Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 130/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Riccardo Dellacasa;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 26.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
preso atto che dall'unione coniugale sono nati i figli e , rispettivamente il Per_1 Per_2
13.1.1993 e il 23.12.1998, entrambi maggiorenni e, secondo quanto concordemente rappresentato dai genitori, ormai economicamente autosufficienti;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 1.10.1989 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già cesssata;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2 2) la casa familiare situata in Genova (Ge), Via Giovanni Pascoli civ. 1 nero, interno 8 viene assegnata alla Sig.ra unitamente ai due posti auto situati in Genova, Via Parte_1
Vinzoni 40R (solitamente identificati come int. 8 e int. 9), mentre l'abitazione di Vobbia (Ge), loc. Vigogna civ. 24 viene assegnata al Sig. Parte_2
3) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale e di aver definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale,
4) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, con conseguente rinuncia reciproca a richiedere l'uno nei confronti dell'altro l'assegno di mantenimento;
5) i canoni dell'abitazione di Genova, Via delle Vigne 10/1A concessa in locazione a terzi verranno suddivisi al 50% ciascuno“.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 795, parte II, serie A, anno 1989), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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