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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 4999/2018 R.G. posta in decisione con ordinanza del 30.05.2025 e promossa
Da
nata a [...] il [...], cf: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Arena. C.F._1
- Opponente
Contro
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti;
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag.1 di 3 Tribunale di Messina
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella nota congiunta depositata in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 806/2017, emesso in data 08.05.2017, e notificato all'opponente ex art. 143 c.p.c. il 07.07.2017, il Tribunale di
Messina ingiungeva alla sig.ra di pagare, in favore di Parte_1 [...]
la somma di € 11.611,50, oltre interessi, spese e compensi CP_1
così come liquidati in decreto.
1. Il predetto decreto ingiuntivo non veniva opposto dal debitore nel termine di giorni 40 e, pertanto, veniva dichiarato definitivo il
12.10.2017 e munito di formula in data 20.10.2017. Stante il perdurante inadempimento, richiedeva la notifica nei confronti della CP_1 sig.ra dell'atto di precetto, che si perfezionava in data Parte_1
17.09.2018. Avverso tale atto proponeva atto di Parte_1 citazione in opposizione con il quale chiedeva la sospensione l'efficacia esecutiva del titolo e la dichiarazione di inefficacia del precetto.
2 Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto dedotto CP_1
da controparte e ne chiedeva il rigetto con conferma del precetto opposto.
3 In corso di causa, le parti addivenivano ad una transazione della controversia e chiedevano dichiararsi estinto il giudizio.
4 Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.05.2025
poneva la stessa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata.
Con l'accordo sopra specificato, la lite è stata transatta e stante la
Pag.2 di 3 Tribunale di Messina
richiesta formulata, si deve dichiarare estinto il processo.
Nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro uditi i procuratori delle parti, Parte_1 CP_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara estinto il processo;
2) Nulla sulle spese.
Messina, lì 30.05.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 4999/2018 R.G. posta in decisione con ordinanza del 30.05.2025 e promossa
Da
nata a [...] il [...], cf: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Arena. C.F._1
- Opponente
Contro
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti;
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag.1 di 3 Tribunale di Messina
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella nota congiunta depositata in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 806/2017, emesso in data 08.05.2017, e notificato all'opponente ex art. 143 c.p.c. il 07.07.2017, il Tribunale di
Messina ingiungeva alla sig.ra di pagare, in favore di Parte_1 [...]
la somma di € 11.611,50, oltre interessi, spese e compensi CP_1
così come liquidati in decreto.
1. Il predetto decreto ingiuntivo non veniva opposto dal debitore nel termine di giorni 40 e, pertanto, veniva dichiarato definitivo il
12.10.2017 e munito di formula in data 20.10.2017. Stante il perdurante inadempimento, richiedeva la notifica nei confronti della CP_1 sig.ra dell'atto di precetto, che si perfezionava in data Parte_1
17.09.2018. Avverso tale atto proponeva atto di Parte_1 citazione in opposizione con il quale chiedeva la sospensione l'efficacia esecutiva del titolo e la dichiarazione di inefficacia del precetto.
2 Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto dedotto CP_1
da controparte e ne chiedeva il rigetto con conferma del precetto opposto.
3 In corso di causa, le parti addivenivano ad una transazione della controversia e chiedevano dichiararsi estinto il giudizio.
4 Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.05.2025
poneva la stessa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata.
Con l'accordo sopra specificato, la lite è stata transatta e stante la
Pag.2 di 3 Tribunale di Messina
richiesta formulata, si deve dichiarare estinto il processo.
Nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro uditi i procuratori delle parti, Parte_1 CP_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara estinto il processo;
2) Nulla sulle spese.
Messina, lì 30.05.2025
Il GO
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
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