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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3621/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3621/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp. p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Arcuri Amiltore, presso il quale ha eletto domicilio;
[...]
ATTRICE contro
(C.F. ), nata in [...], rappresentata e CP_3 C.F._1
difesa dall'avv. Matteo Di Narda, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA
C.F. ), CP_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ), Controparte_5 C.F._3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 23.1.2025
Di parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adìto condannare il sig. e la sig.ra , in CP_4 CP_3
solido tra loro, rispettivamente metà per ciascuno, come da fatture inevase detratti i vizi riscontrati dal TU, al pagamento - in favore dell'odierna ricorrente - di Euro 88.280,00 oltre interessi (ex lege, per il combinato disposto dell'art. 1284 c.c. con la L. 231/2002) dal
21/09/2021 (giorno di consegna dell'immobile) al saldo o diversa somma - maggiore o minore -
pagina 1 di 11 che sarà ritenuta di Giustizia secondo le risultanze di causa, oltre a spese di giudizio e del procedimento di sequestro.
Di parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversaria richiesta, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria:
- in via principale, nel merito: respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto le pretese di pagamento ex adverso azionate nei confronti della signora per le ragioni già CP_3
ampiamente e diffusamente dedotte in atti;
- in via meramente subordinata e gradata, nel merito: previo accertamento della sussistenza di vizi e difformità delle opere ex adverso realizzate con conseguente perpetrato inadempimento
(ovvero inesatto e/o ritardato adempimento) contrattuale in capo alle parti ricorrente e terza chiamata nonché tenuto conto del pregiudizio rispettivamente cagionato alla resistente per le condotte a loro segnatamente attribuibili, ascrivibili e/o riconducibili a fronte di perpetrati inadempimenti anche per quanto concerne eventuali omissioni rilevanti ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni provinciali e del perfezionamento della cessione del credito d'imposta a beneficio della resistente, dichiarare dovuta da quest'ultima alla per Controparte_1
quanto attiene la di lei quota di competenza trattandosi di debito contratto per conto di bene in regime di comunione legale tra i coniugi, quella somma scaturente dalla operata compensazione dei reciproci rapporti creditori, quella minore somma che sarà ritenuta congrua e di Giustizia all'esito della espletanda fase istruttoria scaturente dalla operata compensazione dei reciproci rapporti creditori;
- in via istruttoria: [omissis]
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre gli accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 10.11.2022, chiamava Controparte_1
in giudizio i coniugi comproprietari per metà ciascuno (in comunione legale di CP_6
diritto moldavo) di un appartamento (sup. catastale mq 131 – 7 vani) sito a Bolzano, in Viale
Druso n. 183, III° piano, catastalmente identificato con la p.m. 26 in p.ed. 2840 Sub. 34 Foglio
25 in CC 669 Gries e, tavolarmente, con la p.m. 26 in p.ed. 2840 P.T. 2727/II CC 669 Gries, chiedendone la condanna al pagamento – in favore di essa ricorrente ed in solido tra loro- , rispettivamente metà per ciascuno, delle fatture inevase (detratti i vizi riscontrati dal TU) per la pagina 2 di 11 somma di € 88.280,00 oltre interessi a titolo di corrispettivo per lavori edilizi;
con vittoria di spese e competenze, anche della fase relativa al sequestro con ristoro delle spese sostenute per
TU, TP e difesa legale.
Esponeva in sintesi a fondamento della propria domanda:
- che, dopo aver acquistato il suddetto immobile, i resistenti avevano manifestato la volontà di ristrutturarlo ed arredarlo, anche profittando dei numerosi bonus statali e, quindi, si erano rivolti a sia per la ristrutturazione che per la fornitura del mobilio. Controparte_1
- che a tal fine le parti avevano stipulato appositi contratti di data 4.3.2021 e 19.5.2021;
- che sulla base di questi contratti, in data 10.6.2020, i sigg.ri avevanp pagato CP_6
l'acconto stabilito – pari ad € 30.250,00 IVA compresa per ciascun coniuge -, e successivamente nulla più avevano corrisposto;
- che la consegna dell'immobile, terminato ed arredato, era comunque avvenuta in data
20.9.2021;
- che nemmeno dopo la consegna dell'immobile erano pervenuti pagamenti, per cui
[...]
dapprima era costretta a depositare un ricorso per sequestro conservativo innanzi CP_1
al Tribunale di Bolzano (RG 3898/2021), che si concludeva con il relativo provvedimento di conferma di data 26-27.9.2022 e, successivamente, il presente giudizio.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta dd.
9.1.2023 si costituiva in giudizio la sola convenuta contestando la ricostruzione ex adverso operata e respingendo la CP_3
pretesa avanzata da parte attrice. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo Ing. direttore dei lavori nominato dalle parti convenute. Controparte_5
1.3. Autorizzata la chiamata, il terzo e il convenuto il convenuto Controparte_5 CP_7
serbavano contegno contumaciale.
[...]
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione e assegnati alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali testimoniali e dell'interpello formale delle parti, e, disposta l'assunzione al processo del fascicolo del procedimento cautelare ante causam sub RG 3621/2022, all'udienza del 23.1.2025 veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.
2.1. La domanda attorea è fondata nei seguenti termini.
2.2. Giova premettere che in sede di interpello formale all'udienza del 17.9.2024, la convenuta ha riconosciuto i contratti dd.
4.3.2021 e dd. 19.5.2021 prodotti da controparte ai CP_3
pagina 3 di 11 doc.ti 3 e 4, e confermato di averli sottoscritti ella stessa. Ha confermato altresì gli importi pattuiti nei contratti ed ammesso di non aver pagato altro oltre all'importo di acconto di €
30.250,00 iva compresa, “perchè ho contestato i lavori”.
È quindi necessariamente destinato a cadere il disconoscimento effettuato da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta della sottoscrizione apposta in calce al contratto integrativo del 19.5.2021, e in merito al quale si stigmatizza anche la strategia processuale evidentemente dilatoria assunta da parte convenuta.
2.3. Ferma dunque la validità delle pattuizioni contenute nei contratti dd.
4.3.2021 e 19.5.2021, la convenuta ha sollevato una serie di contestazioni alla regolarità delle opere eseguite dall'impresa attrice, per vizi/difformità e mancato completamento (ci si richiama qui integralmente all'elenco delle n. 45 contestazioni contenuto in comparsa di costituzione e risposta pg. 6-9).
Nel corso del procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo promosso dall'impresa, e nel quale era costituita anche l'odierna convenuta , è stata assunta TU, CP_3
affidata al geom. , sul seguente quesito: Persona_1
Accerti il TU:
- gli eventuali vizi indicati dai resistenti nella propria comparsa di costituzione e risposta dd.
15.12.2021 relativi all'immobile sito in Bolzano, viale Druso n. 183 e quantifichi i costi per la loro rimozione;
- la presenza di eventuali abusi edilizi e/o pratiche amministrative non corrette che incidano sulla possibilità per i convenuti di accedere a contributi pubblici e la eventuale possibilità di sanare oggi questi eventuali abusi/pratiche amministrative non corrette e i rispettivi costi;
- la eventuale non conformità catastale dell'immobile e a chi questa debba essere attribuita;
- il valore del mobilio montato all'interno dell'appartamento, verificando se lo stesso corrisponde per qualità e quantità a quello indicato da e scelto dai resistenti;
CP_1
- la congruità quantitativa e qualitativa dei preventivi offerti da rispetto ai lavori CP_1
effettivamente realizzati;
- le responsabilità, dal punto di vista tecnico, dei soggetti coinvolti nella presente vertenza.
La relazione del TU è stata anche depositata in giudizio da parte attrice sub doc.to 12, ed è stata assunta al presente giudizio attraverso l'assunzione del fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare.
pagina 4 di 11 Ebbene, la relazione del TU non è affetta dai vizi di nullità dedotti dalla parte convenuta, atteso che nulla vieta di assumere nel giudizio cautelare per sequestro conservativo una consulenza tecnica d'ufficio, che costituisce uno strumento di ausilio del giudice utilizzabile anche nel giudizio cautelare, e le cui risultanze sono pertanto perfettamente usufruibili nel presente giudizio di merito.
Deve poi rilevarsi che i vizi esposti nel procedimento cautelare ante causam dalla resistente sono tutti basati sulla relazione del tecnico di parte geom. (allegata sub doc.to 10 resistente nel Per_2 procedimento cautelare), come rilevato anche dal TU (“Preliminarmente va detto che i vizi indicati dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta dd. 15.12.2021 (cui fa riferimento il quesito) sono quelli elencati e descritti nella relazione del consulente tecnico geom. dd. 22.11. 2021 (doc. 10 FpC). In tale relazione il TP (geom. ) fa una Per_2 Per_2
dettagliata analisi di tutte le voci di capitolato (51 posizioni), esaminandone le caratteristiche ed assumendole a confronto con quanto realizzato, rilevando le difformità con quanto riscontrato ed imputando a quelle differenze la qualifica di “vizio” dell'opera”, pg. 6 relazione peritale), e coincidono con quelli eccepiti in questo giudizio, anch'essi basati sulla detta relazione (allegata sub doc.to 6 convenuta nel presente giudizio).
È anche emerso all'esito dell'istruttoria che la relazione del geom. , effettuata all'esito del Per_2
sopralluogo del luglio 2021, si è basata sul medesimo stato di fatto visionato poi dal TU geom.
a marzo 2022, dato che nulla era cambiato nel frattempo (v. testimonianza geom. Per_1 Per_2 all'udienza del 17.9.2024: “Posso dire che quando sono entrato la seconda volta nell'appartamento con il geom. in occasione della TU, l'appartamento si trovava Per_1 nello stesso stato di quando io l'avevo visionato a luglio 2021. Ancora non era abitato. ADR:
Per “nello stesso stato” intendo che i lavori erano rimasti fermi: nel primo sopralluogo ho fatto una relazione di quello che secondo me mancava o era da terminare, e quindi posso confermare quello che ho scritto nella relazione.”).
In particolare, il TU ha accertato, con argomentazioni logiche e coerenti condivise dal
Tribunale, la presenza dei seguenti vizi delle opere:
- Ortogonalità dei muri;
- Finitura degli infissi e registrazione;
- Opere di finitura o pulizia dei pavimenti;
- Sostituzione porte interne;
- Finitura impianto aria condizionata;
pagina 5 di 11 - Sistemazione impianto elettrico;
- Montaggio corretto cappa aspirante.
I costi totali di rimozione dei detti vizi sono stati stimati dal TU nell'importo di € 12.000,00 oltre iva.
Quanto alle osservazioni del CT di parte resistente/attuale convenuta, relative alla stima dei costi necessari per l'eliminazione dei detti vizi, si fa integrale richiamo alla presa di posizione del
TU nella propria relazione peritale, in quanto logicamente argomentata e coerente (pg. da 18 a
22 relazione peritale).
Rispetto agli ulteriori vizi eccepiti da parte resistente, e riproposti in questo giudizio di merito, ritenuti inesistenti dal TU, si fa integrale richiamo alle argomentazioni del TU nella propria relazione peritale, ed inoltre si evidenzia quanto segue:
- Sul presunto abusivismo delle opere per mancato completamento delle pratiche edilizie: come da contratto stipulato fra le parti il completamento delle pratiche edilizie era a carico della committenza (“la committenza provvede, a sua cura e spesa, al disbrigo delle necessarie pratiche autorizzative, …”), per cui nulla può imputarsi all'impresa a tale titolo;
- Sull'isolazione termica: l'ulteriore indagine richiesta da parte convenuta avrebbe carattere esplorativo, in quanto l'isolazione termica al momento del sopralluogo da parte del TU era già stata terminata e non era più possibile accertare la natura della stessa;
il contratto sottoscritto dalle parti prevede unicamente la fornitura di “panelli a basso spessore, isolanti
e traspiranti, di tipo DEPRON”, mentre parte conventa contesta che i pannelli non avrebbero un sufficiente livello di trasmittanza termica, neppure previsto da contratto;
in ogni caso era onere di parte convenuta assicurarsi per tempo la prova del presunto vizio;
- Sulla sostituzione dei cassonetti: nel contratto sottoscritto dalle parti si legge che “sarà anche migliorato l'isolamento interno dei cassonetti” e che sarà “valutata l'eventuale sostituzione dei cassonetti esistenti o la sostituzione e coibentazione”; non emerge pertanto l'assunzione dell'obbligo dell'impresa di sostituire i cassonetti;
- Sulla tenuta di permeabilità all'aria degli infissi: il contratto prevede la fornitura di serramenti “doppio vetro, con camera contenente gas inerte”, senza requisiti minimi di performance;
ne consegue che la doglianza della convenuta relativa alla necessità di acquisizione di una prova termografica sugli infissi non coglie nel segno, fermo che non è stato contestato che gli infissi installati non siano a doppio vetro con camera di gas;
pagina 6 di 11 - Sulla sostituzione delle tubature dell'impianto di riscaldamento: il contratto sottoscritto fra le parti non prevede la sostituzione delle tubature dell'impianto di riscaldamento (ma unicamente la fornitura e posa in opera di nuovi termosifoni), dunque l'impresa non ha assunto tale obbligazione.
2.4. Quanto alle presunte difformità degli arredi, in particolare parte convenuta ha eccepito quanto segue: “In ogni caso si evidenzia sin da ora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il divano è di dimensioni eccessive e preclude quasi il passaggio alla zona pranzo, che la cucina reca predisposizioni elettriche che non trovano riscontro con l'arredamento che avrebbe dovuto avere una disposizione ad angolare ad “L”, che il mobile del soggiorno è di dimensioni incompatibili con gli spazi, che il tavolo da pranzo è segnato e rovinato e non corrisponde a quello ordinato dai convenuti. Il montaggio poi costituisce ulteriore punto di criticità (vedasi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la cappa della cucina, il piano cottura non fissato, le maniglie penzolanti, le ante degli armadietti da regolare e quant'altro)”.
Sul punto deve osservarsi che, nell'integrazione contrattuale dd. 19.5.2021, le parti hanno pattuito che “sarà fornito l'arredo, come concordato dalle parti”, ma nessuna indicazione specifica è data in ordine al tipo, quantità e natura degli arredi da fornirsi. Sono allegati a tale scrittura i disegni rappresentanti i mobili di arredo della cucina e gli armadi delle camere (doc.to
4 attrice), ma non il divano e il mobile del soggiorno.
Di conseguenza parte convenuta non ha fornito prova della lamentata difformità rispetto alle pattuizioni astrette fra le parti.
Oltre poi al già evidenziato difetto del montaggio della cappa aspirante, il TU non ha rilevato altri difetti nel montaggio dei mobili (“Altre difformità lamentate da parte convenuta, riferite ad un montaggio approssimativo e lacunoso dei mobili, non trovano un riscontro diretto e sostanzioso della loro sussistenza”).
Anche la contestazione relativa agli arredi deve quindi cadere.
2.5. In merito al credito risarcitorio, eccepito in via di compensazione dalla convenuta, per il ritardo di quasi tre mesi nella consegna dell'immobile da parte dell'attrice (chiavi dell'immobile consegnate il 19 settembre 2021 in luogo di fine giugno 2021), deve rilevarsi che parte convenuta non ha dato prova della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivamente patito, non avendo allegato quali costi avrebbe sostenuto per tale ritardo (quale a titolo esemplificativo il pagamento di un canone di locazione di diversa abitazione), né avendo offerto alcuna prova degli stessi. È noto infatti che elemento costitutivo della domanda risarcitoria non è
pagina 7 di 11 solo il danno-evento, ma anche la sussistenza del danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo, le quali, pertanto, devono essere allegate e provate dal danneggiato.
Né una simile carenza di prova potrebbe essere sopperita mediante ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., che, come noto, consente di supplire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può certo assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, del danno nella sua esistenza. Invero, la liquidazione in via equitativa postula, a monte, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito gli ha sottratto la disponibilità di una cosa determinata (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9744/2023; n. 13515/2022; n.
8941/2022).
Da tutto quanto esposto deriva che, in assenza di qualunque elemento probatorio idoneo ad attestare l'esistenza dei pregiudizi patrimoniali lamentati, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
2.6. Quanto alla non esigibilità del credito attoreo, eccepita dalla parte convenuta, per non essere decaduta dal beneficio del termine, si osserva quanto segue.
Nel contratto dd.
4.3.2021 le parti hanno pattuito quale corrispettivo dell'appalto l'importo di €
104.000,00 oltre iva, da pagarsi nelle seguenti modalità: € 36.000 (corrispondente al contributo erogato dalla Provincia Autonoma di Bolzano) + € 38.000 (corrispondente alla cessione del credito da parte dei committenti al loro istituto di credito) al momento dell'approvazione delle dette pratiche e ottenimento dei denari da parte della committenza;
€ 31.000 oltre iva con pagamenti mensili (di cui non è specificato l'ammontare) a partire da giugno 2021. Inoltre, le parti hanno previsto a titolo di garanzia, la consegna da parte dei committenti di due fideiussioni bancarie per l'importo di € 36.000 e € 38.000, e di otto cambiali a scadenza mensile per l'importo complessivo di € 41.500.
Le parti hanno poi rivisto nell'integrazione dd. 19.5.2021 l'ammontare complessivo del corrispettivo dell'appalto (fissato in € 104.000,00 oltre iva, in luogo di € 105.000 oltre iva precedentemente pattuito), ed hanno altresì concordato le seguenti modalità di pagamento:
- € 60.500,00 alla firma (ed effettivamente già corrisposti);
- € 49.000,00 oltre iva “da suddividere fra la concessione della cessione del credito e il saldo della differenza appena disponibile”;
pagina 8 di 11 - € 39.000 oltre iva per l'arredo, da corrispondersi “a partire da settembre 2021, con € 30.000 oltre iva e il saldo a seguire”, confermando per il resto il precedente contratto nelle parti non contrastanti con le nuove pattuizioni.
Ebbene, è pacifico in causa che la cessione del credito all'istituto bancario non sia ancora avvenuta, né che sia stato erogato il contributo provinciale.
In ogni caso, dalle risultanze di causa emerge la sussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., atteso che non sono mai state fornite le garanzie promesse come da contratto dd. 4.3.2021 (due fideiussioni bancarie e otto cambiali a scadenza mensile), e non eliminate nell'integrazione dd. 19.5.2021 (che nulla menziona sul punto e che mantiene ferme le parti del precedente contratto non contrastanti con le nuove pattuizioni).
2.7. Deve rilevarsi infine, con riguardo alla responsabilità sussidiaria dei beni personali di ciascuno dei coniugi invocata dalla convenuta ai sensi dell'art. 190 c.p.c., che la questione concerne l'attitudine dei beni personali di ciascun coniuge a fungere da garanzia per i debiti della comunione, e riguarda quindi un'eventuale fase esecutiva del giudizio.
2.8. In definitiva, deve accogliersi la domanda dell'attrice volta ad ottenere la condanna dei coniugi in solido fra loro, al pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori CP_6 eseguiti, detratto l'importo di eliminazione dei vizi stimato dal TU, e dunque di € 88.280,00
IVA compresa, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di instaurazione del giudizio cautelare (valenza di messa in mora – v. anche Cass. 13302/2012) alla domanda di merito, e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla detta domanda al saldo.
3. Parte convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del terzo CP_5
direttore dei lavori, contro il quale ha chiesto di accertarsi la (co)responsabilità per i
[...] vizi delle opere eseguite dall'impresa attrice, e la condanna alla rifusione dei danni cagionati ai proprietari dell'alloggio (invero la domanda di condanna del terzo chiamato non è stata espressamente svolta nelle conclusioni, ma si evince dal tenore complessivo della comparsa di costituzione e risposta che la convenuta intende ottenere la condanna del terzo chiamato a risarcirla dei danni subìti, come meglio esplicato nella comparsa conclusionale di parte convenuta, pag. 20).
Deve quindi evidenziarsi che, a prescindere dai vizi sopra riscontrati (del valore di € 12.000 oltre iva come già accertato), che sono già stati considerati nella riduzione del corrispettivo spettante a pagina 9 di 11 parte attrice, non sono stati allegati da parte convenuta altri danni di cui possa o debba ritenersi responsabile il direttore dei lavori nei di lei confronti.
Pertanto, la domanda è interamente da rigettare.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), e i convenuti vanno pertanto condannati alla rifusione delle stesse a parte attrice.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 260.000,00), con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, e dunque in complessivi € 14.103,00 per onorari, oltre anticipazioni e accessori di legge.
Nulla si dispone in ordine alle spese fra la convenuta ed il terzo chiamato Controparte_5
rimasto contumace.
Devono altresì liquidarsi le spese del procedimento cautelare ante causam sub R.G. 3898/202, atteso che il presente giudizio di merito è iniziato entro il termine di 60 giorni dall'ordinanza di accoglimento di cui all'art. 669octies c.p.c., e risulta pertanto in continuità con quello cautelare.
Le spese del procedimento cautelare vengono dunque anch'esse poste a carico dei convenuti soccombenti.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 10 scaglione di valore fino ad € 260.000,00), in applicazione dei parametri medi previsti per il relativo scaglione di valore, per tutte le fasi - che corrisponderebbe ad € 8.059,00 per onorari - e dunque nella misura minore a tale importo richiesta in nota spese dalla difesa di parte ricorrente (€ 6.480,00), oltre anticipazioni e accessori di legge.
Le spese di TP esposte nel procedimento cautelare da parte attrice giusta fattura del geom. sub doc.to 15 attoreo per € 1.845,00, oltre iva e cnpa, sono congrue in relazione Per_3 all'attività svolta ed al compenso liquidato al TU.
Le spese di TU, come liquidate nel giudizio cautelare, sono anch'esse a definitivo carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in CP_4 CP_3 favore dell'attrice dell'importo di € 88.280,00 iva compresa, oltre interessi ex Parte_1
pagina 10 di 11 art. 1284 co. 1 c.c. dal 24.11.2021 al 9.11.2022 e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda
(10.11.2022) al saldo;
2. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in CP_4 CP_3 favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 Parte_1 per compensi e € 406,50 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in CP_4 CP_3
favore dell'attrice delle spese del procedimento di sequestro conservativo sub Parte_1
RG 3898/2021, che liquida in € 6.480,00 per compensi e € 2.373,94 per anticipazioni (€ 436,69 per c.u. e bollo e € 1.937,25 per spese TP), oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4. Pone le spese di TU, come liquidate nel corso del procedimento cautelare sub RG
3898/2021, a definito carico dei convenuti e CP_4 CP_3
Bolzano, 16 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3621/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp. p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Arcuri Amiltore, presso il quale ha eletto domicilio;
[...]
ATTRICE contro
(C.F. ), nata in [...], rappresentata e CP_3 C.F._1
difesa dall'avv. Matteo Di Narda, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA
C.F. ), CP_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ), Controparte_5 C.F._3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 23.1.2025
Di parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adìto condannare il sig. e la sig.ra , in CP_4 CP_3
solido tra loro, rispettivamente metà per ciascuno, come da fatture inevase detratti i vizi riscontrati dal TU, al pagamento - in favore dell'odierna ricorrente - di Euro 88.280,00 oltre interessi (ex lege, per il combinato disposto dell'art. 1284 c.c. con la L. 231/2002) dal
21/09/2021 (giorno di consegna dell'immobile) al saldo o diversa somma - maggiore o minore -
pagina 1 di 11 che sarà ritenuta di Giustizia secondo le risultanze di causa, oltre a spese di giudizio e del procedimento di sequestro.
Di parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversaria richiesta, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria:
- in via principale, nel merito: respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto le pretese di pagamento ex adverso azionate nei confronti della signora per le ragioni già CP_3
ampiamente e diffusamente dedotte in atti;
- in via meramente subordinata e gradata, nel merito: previo accertamento della sussistenza di vizi e difformità delle opere ex adverso realizzate con conseguente perpetrato inadempimento
(ovvero inesatto e/o ritardato adempimento) contrattuale in capo alle parti ricorrente e terza chiamata nonché tenuto conto del pregiudizio rispettivamente cagionato alla resistente per le condotte a loro segnatamente attribuibili, ascrivibili e/o riconducibili a fronte di perpetrati inadempimenti anche per quanto concerne eventuali omissioni rilevanti ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni provinciali e del perfezionamento della cessione del credito d'imposta a beneficio della resistente, dichiarare dovuta da quest'ultima alla per Controparte_1
quanto attiene la di lei quota di competenza trattandosi di debito contratto per conto di bene in regime di comunione legale tra i coniugi, quella somma scaturente dalla operata compensazione dei reciproci rapporti creditori, quella minore somma che sarà ritenuta congrua e di Giustizia all'esito della espletanda fase istruttoria scaturente dalla operata compensazione dei reciproci rapporti creditori;
- in via istruttoria: [omissis]
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre gli accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 10.11.2022, chiamava Controparte_1
in giudizio i coniugi comproprietari per metà ciascuno (in comunione legale di CP_6
diritto moldavo) di un appartamento (sup. catastale mq 131 – 7 vani) sito a Bolzano, in Viale
Druso n. 183, III° piano, catastalmente identificato con la p.m. 26 in p.ed. 2840 Sub. 34 Foglio
25 in CC 669 Gries e, tavolarmente, con la p.m. 26 in p.ed. 2840 P.T. 2727/II CC 669 Gries, chiedendone la condanna al pagamento – in favore di essa ricorrente ed in solido tra loro- , rispettivamente metà per ciascuno, delle fatture inevase (detratti i vizi riscontrati dal TU) per la pagina 2 di 11 somma di € 88.280,00 oltre interessi a titolo di corrispettivo per lavori edilizi;
con vittoria di spese e competenze, anche della fase relativa al sequestro con ristoro delle spese sostenute per
TU, TP e difesa legale.
Esponeva in sintesi a fondamento della propria domanda:
- che, dopo aver acquistato il suddetto immobile, i resistenti avevano manifestato la volontà di ristrutturarlo ed arredarlo, anche profittando dei numerosi bonus statali e, quindi, si erano rivolti a sia per la ristrutturazione che per la fornitura del mobilio. Controparte_1
- che a tal fine le parti avevano stipulato appositi contratti di data 4.3.2021 e 19.5.2021;
- che sulla base di questi contratti, in data 10.6.2020, i sigg.ri avevanp pagato CP_6
l'acconto stabilito – pari ad € 30.250,00 IVA compresa per ciascun coniuge -, e successivamente nulla più avevano corrisposto;
- che la consegna dell'immobile, terminato ed arredato, era comunque avvenuta in data
20.9.2021;
- che nemmeno dopo la consegna dell'immobile erano pervenuti pagamenti, per cui
[...]
dapprima era costretta a depositare un ricorso per sequestro conservativo innanzi CP_1
al Tribunale di Bolzano (RG 3898/2021), che si concludeva con il relativo provvedimento di conferma di data 26-27.9.2022 e, successivamente, il presente giudizio.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta dd.
9.1.2023 si costituiva in giudizio la sola convenuta contestando la ricostruzione ex adverso operata e respingendo la CP_3
pretesa avanzata da parte attrice. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo Ing. direttore dei lavori nominato dalle parti convenute. Controparte_5
1.3. Autorizzata la chiamata, il terzo e il convenuto il convenuto Controparte_5 CP_7
serbavano contegno contumaciale.
[...]
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione e assegnati alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali testimoniali e dell'interpello formale delle parti, e, disposta l'assunzione al processo del fascicolo del procedimento cautelare ante causam sub RG 3621/2022, all'udienza del 23.1.2025 veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.
2.1. La domanda attorea è fondata nei seguenti termini.
2.2. Giova premettere che in sede di interpello formale all'udienza del 17.9.2024, la convenuta ha riconosciuto i contratti dd.
4.3.2021 e dd. 19.5.2021 prodotti da controparte ai CP_3
pagina 3 di 11 doc.ti 3 e 4, e confermato di averli sottoscritti ella stessa. Ha confermato altresì gli importi pattuiti nei contratti ed ammesso di non aver pagato altro oltre all'importo di acconto di €
30.250,00 iva compresa, “perchè ho contestato i lavori”.
È quindi necessariamente destinato a cadere il disconoscimento effettuato da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta della sottoscrizione apposta in calce al contratto integrativo del 19.5.2021, e in merito al quale si stigmatizza anche la strategia processuale evidentemente dilatoria assunta da parte convenuta.
2.3. Ferma dunque la validità delle pattuizioni contenute nei contratti dd.
4.3.2021 e 19.5.2021, la convenuta ha sollevato una serie di contestazioni alla regolarità delle opere eseguite dall'impresa attrice, per vizi/difformità e mancato completamento (ci si richiama qui integralmente all'elenco delle n. 45 contestazioni contenuto in comparsa di costituzione e risposta pg. 6-9).
Nel corso del procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo promosso dall'impresa, e nel quale era costituita anche l'odierna convenuta , è stata assunta TU, CP_3
affidata al geom. , sul seguente quesito: Persona_1
Accerti il TU:
- gli eventuali vizi indicati dai resistenti nella propria comparsa di costituzione e risposta dd.
15.12.2021 relativi all'immobile sito in Bolzano, viale Druso n. 183 e quantifichi i costi per la loro rimozione;
- la presenza di eventuali abusi edilizi e/o pratiche amministrative non corrette che incidano sulla possibilità per i convenuti di accedere a contributi pubblici e la eventuale possibilità di sanare oggi questi eventuali abusi/pratiche amministrative non corrette e i rispettivi costi;
- la eventuale non conformità catastale dell'immobile e a chi questa debba essere attribuita;
- il valore del mobilio montato all'interno dell'appartamento, verificando se lo stesso corrisponde per qualità e quantità a quello indicato da e scelto dai resistenti;
CP_1
- la congruità quantitativa e qualitativa dei preventivi offerti da rispetto ai lavori CP_1
effettivamente realizzati;
- le responsabilità, dal punto di vista tecnico, dei soggetti coinvolti nella presente vertenza.
La relazione del TU è stata anche depositata in giudizio da parte attrice sub doc.to 12, ed è stata assunta al presente giudizio attraverso l'assunzione del fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare.
pagina 4 di 11 Ebbene, la relazione del TU non è affetta dai vizi di nullità dedotti dalla parte convenuta, atteso che nulla vieta di assumere nel giudizio cautelare per sequestro conservativo una consulenza tecnica d'ufficio, che costituisce uno strumento di ausilio del giudice utilizzabile anche nel giudizio cautelare, e le cui risultanze sono pertanto perfettamente usufruibili nel presente giudizio di merito.
Deve poi rilevarsi che i vizi esposti nel procedimento cautelare ante causam dalla resistente sono tutti basati sulla relazione del tecnico di parte geom. (allegata sub doc.to 10 resistente nel Per_2 procedimento cautelare), come rilevato anche dal TU (“Preliminarmente va detto che i vizi indicati dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta dd. 15.12.2021 (cui fa riferimento il quesito) sono quelli elencati e descritti nella relazione del consulente tecnico geom. dd. 22.11. 2021 (doc. 10 FpC). In tale relazione il TP (geom. ) fa una Per_2 Per_2
dettagliata analisi di tutte le voci di capitolato (51 posizioni), esaminandone le caratteristiche ed assumendole a confronto con quanto realizzato, rilevando le difformità con quanto riscontrato ed imputando a quelle differenze la qualifica di “vizio” dell'opera”, pg. 6 relazione peritale), e coincidono con quelli eccepiti in questo giudizio, anch'essi basati sulla detta relazione (allegata sub doc.to 6 convenuta nel presente giudizio).
È anche emerso all'esito dell'istruttoria che la relazione del geom. , effettuata all'esito del Per_2
sopralluogo del luglio 2021, si è basata sul medesimo stato di fatto visionato poi dal TU geom.
a marzo 2022, dato che nulla era cambiato nel frattempo (v. testimonianza geom. Per_1 Per_2 all'udienza del 17.9.2024: “Posso dire che quando sono entrato la seconda volta nell'appartamento con il geom. in occasione della TU, l'appartamento si trovava Per_1 nello stesso stato di quando io l'avevo visionato a luglio 2021. Ancora non era abitato. ADR:
Per “nello stesso stato” intendo che i lavori erano rimasti fermi: nel primo sopralluogo ho fatto una relazione di quello che secondo me mancava o era da terminare, e quindi posso confermare quello che ho scritto nella relazione.”).
In particolare, il TU ha accertato, con argomentazioni logiche e coerenti condivise dal
Tribunale, la presenza dei seguenti vizi delle opere:
- Ortogonalità dei muri;
- Finitura degli infissi e registrazione;
- Opere di finitura o pulizia dei pavimenti;
- Sostituzione porte interne;
- Finitura impianto aria condizionata;
pagina 5 di 11 - Sistemazione impianto elettrico;
- Montaggio corretto cappa aspirante.
I costi totali di rimozione dei detti vizi sono stati stimati dal TU nell'importo di € 12.000,00 oltre iva.
Quanto alle osservazioni del CT di parte resistente/attuale convenuta, relative alla stima dei costi necessari per l'eliminazione dei detti vizi, si fa integrale richiamo alla presa di posizione del
TU nella propria relazione peritale, in quanto logicamente argomentata e coerente (pg. da 18 a
22 relazione peritale).
Rispetto agli ulteriori vizi eccepiti da parte resistente, e riproposti in questo giudizio di merito, ritenuti inesistenti dal TU, si fa integrale richiamo alle argomentazioni del TU nella propria relazione peritale, ed inoltre si evidenzia quanto segue:
- Sul presunto abusivismo delle opere per mancato completamento delle pratiche edilizie: come da contratto stipulato fra le parti il completamento delle pratiche edilizie era a carico della committenza (“la committenza provvede, a sua cura e spesa, al disbrigo delle necessarie pratiche autorizzative, …”), per cui nulla può imputarsi all'impresa a tale titolo;
- Sull'isolazione termica: l'ulteriore indagine richiesta da parte convenuta avrebbe carattere esplorativo, in quanto l'isolazione termica al momento del sopralluogo da parte del TU era già stata terminata e non era più possibile accertare la natura della stessa;
il contratto sottoscritto dalle parti prevede unicamente la fornitura di “panelli a basso spessore, isolanti
e traspiranti, di tipo DEPRON”, mentre parte conventa contesta che i pannelli non avrebbero un sufficiente livello di trasmittanza termica, neppure previsto da contratto;
in ogni caso era onere di parte convenuta assicurarsi per tempo la prova del presunto vizio;
- Sulla sostituzione dei cassonetti: nel contratto sottoscritto dalle parti si legge che “sarà anche migliorato l'isolamento interno dei cassonetti” e che sarà “valutata l'eventuale sostituzione dei cassonetti esistenti o la sostituzione e coibentazione”; non emerge pertanto l'assunzione dell'obbligo dell'impresa di sostituire i cassonetti;
- Sulla tenuta di permeabilità all'aria degli infissi: il contratto prevede la fornitura di serramenti “doppio vetro, con camera contenente gas inerte”, senza requisiti minimi di performance;
ne consegue che la doglianza della convenuta relativa alla necessità di acquisizione di una prova termografica sugli infissi non coglie nel segno, fermo che non è stato contestato che gli infissi installati non siano a doppio vetro con camera di gas;
pagina 6 di 11 - Sulla sostituzione delle tubature dell'impianto di riscaldamento: il contratto sottoscritto fra le parti non prevede la sostituzione delle tubature dell'impianto di riscaldamento (ma unicamente la fornitura e posa in opera di nuovi termosifoni), dunque l'impresa non ha assunto tale obbligazione.
2.4. Quanto alle presunte difformità degli arredi, in particolare parte convenuta ha eccepito quanto segue: “In ogni caso si evidenzia sin da ora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il divano è di dimensioni eccessive e preclude quasi il passaggio alla zona pranzo, che la cucina reca predisposizioni elettriche che non trovano riscontro con l'arredamento che avrebbe dovuto avere una disposizione ad angolare ad “L”, che il mobile del soggiorno è di dimensioni incompatibili con gli spazi, che il tavolo da pranzo è segnato e rovinato e non corrisponde a quello ordinato dai convenuti. Il montaggio poi costituisce ulteriore punto di criticità (vedasi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la cappa della cucina, il piano cottura non fissato, le maniglie penzolanti, le ante degli armadietti da regolare e quant'altro)”.
Sul punto deve osservarsi che, nell'integrazione contrattuale dd. 19.5.2021, le parti hanno pattuito che “sarà fornito l'arredo, come concordato dalle parti”, ma nessuna indicazione specifica è data in ordine al tipo, quantità e natura degli arredi da fornirsi. Sono allegati a tale scrittura i disegni rappresentanti i mobili di arredo della cucina e gli armadi delle camere (doc.to
4 attrice), ma non il divano e il mobile del soggiorno.
Di conseguenza parte convenuta non ha fornito prova della lamentata difformità rispetto alle pattuizioni astrette fra le parti.
Oltre poi al già evidenziato difetto del montaggio della cappa aspirante, il TU non ha rilevato altri difetti nel montaggio dei mobili (“Altre difformità lamentate da parte convenuta, riferite ad un montaggio approssimativo e lacunoso dei mobili, non trovano un riscontro diretto e sostanzioso della loro sussistenza”).
Anche la contestazione relativa agli arredi deve quindi cadere.
2.5. In merito al credito risarcitorio, eccepito in via di compensazione dalla convenuta, per il ritardo di quasi tre mesi nella consegna dell'immobile da parte dell'attrice (chiavi dell'immobile consegnate il 19 settembre 2021 in luogo di fine giugno 2021), deve rilevarsi che parte convenuta non ha dato prova della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivamente patito, non avendo allegato quali costi avrebbe sostenuto per tale ritardo (quale a titolo esemplificativo il pagamento di un canone di locazione di diversa abitazione), né avendo offerto alcuna prova degli stessi. È noto infatti che elemento costitutivo della domanda risarcitoria non è
pagina 7 di 11 solo il danno-evento, ma anche la sussistenza del danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo, le quali, pertanto, devono essere allegate e provate dal danneggiato.
Né una simile carenza di prova potrebbe essere sopperita mediante ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., che, come noto, consente di supplire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può certo assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, del danno nella sua esistenza. Invero, la liquidazione in via equitativa postula, a monte, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito gli ha sottratto la disponibilità di una cosa determinata (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9744/2023; n. 13515/2022; n.
8941/2022).
Da tutto quanto esposto deriva che, in assenza di qualunque elemento probatorio idoneo ad attestare l'esistenza dei pregiudizi patrimoniali lamentati, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
2.6. Quanto alla non esigibilità del credito attoreo, eccepita dalla parte convenuta, per non essere decaduta dal beneficio del termine, si osserva quanto segue.
Nel contratto dd.
4.3.2021 le parti hanno pattuito quale corrispettivo dell'appalto l'importo di €
104.000,00 oltre iva, da pagarsi nelle seguenti modalità: € 36.000 (corrispondente al contributo erogato dalla Provincia Autonoma di Bolzano) + € 38.000 (corrispondente alla cessione del credito da parte dei committenti al loro istituto di credito) al momento dell'approvazione delle dette pratiche e ottenimento dei denari da parte della committenza;
€ 31.000 oltre iva con pagamenti mensili (di cui non è specificato l'ammontare) a partire da giugno 2021. Inoltre, le parti hanno previsto a titolo di garanzia, la consegna da parte dei committenti di due fideiussioni bancarie per l'importo di € 36.000 e € 38.000, e di otto cambiali a scadenza mensile per l'importo complessivo di € 41.500.
Le parti hanno poi rivisto nell'integrazione dd. 19.5.2021 l'ammontare complessivo del corrispettivo dell'appalto (fissato in € 104.000,00 oltre iva, in luogo di € 105.000 oltre iva precedentemente pattuito), ed hanno altresì concordato le seguenti modalità di pagamento:
- € 60.500,00 alla firma (ed effettivamente già corrisposti);
- € 49.000,00 oltre iva “da suddividere fra la concessione della cessione del credito e il saldo della differenza appena disponibile”;
pagina 8 di 11 - € 39.000 oltre iva per l'arredo, da corrispondersi “a partire da settembre 2021, con € 30.000 oltre iva e il saldo a seguire”, confermando per il resto il precedente contratto nelle parti non contrastanti con le nuove pattuizioni.
Ebbene, è pacifico in causa che la cessione del credito all'istituto bancario non sia ancora avvenuta, né che sia stato erogato il contributo provinciale.
In ogni caso, dalle risultanze di causa emerge la sussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., atteso che non sono mai state fornite le garanzie promesse come da contratto dd. 4.3.2021 (due fideiussioni bancarie e otto cambiali a scadenza mensile), e non eliminate nell'integrazione dd. 19.5.2021 (che nulla menziona sul punto e che mantiene ferme le parti del precedente contratto non contrastanti con le nuove pattuizioni).
2.7. Deve rilevarsi infine, con riguardo alla responsabilità sussidiaria dei beni personali di ciascuno dei coniugi invocata dalla convenuta ai sensi dell'art. 190 c.p.c., che la questione concerne l'attitudine dei beni personali di ciascun coniuge a fungere da garanzia per i debiti della comunione, e riguarda quindi un'eventuale fase esecutiva del giudizio.
2.8. In definitiva, deve accogliersi la domanda dell'attrice volta ad ottenere la condanna dei coniugi in solido fra loro, al pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori CP_6 eseguiti, detratto l'importo di eliminazione dei vizi stimato dal TU, e dunque di € 88.280,00
IVA compresa, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di instaurazione del giudizio cautelare (valenza di messa in mora – v. anche Cass. 13302/2012) alla domanda di merito, e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla detta domanda al saldo.
3. Parte convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del terzo CP_5
direttore dei lavori, contro il quale ha chiesto di accertarsi la (co)responsabilità per i
[...] vizi delle opere eseguite dall'impresa attrice, e la condanna alla rifusione dei danni cagionati ai proprietari dell'alloggio (invero la domanda di condanna del terzo chiamato non è stata espressamente svolta nelle conclusioni, ma si evince dal tenore complessivo della comparsa di costituzione e risposta che la convenuta intende ottenere la condanna del terzo chiamato a risarcirla dei danni subìti, come meglio esplicato nella comparsa conclusionale di parte convenuta, pag. 20).
Deve quindi evidenziarsi che, a prescindere dai vizi sopra riscontrati (del valore di € 12.000 oltre iva come già accertato), che sono già stati considerati nella riduzione del corrispettivo spettante a pagina 9 di 11 parte attrice, non sono stati allegati da parte convenuta altri danni di cui possa o debba ritenersi responsabile il direttore dei lavori nei di lei confronti.
Pertanto, la domanda è interamente da rigettare.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), e i convenuti vanno pertanto condannati alla rifusione delle stesse a parte attrice.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 260.000,00), con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, e dunque in complessivi € 14.103,00 per onorari, oltre anticipazioni e accessori di legge.
Nulla si dispone in ordine alle spese fra la convenuta ed il terzo chiamato Controparte_5
rimasto contumace.
Devono altresì liquidarsi le spese del procedimento cautelare ante causam sub R.G. 3898/202, atteso che il presente giudizio di merito è iniziato entro il termine di 60 giorni dall'ordinanza di accoglimento di cui all'art. 669octies c.p.c., e risulta pertanto in continuità con quello cautelare.
Le spese del procedimento cautelare vengono dunque anch'esse poste a carico dei convenuti soccombenti.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 10 scaglione di valore fino ad € 260.000,00), in applicazione dei parametri medi previsti per il relativo scaglione di valore, per tutte le fasi - che corrisponderebbe ad € 8.059,00 per onorari - e dunque nella misura minore a tale importo richiesta in nota spese dalla difesa di parte ricorrente (€ 6.480,00), oltre anticipazioni e accessori di legge.
Le spese di TP esposte nel procedimento cautelare da parte attrice giusta fattura del geom. sub doc.to 15 attoreo per € 1.845,00, oltre iva e cnpa, sono congrue in relazione Per_3 all'attività svolta ed al compenso liquidato al TU.
Le spese di TU, come liquidate nel giudizio cautelare, sono anch'esse a definitivo carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in CP_4 CP_3 favore dell'attrice dell'importo di € 88.280,00 iva compresa, oltre interessi ex Parte_1
pagina 10 di 11 art. 1284 co. 1 c.c. dal 24.11.2021 al 9.11.2022 e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda
(10.11.2022) al saldo;
2. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in CP_4 CP_3 favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 Parte_1 per compensi e € 406,50 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. Condanna i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in CP_4 CP_3
favore dell'attrice delle spese del procedimento di sequestro conservativo sub Parte_1
RG 3898/2021, che liquida in € 6.480,00 per compensi e € 2.373,94 per anticipazioni (€ 436,69 per c.u. e bollo e € 1.937,25 per spese TP), oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4. Pone le spese di TU, come liquidate nel corso del procedimento cautelare sub RG
3898/2021, a definito carico dei convenuti e CP_4 CP_3
Bolzano, 16 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
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