capo allo Stato sul fabbricato identificato al NCEU del Comune di Parona (PV), foglio 4, mappale 104, sito in via Case Sparse per Cilavegna e, per l''effetto, condannare i sig.ri DEER AR CL e al rilascio immediato dell'immobile e CP_2 alla restituzione dello stesso all e al Controparte_1 [...]
. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare,
-accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pavia, in virtù dell'inapplicabilità del foro erariale per le motivazioni di cui in atti;
-ordinare l'integrazione del contraddittorio con i nudi proprietari del bene oggetto di causa, per tutte le motivazioni di cui in atti.
Nel merito,
-rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in atti, in particolare, accertate e dichiarate:
--l'invalidità-inefficacia del titolo vantato dall'attrice (Decreto di Devoluzione), per la dichiarata incostituzionalità della normativa in base alla quale è stato adottato, e/o
--la mera natura accertativa dell'azione promossa dall'attrice e/o --la mancata prestazione di idonea cauzione e garanzia in favore dei nudi proprietari del bene in oggetto e la conseguente mancata acquisizione del possesso del medesimo da parte dell'attrice, e/o CP nsussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'acquisto del diritto di usufrutto per usucapione.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria, si richiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 186, co. 6, c.p.c. n. 2) del 19.03.2022, con i testi ivi indicati.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al rilascio di un immobile ad uso artigianale costituito da un capannone sito nel Comune di Parona (PV), via Case Sparse per Cilavegna n. 8, in catasto fabbricati identificato al foglio 4, particella 104.
A sostegno, hanno dedotto che lo Stato è divenuto titolare del diritto di usufrutto su tale immobile per espropriazione del medesimo diritto in danno dei convenuti, che lo avevano acquistato con reciproco diritto di accrescimento in forza dell'atto in autentica dott. notaio in Vigevano, Persona_1
rep. n. 266 del 18/12/1989.
Nello specifico, l'espropriazione è avvenuta con decreto di devoluzione del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vigevano in data 27/09/2000, rep. 155, emesso a norma dell'allora vigente art. 85 D.P.R. n. 602/1973 ed a definizione della procedura n. 1109/1999 R.G.E., a causa del mancato pagamento di debiti tributari da parte dei convenuti, i quali però, ancorché espropriati e quindi senza più alcun titolo, sono rimasti nella detenzione dell'immobile.
Si è costituita la sola DEER AR CL chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza dell'adìto Tribunale per essere invece competente quello di Pavia, nel cui circondario è situato l'immobile.
Indi, respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza, posto che la domanda è stata proposta anche dal Ministero
3 dell'Economia e delle Finanze per il quale opera necessariamente il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., con conseguente radicamento della competenza dinanzi al Tribunale di Milano, trovandosi l'immobile in provincia di Pavia e quindi nel distretto di Corte di Appello di Milano.
Nel merito, dato che la convenuta, pur non contestando di detenere il bene per cui è lite, al contempo non vanta diritti di alcun tipo sul medesimo, la domanda proposta, intesa al rilascio di un immobile in favore del soggetto che assume di avere su di esso il diritto di usufrutto, costituisce azione di rivendicazione di tale diritto reale e non una negatoria servitutis, che invece è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie che si accompagnino alla pretesa di tali diritti.
Esclusa allora, per quanto sopra, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1012 cpv. cod. civ., va negata la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dei nudi proprietari (in termini Cass. n. 6293/2016), dal che il rigetto dell'eccezione in proposito sollevata dalla convenuta.
Parimenti infondata è l'eccezione di “nullità/invalidità” del decreto di devoluzione allo Stato emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Vigevano.
Invero, trattandosi di un atto esecutivo, lo stesso doveva essere impugnato con il rimedio generale di cui all'art. 617 c.p.c. e nel ristretto termine ivi contemplato, pena in difetto la sua stabilizzazione ove anche in ipotesi affetto da nullità procedurali.
Inoltre, la convenuta invoca al riguardo una dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 85 D.P.R. n. 602/1973, avvenuta, però, con sentenza della Corte costituzionale n. 281/2011, dunque ben undici anni dopo il decreto
4 di devoluzione, donde la sicura inapplicabilità di tale decisione ai rapporti esauriti come quello definito con il predetto decreto emesso dal Tribunale di
Vigevano.
Priva di pregio, ancora, è l'eccezione di mancata redazione dell'inventario e di omessa prestazione di idonea garanzia, di cui all'art. 1002 del codice civile, atteso che si tratta di adempimenti prescritti nell'esclusivo interesse del nudo proprietario, che infatti può anche rinunciarvi e che in ogni caso
è l'unico legittimato a dolersi della relativa inattuazione da parte dell'usufruttuario.
Pertanto, dal momento che tutte le eccezioni sono infondate e che i convenuti non rivendicano alcun diritto sull'immobile, né reale né personale, come pure non contestano di avere perduto, per effetto di espropriazione forzata, il diritto di usufrutto vitalizio di cui erano titolari, deve in definitiva necessariamente accogliersi la domanda di rilascio dell'immobile avanzata dagli enti attori, nella qualità di titolari dell'usufrutto già spettante ai convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi per i giudizi di valore indeterminabile con complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna DELL'ERA AR CL e all'immediato CP_2
rilascio, in favore del e dell Parte_1 [...]
, dell'immobile costituito Controparte_1
da un capannone sito nel Comune di Parona (PV), via Case Sparse per
Cilavegna n. 8, in catasto fabbricati identificato al foglio 4, particella 104;
5 2)condanna DELL'ERA AR CL e al pagamento, in CP_2
via tra loro solidale e in favore degli attori, delle spese processuali che liquida in Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali.
Milano, 18 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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