Art. 174.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare [Codice civile 167] può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del Codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero [Codice di procedura civile 69], e, nel caso previsto nell'articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati [Codice civile 390], da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
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