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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2014/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Alcamo, Corso Generale dei Medici,138, P.I.: Parte_1
, quale procuratrice speciale di nata in P.IVA_1 Parte_2
Marsala il 04/07/1953 e ivi residente nella via Grotta del Toro n. 78, c.f.:
; C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Gervasi;
-appellante-
CONTRO
con sede in Milano, P.I.: CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriano Pala, Ferruccio Parri e Claudia
Nicotra.
n. 2014/2021 r.g.
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1
al decreto ingiuntivo n.1037 emesso il 30.12.2019, col quale, su ricorso
[...]
della quale procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
il medesimo Tribunale aveva intimato la consegna alla ricorrente della documentazione relativa al contratto di fornitura di servizi di telefonia riferito al numero di utenza 0923/736663 e codice cliente n. 7455680, intestati alla predetta e delle fatture concernenti il rapporto emesse dal 2016 al 23/05/2018, Pt_2
oltre alle spese del procedimento monitorio, con sentenza 332 del 05.05.2021 accoglieva l'opposizione per difetto di legittimazione processuale di Parte_1
che condannava alle spese di lite.
[...]
La soccombente e per la stessa la Parte_2 Parte_1 nell'anzidetta qualità, ha proposto appello, di cui la , costituendosi, ha CP_1
chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 12.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo concerne il ritenuto difetto di legittimazione processuale della ed è fondato. Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto che si vertesse in ipotesi di conferimento di
“rappresentanza processuale” senza contestuale “rappresentanza sostanziale”.
La Corte è di diverso avviso.
Il ricorso in monitorio, nell'ambito di una vertenza insorta con la società fornitrice del servizio di telefonia, mirava alla consegna della documentazione relativa alla costituzione e allo svolgimento di un rapporto contrattuale ormai cessato. Il mandato conferito alla pertanto, anche nei suoi profili sostanziali, non Pt_1
n. 2014/2021 r.g. 3
poteva che essere contenuto entro i limiti dei residui diritti di natura contrattuale della mandante. Dal testo letterale del mandato si trae che l'incarico alla Pt_1
è stato esteso a tutto quanto fosse, nei circoscritti confini della vertenza, strumentale alla realizzazione di quei diritti in sede extraprocessuale e/o processuale;
sicché l'idea che il riferimento ivi contenuto ad attività stragiudiziali fosse da intendere come accessorio rispetto alla previsione dell'attività esperibile in ambito giudiziale non è condivisibile e va disattesa.
Il secondo motivo concerne la valutazione giudiziale di carenza dell'interesse ad agire. Secondo l'appellante, l'interesse ad agire scaturiva dal diritto di ogni contraente di avere copia del contratto onde potere consultarla e avvalersene (l'art. 50, comma 2, e ss. D. Lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del consumo).
Il rilievo, corretto in via di principio, non conduce a un esito favorevole per l'appellante.
Il diritto di ciascun contraente a ricevere copia del contratto non può essere messo in discussione, come non è discutibile l'interesse ad agire di colui che, assumendo di non averla mai ricevuta, domandi in giudizio di acquisirne il possesso.
Quel che, nella concreta fattispecie, deve considerarsi, tuttavia, sul piano del merito, è che l'esigenza, palesata dall'ingiungente, di conoscere le condizioni contrattuali al fine di controllare le spese addebitate in fattura e verificarne la regolarità, era stata con ogni probabilità soddisfatta sin dall'inizio del rapporto, posto che – come oggi è dato ricavare dalla proposta di abbonamento del
12.2.2016 e dalle fatture emesse nell'arco dell'intero periodo di durata del rapporto contrattuale, prodotte in giudizio dalla – il contratto non CP_1
prevedeva costi a consumo ma un canone fisso il cui importo, periodicamente incrementato, non poteva non essere conosciuto (al pari del diritto di recesso spettante senza costi aggiuntivi a tutti gli utenti di tutti i gestori telefonici dopo ventiquattro mesi dall'attivazione) da che lo ha Parte_2 sempre, nell'arco di quasi un triennio, regolarmente corrisposto.
n. 2014/2021 r.g. 4
L'appello è dunque da respingere.
L'esito della lite comporta la condanna di quale procuratrice Parte_1
speciale di alle spese del grado, che si liquidano, in Parte_2
favore di , in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle CP_1 spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che hanno reso la dichiarazione di legge.
Sussistono, nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da quale procuratrice speciale di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala 332 del 5.5.2021; Parte_2
condanna nella spiegata qualità, alla rifusione delle spese di Parte_1
appello, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore degli Avv.ti
Adriano Pala, Ferruccio Parri e Claudia Nicotra, difensori antistatari.
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 17.4.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 2014/2021 r.g.