Inderogabilita' convenzionali degli onorari e dei diritti.
Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni' degli avvocati sono inderogabili.
Ogni convenzione contraria e' nulla.
di Valeria Zeppilli – Nell'epoca, ormai superata, in cui il corrispettivo delle prestazioni legali era fissato dalle tariffe forensi, vigeva un principio: quello dell'inderogabilità dei minimi tariffari, sancito dall'articolo 24 della legge numero 794/1942 sugli onorari di avvocato. […]
Leggi di più…[…] allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi sancita dall'art. 24 della legge n. 794 del 1942." L'inattendibilità della nota che depositata dall'avvocato nella parte relativa ai diritti non esime infatti il giudice dal determinarli in ragione dell'attività svolta e delle tariffe applicabili (tabella b dm 157/2004) anche perché il decreto non specifica quali sono le voci "duplicate" e quindi non dovute, il giudice esclude infatti dalla liquidazione diritti che invece, in base alla suddetta e richiamata tabella, sono dovuti. […]
Leggi di più…[…] Cass. 27.09.2010, n. 20269, così massimata in Foro it. 2010, 12, 1, 3301: “il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24, legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa”. [8] Cfr. […]
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