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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2024
TRIBUNALE DI TERNI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. -est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1709/2024 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Afragola, via A. Parte_1 CodiceFiscale_1 De Gasperi, n. 72, presso lo studio dell'avv.to Filomena Lanzano, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
e
C.F. , elettivamente domiciliato in Spoleto, via P_ CodiceFiscale_2 Posterna, n. 13, presso lo studio dell'avv.to Valeria Perini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente oggetto: separazione conclusioni: le parti all'udienza del 15/04/2025 rassegnavano conclusioni congiunte, come da verbale in pari data le cui conclusioni devono intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte;
il PM rassegnava le sue conclusioni in data 13/05/2025. FATTO E DIRITTO rilevato che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 19/10/2024, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 10/12/2022 e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito con addebito al medesimo, nonché l'assegnazione P_ della ex casa coniugale condotta in locazione;
rilevato che all'esito dei disposti rinnovi della notifica, si è costituito in giudizio il resistente, con comparsa depositata in data 14/04/2025, rappresentando il sopravvenuto accordo dei coniugi;
rilevato che all'udienza del 15/04/2025, le parti si riportavano all'accordo depositato chiedendone l'accoglimento; considerato, in particolare, che le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, il sig. continuerà a P_ vivere in Norcia, in via Case Sparse Cerrette, n. 5, come già avviene dalla separazione di fatto intervenuta tra i coniugi, la sig.ra , invece, tornerà a vivere in Terni presso Parte_1 l'abitazione presa in locazione in costanza di matrimonio sita in Cervara, n. 50; 2. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, essendo il sig. P_ disoccupato e riuscendo a far fronte alle proprie esigenze di vita soltanto grazie agli aitui provenienti dai genitori, mentre la sig.ra percepisce l'assegno di inclusione per un importo pari ad € Pt_1
500,00 mensili circa;
pagina 1 di 2
3.I coniugi dichiarano di non aver acquistato alcun bene immobile in comunione in costanza di matrimonio;
4.Tutti gli altri beni mobili registrati restano attribuiti ai coniugi secondo l'attuale intestazione, essendo i coniugi in regime di separazione dei beni;
5.Con le disposizioni sopra riportate le parti dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione di tutte le questioni di natura patrimoniale, dandosi reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione” rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di precisazioni congiunte che appare conforme ai principi di diritto, di talché si dispone in conformità delle conclusioni congiunte rassegnate;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione delle conclusioni congiunte rassegnate
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
-dichiara la separazione dei coniugi nato a [...], il [...], e P_
, nata a [...], il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1 data 10/12/2022 in Terni (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2022, parte I, numero 132) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto come riportate in parte motiva, autorizzando i coniugi a vivere separati;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto. Spese compensate.
Così deciso in data 21/05/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI TERNI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. -est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1709/2024 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Afragola, via A. Parte_1 CodiceFiscale_1 De Gasperi, n. 72, presso lo studio dell'avv.to Filomena Lanzano, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
e
C.F. , elettivamente domiciliato in Spoleto, via P_ CodiceFiscale_2 Posterna, n. 13, presso lo studio dell'avv.to Valeria Perini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente oggetto: separazione conclusioni: le parti all'udienza del 15/04/2025 rassegnavano conclusioni congiunte, come da verbale in pari data le cui conclusioni devono intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte;
il PM rassegnava le sue conclusioni in data 13/05/2025. FATTO E DIRITTO rilevato che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 19/10/2024, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 10/12/2022 e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito con addebito al medesimo, nonché l'assegnazione P_ della ex casa coniugale condotta in locazione;
rilevato che all'esito dei disposti rinnovi della notifica, si è costituito in giudizio il resistente, con comparsa depositata in data 14/04/2025, rappresentando il sopravvenuto accordo dei coniugi;
rilevato che all'udienza del 15/04/2025, le parti si riportavano all'accordo depositato chiedendone l'accoglimento; considerato, in particolare, che le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, il sig. continuerà a P_ vivere in Norcia, in via Case Sparse Cerrette, n. 5, come già avviene dalla separazione di fatto intervenuta tra i coniugi, la sig.ra , invece, tornerà a vivere in Terni presso Parte_1 l'abitazione presa in locazione in costanza di matrimonio sita in Cervara, n. 50; 2. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, essendo il sig. P_ disoccupato e riuscendo a far fronte alle proprie esigenze di vita soltanto grazie agli aitui provenienti dai genitori, mentre la sig.ra percepisce l'assegno di inclusione per un importo pari ad € Pt_1
500,00 mensili circa;
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3.I coniugi dichiarano di non aver acquistato alcun bene immobile in comunione in costanza di matrimonio;
4.Tutti gli altri beni mobili registrati restano attribuiti ai coniugi secondo l'attuale intestazione, essendo i coniugi in regime di separazione dei beni;
5.Con le disposizioni sopra riportate le parti dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione di tutte le questioni di natura patrimoniale, dandosi reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione” rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di precisazioni congiunte che appare conforme ai principi di diritto, di talché si dispone in conformità delle conclusioni congiunte rassegnate;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione delle conclusioni congiunte rassegnate
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
-dichiara la separazione dei coniugi nato a [...], il [...], e P_
, nata a [...], il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1 data 10/12/2022 in Terni (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2022, parte I, numero 132) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto come riportate in parte motiva, autorizzando i coniugi a vivere separati;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto. Spese compensate.
Così deciso in data 21/05/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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