Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/06/2022, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01096/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2022, proposto da
RL IN NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taviano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Taviano sull'istanza presentata a mezzo PEC dal ricorrente in data 23 settembre 2021, volta a denunciare l'illegittima occupazione da parte dell’A.C. di un fondo sito in Comune di Comune di Taviano, fg. 28, p.lla 1201 con richiesta di restituzione del predetto bene immobile, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di emissione di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001,
nonché per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso
e per la condanna
al risarcimento, ex art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., del danno da ritardo subito in conseguenza dell’inerzia dell’Amministrazione Comunale intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per la parte ricorrente il difensore avv.to M. Merico in sostituzione dell'avv.to C. Brancati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 24 gennaio 2022 e depositato in giudizio il 25 gennaio 2022 il ricorrente, proprietario dell’area di mq. 947 sita nel Comune di Taviano e censita in Catasto al Fg. 28 p.lla 1201, chiede l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Taviano sull'istanza, trasmessa via PEC in data 23 settembre 2021, con cui lo stesso ricorrente ha chiesto ai sensi dell’art.42-bis del D.P.R. n. 327/2001 l’avvio di un procedimento amministrativo volto all’emanazione di un provvedimento di acquisizione “sanante” al patrimonio indisponibile comunale della suddetta area di sua proprietà illegittimamente occupata (nel 2006) dall’A.C. e irreversibilmente trasformata in strada pubblica (denominata via Portogallo) a servizio degli edifici realizzati in attuazione di un Piano Particolareggiato, ovvero la restituzione della medesima previa riduzione in pristino, nonché l’accertamento dell’obbligo del Comune di Taviano di pronunciarsi su detta istanza con conseguente condanna dello stesso Comune ad adottare un provvedimento espresso su di essa, anche previa nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione Comunale intimata in ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine assegnato.
Ha, altresì, chiesto la condanna dell’Amministrazione Comunale intimata al risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm..
1.1 Espone, in particolare, parte ricorrente che la predetta area di sua proprietà sarebbe stata illegittimamente occupata nel 2006 e irreversibilmente trasformata attraverso la realizzazione di una strada pubblica a servizio delle costruzioni realizzate in attuazione del Piano Particolareggiato approvato con Deliberazione del G.C. di Taviano n. 14 del 20 gennaio 2006.
Aggiunge, poi, di aver siglato con il Comune di Taviano in data 23 maggio 2006 un verbale di cessione volontaria relativamente ad una porzione di 151,50 mq. della particella 1201 (quest’ultima avente un’estensione complessiva di mq. 947), ma che il Comune, come previsto dal progetto approvato, ha occupato, sempre nell’anno 2006, l’intera particella (per un totale di mq 947) ed ha edificato sulla medesima la strada pubblica soprarichiamata.
Aggiunge, ancora, che alla firma di detto verbale di cessione volontaria non sarebbe seguito nei termini di legge alcun decreto di esproprio né alcun atto di cessione formale dell’area (come invece, espressamente previsto in seno al medesimo verbale). Conclude, quindi, che detta area risulterebbe, allo stato, oggetto di illegittima occupazione da parte del Comune di Taviano.
Rappresenta, in ultimo, che l’Amministrazione Comunale di Taviano sarebbe rimasta silente rispetto all’istanza di avvio di procedimento amministrativo di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2011 e ss.mm. ovvero di restituzione dell’area de qua avanzata dal ricorrente trasmessa via PEC in data 23 settembre 2021. In particolare, il Comune intimato, dopo aver richiesto con nota del 4 ottobre 2021 prot. 14199/2021 un’integrazione istruttoria all’istante odierno ricorrente (da questi riscontrata a mezzo della produzione documentale effettuata il 4 ottobre 2021 prot. n. 14302/2021), avrebbe mancato di adottare il provvedimento finale conclusivo del procedimento.
2. In data 18 marzo 2022 il ricorrente ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso.
3. Non si è costituito in giudizio il Comune di Taviano.
4. All’udienza in Camera di Consiglio del 27 aprile 2022 l'avv.to A. Vantaggiato, comparso in sostituzione dell’Avv. C. Brancati, su rilievo del Presidente del Collegio circa la presenza di una domanda risarcitoria (seppure formulata solo nell'epigrafe e non anche nelle conclusioni del ricorso) che imporrebbe un cambiamento del rito, ha chiesto un breve rinvio per poter interloquire con il difensore titolare per l'eventuale rinuncia all'istanza risarcitoria. Il Presidente, preso atto, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2022.
5. Con memoria depositata il 2 maggio 2022 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che il ricorrente RL IN NI “dichiara di rinunciare all’istanza risarcitoria presente nell’epigrafe dell’atto di ricorso e di insistere per l’accoglimento delle sole conclusioni nel medesimo atto riportate”.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 7 giugno 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Va, in limine, preso atto che con memoria depositata il 2 maggio 2022 il ricorrente ha formulato espressa rinuncia alla domanda risarcitoria proposta nell’epigrafe del ricorso introduttivo con la conseguenza che risulta venuta meno la rilevata situazione di cumulo di domande assoggettate a riti diversi ex art. 32 comma 1 seconda parte c.p.a. ed il presente giudizio resta, per l’effetto, assoggettato al rito speciale del silenzio ex art. 117 c.p.a..
1.1 Tanto premesso, il ricorso - ritualmente e tempestivamente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è fondato e deve essere accolto.
2. La proposta domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Taviano sull' istanza presentata a mezzo PEC il 23 settembre 2021 con cui l’odierno ricorrente ha (tra l’altro) richiesto alla predetta Amministrazione Comunale di Taviano l’avvio di un procedimento amministrativo volto all’emanazione di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 al patrimonio indisponibile comunale della suddetta area di sua proprietà illegittimamente occupata (nel 2006) e irreversibilmente trasformata in strada pubblica (denominata via Portogallo), va, infatti, accolta, sussistendo, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile anche di questa Sezione, l’obbligo della Amministrazione Comunale resistente di riscontrarla esplicitamente (cfr. T.A.R. Lecce, Sezione III, 26/01/2018, n. 97).
In particolare, “La giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione c.d. “sanante”; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014). L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l’art. 42-bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, A.P., n. 2 del 9.2.2016).
La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell’Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 30 aprile 2015)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 05/06/2017, n. 6597).
2.1 E, infatti, nel caso concreto posto all’attenzione di questo Collegio, il Comune di Taviano non risulta aver mai provveduto espressamente sull’istanza predetta trasmessa via PEC dal ricorrente in data 23 settembre 2021 (essendosi per contro solo limitata a richiedere all’istante odierno ricorrente, con nota del 4 ottobre 2021 prot. 14199/2021, un’integrazione istruttoria, richiesta, peraltro, da questi riscontrata a mezzo della produzione documentale effettuata il 4 ottobre 2021 prot. n. 14302/2021). Sicché è fuori di dubbio, che l’Amministrazione Comunale intimata è rimasta inerte rispetto alla doverosa finalizzazione di detta istanza.
Né sussiste, nella fattispecie concreta in esame, alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A., protrattosi oltre il termine di trenta giorni per provvedere sull’istanza di che trattasi.
2.2 Parimenti indubbia è la sussistenza, allo stato, di una situazione di illegittima occupazione da parte del Comune intimato dell’area predetta di proprietà del ricorrente censita in Catasto al Fg. 28 p.lla 1201.
In particolare, è appena il caso di osservare che, come emerge ex actis, a seguito della firma in data 23 maggio 2006 del verbale di cessione volontaria della porzione di 151,50 mq. della particella 1201 del Foglio 28 da parte del ricorrente e dell’Amministrazione Comunale di Taviano, quest’ultima non solo ha occupato sine titulo l’intera particella (della superficie complessiva di mq. 947), ma ha anche mancato di concludere l’avviato procedimento di espropriazione attraverso la stipula di formale atto di cessione volontaria dell’area stessa (come pure espressamente previsto dal prefato verbale del 23 maggio 2006 ove si legge che “L’atto di cessione formale verrà stipulato non appena l’Ente Comunale avrà ottenuto superiori approvazioni e sarà stato predisposto il tipo di frazionamento dell’area interessata”) ovvero attraverso l’emanazione del decreto finale di esproprio.
3. Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto con accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’Amministrazione Comunale di Taviano sull’istanza ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 presentata dal ricorrente a mezzo PEC il 23 settembre e con condanna della stessa A.C., ai sensi dell’art. 117, secondo comma c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. e vanno poste integralmente a carico del Comune di Taviano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117 comma 2 c.p.a., ordina al Comune di Taviano, in persona del Sindaco pro tempore, di adottare un provvedimento espresso sull' istanza ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 trasmessa via PEC in data 23 settembre 2021, di cui in motivazione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Taviano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di spese processuali, della somma di € 800,00 (ottocento/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO