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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
UDIENZA 10.6.2025 N. 302/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Angelelli, presso lo Studio del quale in Milano, via Besana n. 6, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE –
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara insussistente il diritto dell' alla restituzione dell'importo di € 9.099,00 percepito CP_1 dalla ricorrente nel periodo da gennaio 2021 a gennaio 2022 in relazione alla domanda RDC-
2020-3639044; rigetta, nel resto, il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 10 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Angelelli, presso lo Studio del quale in Milano, via Besana n. 6, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE –
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara insussistente il diritto dell' alla restituzione dell'importo di € 9.099,00 percepito CP_1 dalla ricorrente nel periodo da gennaio 2021 a gennaio 2022 in relazione alla domanda RDC-
2020-3639044; rigetta, nel resto, il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 10 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE