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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1925/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1925/2020
promossa da:
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
Simone Pistelli e Silvia Mariani, che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Paola CP_1
Colombini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
APPELLATI contumaci
avverso sentenza n. 383/2020 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “La difesa di letto il decreto in data 9 aprile Controparte_4
2024 del Presidente dottor Carlo Breggia, chiede che la causa sia trattenuta in decisione, avendo entrambe le parti già depositato le comparse conclusionali e le repliche ed essendo stata la causa rimessa sul ruolo con l'ordinanza del 15 novembre 2023 del
Presidente relatore estensore dottoressa Simonetta Afeltra, al solo scopo di verificare la notifica dell'appello incidentale agli appellati contumaci e . CP_2 CP_3
Per la parte appellata: “Reiterata la riserva di ricorso in Cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 2371/2023 depositata dalla Corte d'Appello adita il 21.11.2023, già manifestata nel predetto atto di integrazione del contraddittorio, nonché nella memoria di costituzione in giudizio del sottoscritto difensore, con le presenti note di trattazione scritta, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione risposta, nonché nell'atto di appello incidentale a firma degli avv.ti FR e
TT ER, da intendersi in questa sede integralmente riportate e ritrascritte, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 383/2020, depositata il 10 febbraio
2020, con la quale il Tribunale aveva così deciso: “Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara inammissibili le domande attoree volte ad: --- “accertare e dichiarare la nullità̀, l'assoluta invalidità̀ del contratto stipulato in data 16 dicembre
2002, repertorio n. 152834, tra , e , in Parte_2 CP_1 Controparte_5
parte qua, e in particolare nella parte in cui in esso si è disposta la cessione in proprietà̀ esclusiva a favore di della corte di cui è invece proprietario in via CP_1 esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore bene Parte_1
immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub 504; --- accertare e dichiarare la nullità̀, l'assoluta invalidità̀ della scrittura privata "atto ricognitivo e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al n. 1150/15 in data
13.2.2009, tra , , , in parte qua Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
e in particolare nella parte in cui si è riaffermata la proprietà̀ esclusiva e la pretesa
2 usucapione a favore di della corte di cui è invece proprietario in via CP_1 esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore bene Parte_1
immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504"; --- "accertare e dichiarare la ulteriore nullità, l'assoluta invalidità della scrittura privata "atto ricognitivo
e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al n. 1150/15 in data
13.2.2009, tra , , , in parte qua Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
e in particolare nella parte in cui si è prevista la cessione della servitù di passo pedonale
o carraio dipartentesi dalla ex Via delle Case Nuove ora Via del Piastrino, e diritti ad esso connessi, su parte della particella identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part.
370 di proprietà dell'attore secondo quanto tratteggiato sulla piantina all. Parte_1
"A" alla medesima scrittura privata"; --- "accertare e dichiarare l'inopponibilità all'attore del contenuto del contratto stipulato in data 16 dicembre 2002, Parte_1
repertorio n. 152834, tra , e , in parte qua Parte_2 CP_1 Controparte_5
e in particolare nella parte in cui si è disposta la cessione in proprietà esclusiva a favore di della corte di cui è invece proprietario in via esclusiva, ovvero CP_1 comproprietario per quota indivisa l'attore bene immobile identificato Parte_1
al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504"; --- "accertare e dichiarare
l'inopponibilità all'attore della scrittura privata "atto ricognitivo e Parte_1
integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al n. 1150/15 in data
13.2.2009, tra , , , in parte qua Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
e in particolare nella parte in cui si è prevista la cessione della servitù di passo pedonale
o carraio dipartentesi dalla ex Via delle Case Nuove ora Via del Piastrino, e diritti ad esso connessi, su parte della particella identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part.
370 di proprietà dell'attore secondo quanto tratteggiato sulla piantina all. Parte_1
"A" allegata alla medesima scrittura privata" per intervenuto giudicato esterno per tutto quanto detto in motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda attorea volta ad accertare il diritto di comproprietà del sig. sulla corte comune Parte_1
identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504, in virtù di usucapione per intervenuto giudicato esterno per tutto quanto detto in motivazione;
- rigetta la domanda attorea volta all'accertamento e declaratoria del diritto di proprietà esclusiva dell'attore sulla corte identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. Parte_1
504; - accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per CP_1
l'effetto, dichiara il medesimo proprietario esclusivo della corte descritta al N.C.E.U. del
Comune di Vinci a foglio 10, particella 367 sub. 504; - rigetta ogni altra domanda attorea per come proposta nei confronti del sig. per quanto osservato in motivazione;
- CP_1
rigetta la domanda attorea nei confronti delle convenute sigg.re e per CP_2 CP_3
3 quanto osservato in motivazione;
- le spese di lite di parte convenuta si liquidano CP_1 in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA, CPA, spese vive documentate stante le domande riconvenzionali nonché spese di CTP e si pongono tutte interamente a carico di parte attrice;
- le spese di lite di parte convenuta e si liquidano in CP_2 CP_3
€ 2.500,00 oltre spese generali, IVA, CPA da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU a carico definitivamente di parte attrice per come liquidate con separato decreto.
1.1) Il processo così deciso era stato instaurato dallo stesso che, con Pt_1
citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Firenze
– sez. distaccata di Empoli – le sigg.re CP_2 CP_3 Persona_1 nonché “impugnando” il contratto di compravendita stipulato in data CP_1
16/12/2002, rep. 152834, trascritto in data 13.1.2003, ed intercorso tra Parte_2
(rappresentato dalla procuratrice , e nella CP_2 CP_1 Controparte_5
parte in cui era stata disposta la cessione in proprietà esclusiva a favore di CP_1
della corte identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504, di cui assumeva la proprietà in via esclusiva, ovvero a tutto concedere comproprietario per quota indivisa.
1.2) e regolarmente costituite, avevano sollevato CP_2 CP_3
preliminarmente eccezione di pregiudizialità ex art. 337, 2° comma c.p.c., ai fini della sospensione del giudizio, in pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza n.
286/2010 del Tribunale di Firenze – sez. distaccata di Empoli – con la quale era stata riconosciuta in capo a la proprietà esclusiva della corte in questione, a CP_1 seguito dell'acquisto di cui all'atto Notaio 16.12.02 (n. 152834 Rep.) ed anche in Per_2 ragione dell'usucapione maturata in testa alle medesime ssig. sue danti causa, CP_6
Per_ giusto atto ricognitivo ed integrativo ai rogiti Notaio del 5.2.2009.
1.3) Si era costituito anche parimenti proponendo l'eccezione di CP_1
pregiudizialità ex art. 337, 2° comma c.p.c. ai fini della sospensione del giudizio in pendenza del procedimento di appello avverso la predetta sentenza 286/2010 del Tribunale di Firenze – sez. distaccata di Empoli e, nel merito, deducendo l'infondatezza delle domande attoree, date le risultanze documentali relative alla proprietà della corte di cui al subalterno 504 in capo ai propri danti causa ed alla circostanza che la domanda attorea relativa all'acquisto per intervenuta usucapione della comproprietà della medesima area risultava essere già stata rigettata in un precedente giudizio (per mancato assolvimento del relativo onere probatorio).
In ogni caso, aveva proposto a propria volta in via riconvenzionale CP_1 domanda per l'accertamento della proprietà esclusiva della corte descritta al N.C.E.U. del
Comune di Vinci a foglio 10, particella 367 sub. 504 anche per acquisto per usucapione.
4 1.4) Era invece rimasta contumace . Persona_1
1.5) Ritenuti insussistenti i requisiti per la sospensione del giudizio, la causa era poi stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ed ammissione di prove testimoniali, tra l'altro accertando il passaggio in giudicato della sopra menzionata sentenza di appello.
1.6) Il Tribunale era infine pervenuto alla statuizione sopra ricordata sulla scorta dei passaggi argomentativi che seguono.
A) nel presente giudizio, aveva impugnato il contratto di compravendita Pt_1
stipulato in data 16/12/2002 sul rilievo che a tale data, né (acquirente), né il CP_1
venditore (dante causa), erano ad alcun titolo proprietari, e tantomeno Parte_2
proprietari esclusivi, della porzione di terreno oggetto di causa, perché la sentenza n.
286/2010 del 16/9/2010 del Tribunale di Firenze – Sez. Distaccata di Empoli - che aveva riconosciuto il diritto di proprietà del sull'area, era stata impugnata presso la CP_1
Corte d'Appello di Firenze e dunque difettava ancora, a favore del medesimo convenuto l'accertamento e la declaratoria definitiva nei modi di legge della titolarità della CP_1
proprietà dell'area in questione.
Nel merito parte attrice aveva esposto che, diversamente da quanto indicato all'interno del contratto de quo, il bene in esso descritto - "resede sopracitato, a servizio dei subalterni 501, 502 e 503 raffigurato al N.C.E.U. del Comune di Vinci nell'elaborato planimetrico relativo all'intero fabbricato nel foglio di mappa 10 dalla particella 367 sub.
504" - doveva considerarsi quale bene di sua proprietà esclusiva od al più in comune con il convenuto ciò in quanto non era possibile desumere dai relativi titoli di proprietà, CP_1
neppure ante 2002, la prova certa ed incontrastata della proprietà esclusiva dell'area oggetto di causa in capo a quest'ultimo.
Secondo la prospettazione attorea, antecedentemente al 31.10.2002, il sub. 504 part. 367 del foglio di mappa 10, non era individuato perché “resede a comune” ovvero esso era stato venduto (quanto alla relativa quota di comproprietà) con atto di cessione di quote di comproprietà in data 24/8/1949 per notar rep. n. 2919 prot. 248 da Per_4
Per_
e a e e a Persona_5 Per_7 Persona_8 Controparte_7
A loro volta questi ultimi avevano ceduto la relativa titolarità dell'intero subalterno ad dante causa dell'attore, con atto di vendita per notar del Persona_9 Per_10
10/1/1971 rep. n. 59855 fasc. 5055.
In altri termini, si assumeva che soltanto con la variazione presentata ad opera dei in data 31.10.2002 n. 566635.1/2002, detta porzione d'immobile era stata CP_2
definitivamente identificata.
5 Quindi la vendita del resede (raffigurato al N.C.E.U. del Comune di Vinci nell'elaborato planimetrico relativo all'intero fabbricato nel foglio di mappa 10 dalla particella 367 sub. 504) era stata illegittimamente attuata dal contratto in data 16.12.2002, oggetto di impugnazione, dato che il bene predetto era stato alienato quale bene di proprietà esclusiva di , mentre risultava di proprietà esclusiva di Parte_2 [...]
oppure, al limite, in comune. Parte_1
Inoltre, la successiva scrittura privata in data 5.2.2009 (denominata "atto ricognitivo e integrativo") registrata in data 13.2.2009 ed avente come parti
[...]
(che, nella loro dichiarata qualità di eredi di Per_1 CP_2 CP_3
, dichiaravano e riconoscevano che con il contratto per notar del Parte_2 Per_2
16/12/2002 "si è inteso comunque cedere all'acquirente oltre ai diritti espressamente ivi indicati, anche tutti gli altri facenti capo alla parte venditrice come costituitisi per effetto del possesso pacifico e continuato ultraventennale ...ed in particolare senza escluderne alcuno - il diritto di proprietà sulla corte di cui al Foglio 10 particella 367 sub. 504, indicata anch'essa nell'allegata planimetria ...”) risultava parimenti inconferente e illegittima.
B) Nelle more del procedimento era intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1766/2017 (altresì passata in giudicato), emessa in un giudizio tra le stesse parti, promosso da contro nel cui ambito era stata CP_1 Parte_1
reclamata la proprietà della corte sub 504 e segnatamente:
- sulla base proprio del contratto di compravendita stipulato in data CP_1
16/12/2002 nonché a titolo di usucapione;
- solo per usucapione. Pt_1
La statuizione della Corte di Appello aveva riguardato proprio l'interpretazione del contratto di compravendita stipulato in data 16.12.2002 tra , e Parte_2 CP_1
tanto che era stato affermato come, con tale atto, “... non Controparte_5 Parte_2
ha venduto la proprietà esclusiva della particella sub 504, bensì solo i diritti di comproprietà della stessa, quali derivanti dal trasferimento delle particelle di subalterni
501,502 e 503, ma non esaurienti il complesso degli stessi diritti di comproprietà” (pag. 7) Per_ nonché l'atto ricognitivo Notaio del 5.2.2009 (scrittura privata registrata ad Empoli al n. 1150/15 in data 13.2.2009), tra , tra Persona_1 CP_2 CP_3
, al quale non era stata data rilevanza al fine Persona_1 CP_2 CP_3 di richiamare la successione nel possesso di cui all'art. 1146 cc, comma 2 (pag. 6).
Tale delibazione - secondo il Tribunale - precludeva, proprio con riferimento alla valenza nel presente giudizio del contratto di compravendita stipulato in data 16/12/2002 tra , e nonché dell'atto ricognitivo Notaio Parte_2 CP_1 Controparte_5
6 Per_ del 5/2/2009, una sua diversa valutazione/interpretazione stante l'effetto del
“giudicato esterno”.
Inoltre, la Corte di Appello aveva statuito anche in merito alle domande proposte dalle parti nel medesimo giudizio (in via diretta da ed in via riconvenzionale da CP_1
volte all'accertamento dell'acquisto per usucapione della Corte di cui al sub 504, Pt_1
rigettandole entrambe in quanto non provate, con la conseguenza che era precluso nel presente giudizio il riesame della stessa questione.
Quindi l'intervenuto giudicato esterno impediva di valutare alcune delle domande proposte dall'attore e segnatamente quelle dirette a veder dichiarato invalido/nullo/annullabile/ o comunque a lui non opponibile sia il contratto stipulato in data 16 dicembre 2002 (repertorio n. 152834, tra , e Parte_2 CP_1
Per_
) sia che l'atto ricognitivo Notaio del 5/2/2009, onde ritrascriveva Controparte_5
le domande attoree che riteneva coperte da giudicato esterno:
“-accertare e dichiarare la nullità, l'assoluta invalidità del contratto stipulato in data 16 dicembre 2002, repertorio n. 152834, tra , e Parte_2 CP_1 CP_5
, in parte qua, e in particolare nella parte in cui in esso si è disposta la cessione in
[...]
proprietà esclusiva a favore di della corte di cui è invece proprietario in CP_1 via esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore bene Parte_1
immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub 504;
“accertare e dichiarare la nullità, l'assoluta invalidità della scrittura privata "atto ricognitivo e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al n.
1150/15 in data 13.2.2009, tra , , , Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
in parte qua e in particolare nella parte in cui si è riaffermata la proprietà
[...]
esclusiva e la pretesa usucapione a favore di della corte di cui è invece CP_1 proprietario in via esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore
[...]
bene immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. Parte_1
504";
"accertare e dichiarare la ulteriore nullità, l'assoluta invalidità della scrittura privata
"atto ricognitivo e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al
n. 1150/15 in data 13.2.2009, tra , , , Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
in parte qua e in particolare nella parte in cui si è prevista la cessione della servitù
[...]
di passo pedonale o carraio dipartentesi dalla ex Via delle Case Nuove ora Via del
Piastrino, e diritti ad esso connessi, su parte della particella identificata al N.C.E.U. di
Vinci al Fg. 10 part. 370 di proprietà dell'attore secondo quanto Parte_1
tratteggiato sulla piantina all. "A" alla medesima scrittura privata"; "accertare e dichiarare l'inopponibilità all'attore del contenuto del contratto Parte_1
7 stipulato in data 16 dicembre 2002, repertorio n. 152834, tra , Parte_2 CP_1
e , in parte qua e in particolare nella parte in cui si è disposta la
[...] Controparte_5
cessione in proprietà esclusiva a favore di della corte di cui è invece CP_1 proprietario in via esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore
[...]
bene immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. Parte_1
504";
"accertare e dichiarare l'inopponibilità all'attore della scrittura Parte_1
privata "atto ricognitivo e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad
Empoli al n. 1150/15 in data 13.2.2009, tra , , Persona_1 CP_2 CP_3
, in parte qua e in particolare nella parte in cui si è prevista la
[...] CP_1
cessione della servitù di passo pedonale o carraio dipartentesi dalla ex Via delle Case
Nuove ora Via del Piastrino, e diritti ad esso connessi, su parte della particella identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 370 di proprietà dell'attore Parte_1
secondo quanto tratteggiato sulla piantina all. "A" allegata alla medesima scrittura privata"); oltre alle domande volte accertamento dell'acquisizione del diritto di usucapione.
C) Diversamente però si doveva ragionare quanto alla domanda attorea volta all'accertamento del diritto di proprietà esclusiva e/o di comproprietà di Parte_1
sulla corte identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504 nonché alla contrapposta domanda riconvenzionale proposta dal volta all'accertamento del CP_1
diritto di proprietà esclusiva sulla medesima area, che non potevano ritenersi coperte da giudicato.
Nella fattispecie si doveva infatti escludere che l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1766/17 della Corte di Appello di Firenze, quanto all'assenza di titolarità della proprietà esclusiva della corte per come emergente dalla interpretazione del contratto di compravendita stipulato in data 16/12/2002 postulasse logicamente e necessariamente l'impossibilità di accertare l'esistenza del diritto di proprietà (o di parte attrice o di parte convenuta) sulla base di documentazione non sottoposta al vaglio né del giudice di primo grado, né di quello di secondo grado.
Di qui la necessità di accertare l'effettiva proprietà del bene oggetto di causa.
D) Sulla scorta delle risultanze dell'espletata CTU, risultava documentalmente ricostruibile che il subalterno 504 della Particella 367 era stato costituito catastalmente a seguito della denuncia N° 56635.1/2002 del 31.10.2002 prot. 387027, presentata da in variazione del subalterno 500, a sua volta costituito con denuncia di Parte_2
variazione N° 15065.1/2002 prot. n° 319209 e traente origine dal subalterno 4 della particella 367.
8 Antecedentemente al citato atto Notaio del 16.12.2002, il compendio Per_2
immobiliare di cui la corte era una parte risultava catastalmente rappresentato al foglio 10 dalla particella 367 ed era costituito da quattro unità immobiliari così identificate:
- particella 367 sub 1 unita alla particella 369 intestata al NCEU a;
CP_8
- particella 367 sub 4 intestata al NCEU a;
Parte_2
- particella 367 sub 8 unita alla particella 366, intestata al NCEU a Parte_1
[...]
- particella 367 sub 10 intestata al NCT a (nuda proprietà) e CP_1 CP_9
(usufrutto).
[...]
Pertanto, il CTU esaminando gli atti di provenienza alle parti in lite ed ai loro danti causa, relativi al fabbricato insistente sulla particella 367 del foglio 10, intervenuti antecedentemente all'Atto Notaio del 16.12.2002, aveva appurato che “Dalla Per_2
valutazione degli atti di provenienza attinenti le unità immobiliari costituenti il fabbricato rappresentato nella particella 367, come sopra richiamati, emergono le seguenti considerazioni in ordine alla effettiva proprietà della corte in parola, antecedentemente
l'atto Notaio del 16/12/2002: - con atto notaio del 27/09/1912 rep 1386 Per_2 Per_11
fasc 1014, al dante causa proprietà perviene, fra gli altri, il particellare 527 che, CP_2
individuato nella sezione L del catasto storico su cui è stato sovrapposta la mappa catastale attuale, evidenzia la corrispondenza con la maggior consistenza della corte oggetto di vertenza (cfr. All. 9 mappa catasto storico sezione L); - nelle originarie planimetrie catastali relative alle porzioni oggi di proprietà ed Parte_1 all'epoca pervenute in primo luogo a e successivamente a Persona_12 Per_9
con atto Notaio del 1967 e con atto Notaio del 1971 (cfr. All. 10
[...] Per_10 Per_10
planimetrie catastali propr. , la porzione confinante con la proprietà e Pt_1 Pt_1 corrispondente alla corte oggetto di vertenza è indicata come proprietà “ ; - CP_2
nella denuncia di successione legittima di apertasi al 02.08.1973 e Persona_13
registrata ad Empoli il 31.12.1973 sia nella descrizione che nella planimetria allegata, è individuata chiaramente la porzione oggetto di vertenza, indicata come “corte” ed “orto”
(Cfr.: All. 11 denuncia di successione ). Per quanto sopra evidenziato, si Persona_13
ritiene che la proprietà della corte oggetto di vertenza, appaia riconducibile alla
Per proprietà per Notaio del 1912 e per denuncia di successione CP_2 Per_11
legittima di , mentre non si trova riscontro della corte medesima negli atti di Persona_13
provenienza che fanno capo alla proprietà . Pt_1
E) Pertanto, il Tribunale aveva:
− rigettato la domanda attorea volta all'accertamento e declaratoria del diritto di proprietà esclusiva dell'attore sulla corte identificata al N.C.E.U. Parte_1
9 di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504 e accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta dal volta a “dichiarare il convenuto CP_1 CP_1
proprietario esclusivo della corte descritta al N.C.E.U. del Comune di Vinci
[...]
a foglio 10, particella 367 sub. 504”;
− rigettato ogni altra domanda attorea proposta nei confronti del stante CP_1
l'odierno accertamento del diritto di proprietà della corte in suo favore, così come la domanda risarcitoria per come proposta da parte attrice nei confronti delle stante l'odierno accertamento del diritto di proprietà della corte in favore CP_2
del mentre riteneva assorbita ogni altra domanda riconvenzionale CP_1
proposta in via subordinata da parte convenuta CP_1
2) ha interposto appello per i motivi di seguito illustrati. Parte_1
2.1) Con il primo motivo di gravame ha censurato la sentenza perché, aderendo acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, aveva interpretato in modo erroneo un atto di provenienza del 1912 dei danti causa di e quindi aveva CP_1
attribuito un significato ultroneo a planimetrie che non avevano la funzione di identificare i confini e la proprietà del subalterno 504 e aveva attribuito valore accertativo della proprietà nei confronti dei terzi estranei a una denunzia di successione, senza riconoscere il dovuto significato giuridico ad altri elementi documentali, regolarmente offerti in comunicazione, che supportavano invece la natura “a comune” della corte, rappresentata dal subalterno 504 . Peraltro se il particellare 527 trasferito con l'atto costituiva la Per_11
“maggior parte” della corte oggetto di vertenza, ciò significava oggettivamente che c'era almeno una “diversa parte” della corte che non era stata trasferita (almeno: non con quell'atto) ai cioè ai danti causa di Inoltre, la sovrapposizione CP_2 CP_1
della mappa catastale con il Catasto Storico utilizzata dal consulente tecnico di ufficio come allegato 9 evidenziava proprio che il particellare 527 aveva un confine posto a diversi metri dal fabbricato, mentre la parte di corte adiacente al fabbricato (oggetto di causa) era rappresentata dal particellare 536. In conclusione, ed in sintesi, l'appellante sosteneva che – a fronte dei dati emergenti dalla documentazione catastale risalente nel tempo e dei vari atti di provenienza, che conducevano a individuare come di “proprietà comune” ai vari proprietari delle unità immobiliari che componevano il fabbricato, la corte e il passo ad esso adiacente – fosse stata avviata, nel 2002 in modo conclamato, un'operazione diretta alla appropriazione da parte di della porzione della Parte_2 corte oggetto di causa. Tale operazione, una volta esclusa l'acquisizione in proprietà per effetto di “usucapione”, non era però supportata da alcun valido titolo di acquisto e si rivelava pertanto come unilaterale ed illegittima. Onde chiedeva la riforma della sentenza in favore della proprietà “a comune” della corte adiacente al fabbricato .
10 2.2) Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza in quanto il
Tribunale era caduto in errore con riferimento al perimetro del giudicato. Essendo stato dedotto da come primo titolo d'acquisto della proprietà esclusiva l'atto del CP_1
Notaio , ma essendo stata contestata in quel primo giudizio la legittimazione dei Per_2
suoi danti causa al trasferimento della piena proprietà della porzione di corte, anche il tema relativo all'accertamento dei diritti acquisiti per quella linea avrebbe dovuto essere coperto dall'autorità di cosa giudicata, non potendosi certamente ritenere che restasse comunque possibile ripetere l'accertamento in un diverso giudizio (con nuovi documenti e nuove prove). A tutto concedere, l'accertamento della proprietà esclusiva (e non pro- quota) del subalterno 504 in capo a avrebbe potuto essere effettuato in CP_1 questo giudizio, solo allegando un titolo di acquisto “diverso ed ulteriore” rispetto a quelli già dedotti e valutati nel giudizio precedente e (ovviamente) diverso anche da quelli che
(come i titoli che avevano legittimato la proprietà alla vendita per atto del Notaio CP_2
del 2002) erano comunque necessariamente confluiti nella valutazione oggetto Per_2
del precedente giudizio, rappresentandone il necessario antecedente logico –giuridico dell'atto del 2002. In conseguenza, chiedeva la riforma anche per violazione degli Per_2
art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nella misura in cui aveva accertato (comunque, in modo erroneo) la proprietà esclusiva di sulla porzione di corte identificata dal CP_1
subalterno 504, sulla base di titoli che erano stati dedotti o che avrebbero dovuto essere dedotti (e provati) all'interno del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1766/2017 della
Corte d'Appello di Firenze.
2.3) Con memoria ritualmente depositata si è costituito che ha CP_1
resistito all'appello principale ed ha proposto appello incidentale per “omessa pronuncia” dato che in primo grado egli aveva anche avanzato domanda riconvenzionale per essere dichiarato titolare e proprietario anche della servitù di passo, pedonale e carrabile, sul terreno descritto al N.C.E.U. del Comune di Vinci a foglio 10, particella 370 di proprietà dell'appellante, nel percorso risultante dal tratteggio di cui alla planimetria allegata sub. A)
Per_ alla scrittura privata ricognitiva Notaio 5.2.09, per intervenuta usucapione maturata in testa ai suoi danti causa e successiva cessione con atto Notaio 16.12.02 e con la Per_2
suindicata scrittura ricognitiva, unendo il proprio possesso a quello dei suoi danti causa, il tutto per come suffragato dalle prove per testi.
2.4) La causa è stata quindi trattenuta una prima volta in decisione, con ordinanza in data 13.3.2023, previa sostituzione dell'udienza dell'8.3.2023 con il deposito di note scritte e con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
3) Con sentenza non definitiva n. 2371/2023, depositata in data 19.11.2023, la
Corte ha esposto preliminarmente come fosse suscettibile di analisi esclusivamente
11 l'appello principale, stante l'omessa notifica dell'appello incidentale alle parti non costituite, rilevando altresì come la sentenza n. 1766/2017 della Corte d'Appello avesse ritenuto che non ha venduto la proprietà esclusiva della particella sub Parte_2
504, bensì solo i diritti di comproprietà della stessa, quali derivanti dal trasferimento delle particelle di subalterni 501,502 e 503, ma non esaurienti il complesso degli stessi diritti di comproprietà” (pag. 7), con statuizione cui la sentenza impugnata aveva espressamente attribuito la valenza di giudicato esterno: per l'effetto, in sede di impugnazione, il aveva ridotto la propria domanda, invocando esclusivamente la Pt_1 qualità di comproprietario (l'altro essendo il sulla “corte comune identificata al CP_1
N.C.E.U. di Vinci al F. 10 particella 367 subalterno 504”, con condanna alla restituzione in favore di del compossesso della predetta “corte comune”.”. Parte_1
3.1) Ciò premesso, nella predetta sentenza non definitiva la Corte ha ritenuto non condivisibile l'approccio interpretativo del giudice di prime cure secondo cui il giudicato determinato dalla sentenza 1766/2017 della Corte d'Appello di Firenze consentisse comunque di procedere a valutare l'esistenza o meno del diritto di proprietà del o Pt_1 del sulla corte in questione, “sulla base di documentazione non sottoposta al CP_1 vaglio né del giudice di primo grado né di quello di secondo grado”.
In proposito, è stato infatti esposto che “Si deve dissentire dalle affermazioni della difesa del e ancor prima della sentenza. Invero, il secondo motivo è già fondato CP_1
proprio sotto questo aspetto perché si intende dilatare la portata della locuzione utilizzata dalla SC in tema di “ accertamento così compiuto…”. Come ritenuto da Cass.
04/08/2022, n.24290 “secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo
(Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, n. 41895 e giurisprudenza ivi citata). L'autorità del giudicato copre, ai sensi dell'art. 2909 c.c., tanto il dedotto che il deducibile in relazione alla situazione, di fatto e di diritto, accertata nel giudicato. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non rileva ad escludere l'autorità del giudicato la diversità dei documenti prodotti e delle prove assunte nella controversia che abbia ad oggetto questioni su cui sia già intervenuto il giudicato.” Inoltre Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1682 del 18/02/1991 con riferimento alle preclusioni a seguito del passaggio
12 in giudicato della sentenza avente ad oggetto l'accertamento negativo di un diritto per difetto di prova ha stabilito chiaramente che “L'ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto "allo stato". Da ciò consegue che l'accertamento dell'inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti.”.
3.2) La Corte ha dunque esposto che “Già sotto tale profilo la prima sentenza deve essere riformata perché deve essere accolto il secondo motivo di appello laddove chiede la riforma “nella misura in cui ha accertato (comunque, in modo erroneo) la proprietà esclusiva di sulla porzione di corte identificata dal subalterno 504, sulla CP_1
base di titoli che erano stati dedotti o che avrebbero dovuto essere dedotti (e provati) all'interno del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1766/2017 della Corte d'Appello di
Firenze” . Ne consegue che deve essere depennata ed esclusa dalla sentenza gravata la seguente statuizione “- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
e, per l'effetto, dichiara il medesimo proprietario esclusivo della corte CP_1 descritta al N.C.E.U. del Comune di Vinci a foglio 10, particella 367 sub. 504”.”.
3.3) Una volta esclusa la proprietà “esclusiva” in capo al la Corte ha CP_1
ritenuto necessario valutare se, ed in quali termini, sussistesse una “comproprietà” del resede, ed in capo a chi, con ciò determinandosi la necessità di analizzare il primo motivo di gravame e, per l'effetto, di approfondire la situazione concernente i “... particellari 536
e 527 da cui sarebbe derivata la part. 367 sub 504, dato che l'appellante ritiene che il sub
504 discenda dal particellare 536 del Catasto Storico mentre l'appellato ritiene CP_1
che discenda dal particellare 527 dello stesso Catasto e sostiene che il numero 536 non può indicare il resede in questione, ma altro e diverso bene”.
All'esito di tale disamina, la Corte ha dunque ritenuto (in accoglimento del primo motivo di gravame) che “...deve essere dichiarato il diritto di comproprietà di Parte_1
sulla corte comune identificata al N.C.E.U. di Vinci al F. 10 particella 367
[...]
subalterno 504, con condanna alla restituzione in favore di del Parte_1 compossesso della predetta corte comune, oltre alla necessità della trascrizione”.
3.4) La Corte ha poi rilevato la necessità di rimettere la causa sul ruolo in quanto parte appellata aveva proposto appello incidentale, senza che ne constasse tuttavia CP_1
l'intervenuta notifica alle parti non costituite sigg.re ed agli eredi, CP_2
impersonalmente, di (tutte parti, peraltro, che dovevano essere dichiarate Persona_1
contumaci).
13 3.5) Con la sentenza non definitiva predetta è stato dunque reso il seguente dispositivo: “La Corte d'Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, solo sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
e degli appellati contumaci e , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, collettivamente e impersonalmente, avverso la sentenza del CP_10
Tribunale di Firenze n. 383/2020 depositata il 10 febbraio 2020, così provvede: 1) dichiara la contumacia di e , CP_2 CP_3 CP_10
; 2)in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della
[...]
sentenza gravata: --- a) tenuto conto del giudicato di cui alla sentenza n. 1766/2017 della
Corte d'Appello di Firenze, depenna ed esclude dalla sentenza gravata n. 383/2020 del
10.2.2020 la seguente statuizione “- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per l'effetto, dichiara il medesimo proprietario esclusivo della CP_1 corte descritta al N.C.E.U. del Comune di Vinci a foglio 10, particella 367 sub. 504”; ---
b) dichiara invece l'esistenza del diritto di comproprietà di sulla corte Parte_1
comune identificata al N.C.E.U. di Vinci al F. 10 particella 367 subalterno 504, con condanna alla restituzione in favore di del compossesso della predetta Parte_1
corte comune e con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione della presente sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità; 3) rimette la causa sul ruolo ai fini del vaglio dell'appello incidentale, previa notifica dello stesso alle parti contumaci;
4) spese al definitivo”.
3.5) Rimessa la causa sul ruolo ed effettuata rituale notifica, nei confronti delle parti contumaci, dell'appello incidentale proposto dal la causa è stata poi CP_1
nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 28.5.2024, previa sostituzione dell'udienza del 15.5.2024 con il deposito di note scritte e con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
4) La ricostruzione dello sviluppo del contenzioso in esame evidenzia dunque come il residuo oggetto del presente giudizio di appello attenga, unicamente, all'appello incidentale proposto dal sig. CP_1
4.1) In questo senso si ricorda come, nel contesto di tale gravame incidentale, il abbia esposto: CP_1
− di aver “...avanzato domanda riconvenzionale per essere dichiarato titolare e proprietario della servitù di passo, pedonale e carrabile, sul terreno descritto al
N.C.E.U. del Comune di Vinci a foglio 10, particella 370 di proprietà dell'appellante, nel percorso risultante dal tratteggio di cui alla planimetria
Per_ allegata sub. A) alla scrittura privata ricognitiva Notaio 5.2.09 (doc. n. 2
14 allegato alla comparsa di risposta in 1° grado), per intervenuta usucapione maturata in testa ai suoi danti causa e successiva cessione con atto Notaio
16.12.02 e con la suindicata scrittura ricognitiva, unendo il proprio Per_2 possesso a quello dei suoi danti causa”;
− che “Tale domanda non è stata oggetto del giudizio concluso con la sentenza di
Codesta Corte n. 1766/17 talché il Tribunale non poteva dichiararla inammissibile per asserito “giudicato esterno”.”;
− che “Tale domanda è fondata e va pertanto decisa, sussistendo, sotto tal profilo, violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 112 c.p.c. secondo cui il Giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda”;
− che la fondatezza della domanda in questione era apprezzabile in forza dei riscontri emergenti dall'istruttoria espletata in prime cure e, in particolare, dalle deposizioni dei testi , , , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
, e . Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
4.2) Il ha dato atto dell'oggettiva omissione di pronuncia sul punto, da Pt_1
parte del Tribunale di Firenze, rilevando tuttavia come la domanda in questione doveva comunque ritenersi infondata.
4.3) In proposito va immediatamente rilevato come sia effettivamente dato ravvisare un'omissione di pronuncia sulla domanda in questione, emergendo nitidamente che:
− il sig. ha avanzato domanda riconvenzionale volta all'accertamento CP_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sopra ricordata
(circostanza espressamente ricordata dallo stesso Tribunale di Firenze nell'epigrafe della sentenza impugnata, ove risultano indicate le domande del predetto sig. tra cui, appunto, quella in oggetto); CP_1
− il Tribunale di Firenze non ha statuito sul punto.
4.4) La riscontrata violazione dell'art. 112 c.p.c. determina, trattandosi di omessa pronuncia attinente a domanda di merito, la nullità della sentenza sotto il profilo in questione (cfr, tra tante, Cass. 13716 del 5.7.2016).
Tale nullità, peraltro, non comporta che la causa vada rimessa in prime imponendo invece, unicamente, di statuire nel presente grado di giudizio sulla domanda la cui valutazione è stata omessa.
Preso dunque atto della fondatezza, sotto il profilo in esame, del gravame incidentale in analisi, deve quindi procedersi a valutare il merito della domanda riconvenzionale di usucapione sopra ricordata.
4.5) La domanda non è suscettibile di accoglimento.
15 4.5.1) In proposito deve anzitutto rilevarsi come il abbia fondato tale CP_1
domanda allegando (nella comparsa di costituzione e risposta in prime cure) che:
Per_
• nella già menzionata scrittura privata ricognitiva per atto Notaio del
5.2.2009, risultava indicato che al terreno raffigurato alla particella 369 del foglio
10 (di proprietà del per averlo acquistato da nel 2002, con CP_1 Parte_2
atto ai rogiti Notaio , di Vinci) “...si accedeva anche con mezzi Persona_15
agricoli con passo pedonale e carraio dipartentesi dalla ex via delle Case Nuove ora via Piastrino, passo che è esistito da tempo immemorabile e che è stato quindi ceduto con le stesse modalità di esercizio con cui veniva in precedenza esercitato”
e che il relativo tracciato era da individuarsi nel percorso che “...risulta con tratteggio nella planimetria che viene allegata a questo atto sotto “A”.”;
• detto passaggio era sempre stato utilizzato, per ben oltre venti anni antecedenti all'acquisto del terreno da parte del sia ad opera di (e dei CP_1 Persona_13
suoi familiari) che di (dante causa del e dei suoi familiari;
Parte_2 CP_1
• il passo era sempre stato esercitato sia a piedi che con mezzi agricoli, al fine di raggiungere un fabbricato presente da tempo immemorabile sul terreno di cui alla predetta particella 369.
Null'altro risulta poi specificato sul punto nel contesto della prima memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c., mentre nella seconda memoria dimessa ai sensi di tale norma è stata chiesta l'ammissione di prova per testi su capitoli finalizzati a dimostrare l'effettività di tale passaggio (così i capitoli nn. 1 e 2), dimettendo anche documentazione catastale e fotografica a supporto.
4.5.2) Sul punto va immediatamente rilevato come la scrittura ricognitiva sopra ricordata non abbia, sostanzialmente, alcun rilievo ai fini della decisione da assumere nella presente causa.
Va infatti evidenziato come l'atto in questione non abbia alcun riferimento alla cessione di un diritto di servitù già sorto (e, trattandosi di servitù di passaggio indicata come acquisita per usucapione, sarebbe stata in effetti necessaria a tal fine una statuizione giurisdizionale, mai da alcuno menzionata) ma solo all'attestazione di un precedente passaggio esercitato (anche) sul terreno di cui alla particella 370 per accedere a quello di cui alla particella 369.
Ne consegue che la scrittura stessa non risulta svolgere alcuna funzione aggiuntiva
– sul piano del diritto – rispetto al disposto dell'art. 1146, 2° comma, c.c. (trattandosi di accessione nel possesso, operata da parte dell'acquirente a titolo particolare in quello già esercitato dal proprio dante causa).
16 In punto di fatto, invece, ed ove intesa quale elemento documentale in grado di fornire dimostrazione dell'effettiva esistenza del passaggio in questione e dell'immemorabile possesso in tal modo esercitato, la scrittura predetta assume il mero valore di atto scritto proveniente da terzi, con valenza di argomento di prova da sottoporre ad un vaglio istruttorio correlato a tutte le altre risultanze probatorie disponibili.
4.5.3) Ciò stabilito deve quindi ricordarsi come l'art. 1061, 1° comma, c.c., stabilisca che le servitù non apparenti non possono acquistarsi (per quanto qui interessa) per usucapione.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è poi da lungo tempo attestata nel senso che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (così Cass. 11834 del 6.5.2021; nello stesso tenore argomentativo cfr Cass. 7004 del 17.3.2017, Cass. 13238 del 31.5.2010, Cass. 2994 del 17.2.2004, Cass. 11254 del
17.12.1996).
4.5.3.1) In tale prospettiva ermeneutica va quindi osservato come, già a livello di allegazione, non risultino individuabili le opere permanenti destinate all'esercizio della servitù oggetto della domanda del sig. CP_1
Nulla è infatti dedotto sul punto in comparsa di costituzione e risposta in prime cure, così come nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e nei capitoli di prova già in precedenza ricordati.
Dunque, già sulla base della stessa prospettazione dell'odierno appellato, non risultano sussistere opere permanenti oggettivamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio in questione: a fondamento del proprio dedotto acquisto per usucapione di tali servitù, in effetti, il sig. ha dedotto unicamente il proprio passaggio e quello dei CP_1
propri danti causa.
Nulla, parimenti, risulta del resto indicato al riguardo anche nei capitoli di prova ammessi e, correlativamente, nulla è stato riferito al riguardo dai testi escussi (e menzionati nel gravame incidentale dal sig. . CP_1
17 La documentazione fotografica dimessa dallo stesso (in allegato alla CP_1
seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.), infine, non evidenzia l'esistenza di alcuna opera valorizzabile ai fini predetti (né, si ripete, risulta comunque allegato che tali fotografie avrebbero avuto una siffatta attitudine probatoria).
4.5.3.2) Tale contesto, già a livello di allegazione e tantomeno a livello di risultanze istruttorie, non risulta in alcun modo collimare con i dati di struttura richiesti dalla Suprema Corte (nei termini sopra ricordati) onde ritenere sussistente una “servitù apparente”, come tale suscettibile di essere acquisita mediante usucapione.
Ne consegue come una servitù di passaggio sino al terreno di cui alla particella n.
369, attuato mediante passaggio (anche) sul terreno di cui alla particella 370, non possa già in astratto essere oggetto di acquisto per usucapione, stante la contrarietà al disposto di cui all'art. 1061, 1° comma, c.c., trattandosi di servitù non apparente.
La conclusione che precede assorbe ogni altro rilievo, in particolare per quanto concerne la valutazione del contenuto delle deposizioni testimoniali invocate dall'odierno appellato.
4.6) Conclusivamente, dunque, per quanto l'appello incidentale avanzato dal sig. sia fondato su un piano astratto (quanto alla ravvisata sussistenza del vizio di CP_1
omessa pronuncia), lo stesso non può trovare accoglimento nel merito e deve pertanto essere respinto.
5) Con riferimento alla regolazione delle spese di lite occorre prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza, l'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016).
In questo senso deve quindi rilevarsi che, per effetto delle due sentenze rese nel presente grado di appello (la presente sentenza e la sentenza non definitiva n. 2371/2023):
- è stato accolto l'appello principale avanzato dal sig. (sia pure nei limiti e Pt_1
con le precisazioni sopra ricordate), con accoglimento parziale delle domande dello stesso respinte in prime cure, e reiezione della domanda Pt_1
riconvenzionale avanzata dal accolta in prime cure;
CP_1
- è stato respinto l'appello incidentale avanzato dal sig. con reiezione CP_1 dell'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dal stesso in prime cure;
CP_1
- non è stata modificata la statuizione di inammissibilità delle domande del sig. nei confronti della validità degli atti traslativi oggetto di causa, Pt_1
coinvolgenti le posizioni delle parti dichiarate contumaci nel presente grado di giudizio.
18 Le considerazioni che precedono comportano dunque l'individuazione quale parte soccombente, nei confronti del sig. del sig. con conseguente condanna di Pt_1 CP_1 quest'ultimo alla rifusione nei confronti del primo delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio (ivi comprese le spese di CTU, come già determinate in causa), che vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 383/2020 del Tribunale di Firenze, in CP_1
riforma ed integrazione della stessa, così provvede:
1) respinge l'appello incidentale avanzato da CP_1
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante CP_1 Parte_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante CP_1 Parte_1
le spese di CTU, come liquidate in corso di causa e nei limiti di quanto
[...]
concretamente sostenuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
19 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1925/2020
promossa da:
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
Simone Pistelli e Silvia Mariani, che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Paola CP_1
Colombini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
APPELLATI contumaci
avverso sentenza n. 383/2020 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “La difesa di letto il decreto in data 9 aprile Controparte_4
2024 del Presidente dottor Carlo Breggia, chiede che la causa sia trattenuta in decisione, avendo entrambe le parti già depositato le comparse conclusionali e le repliche ed essendo stata la causa rimessa sul ruolo con l'ordinanza del 15 novembre 2023 del
Presidente relatore estensore dottoressa Simonetta Afeltra, al solo scopo di verificare la notifica dell'appello incidentale agli appellati contumaci e . CP_2 CP_3
Per la parte appellata: “Reiterata la riserva di ricorso in Cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 2371/2023 depositata dalla Corte d'Appello adita il 21.11.2023, già manifestata nel predetto atto di integrazione del contraddittorio, nonché nella memoria di costituzione in giudizio del sottoscritto difensore, con le presenti note di trattazione scritta, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione risposta, nonché nell'atto di appello incidentale a firma degli avv.ti FR e
TT ER, da intendersi in questa sede integralmente riportate e ritrascritte, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 383/2020, depositata il 10 febbraio
2020, con la quale il Tribunale aveva così deciso: “Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara inammissibili le domande attoree volte ad: --- “accertare e dichiarare la nullità̀, l'assoluta invalidità̀ del contratto stipulato in data 16 dicembre
2002, repertorio n. 152834, tra , e , in Parte_2 CP_1 Controparte_5
parte qua, e in particolare nella parte in cui in esso si è disposta la cessione in proprietà̀ esclusiva a favore di della corte di cui è invece proprietario in via CP_1 esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore bene Parte_1
immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub 504; --- accertare e dichiarare la nullità̀, l'assoluta invalidità̀ della scrittura privata "atto ricognitivo e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al n. 1150/15 in data
13.2.2009, tra , , , in parte qua Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
e in particolare nella parte in cui si è riaffermata la proprietà̀ esclusiva e la pretesa
2 usucapione a favore di della corte di cui è invece proprietario in via CP_1 esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore bene Parte_1
immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504"; --- "accertare e dichiarare la ulteriore nullità, l'assoluta invalidità della scrittura privata "atto ricognitivo
e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al n. 1150/15 in data
13.2.2009, tra , , , in parte qua Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
e in particolare nella parte in cui si è prevista la cessione della servitù di passo pedonale
o carraio dipartentesi dalla ex Via delle Case Nuove ora Via del Piastrino, e diritti ad esso connessi, su parte della particella identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part.
370 di proprietà dell'attore secondo quanto tratteggiato sulla piantina all. Parte_1
"A" alla medesima scrittura privata"; --- "accertare e dichiarare l'inopponibilità all'attore del contenuto del contratto stipulato in data 16 dicembre 2002, Parte_1
repertorio n. 152834, tra , e , in parte qua Parte_2 CP_1 Controparte_5
e in particolare nella parte in cui si è disposta la cessione in proprietà esclusiva a favore di della corte di cui è invece proprietario in via esclusiva, ovvero CP_1 comproprietario per quota indivisa l'attore bene immobile identificato Parte_1
al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504"; --- "accertare e dichiarare
l'inopponibilità all'attore della scrittura privata "atto ricognitivo e Parte_1
integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al n. 1150/15 in data
13.2.2009, tra , , , in parte qua Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
e in particolare nella parte in cui si è prevista la cessione della servitù di passo pedonale
o carraio dipartentesi dalla ex Via delle Case Nuove ora Via del Piastrino, e diritti ad esso connessi, su parte della particella identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part.
370 di proprietà dell'attore secondo quanto tratteggiato sulla piantina all. Parte_1
"A" allegata alla medesima scrittura privata" per intervenuto giudicato esterno per tutto quanto detto in motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda attorea volta ad accertare il diritto di comproprietà del sig. sulla corte comune Parte_1
identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504, in virtù di usucapione per intervenuto giudicato esterno per tutto quanto detto in motivazione;
- rigetta la domanda attorea volta all'accertamento e declaratoria del diritto di proprietà esclusiva dell'attore sulla corte identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. Parte_1
504; - accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per CP_1
l'effetto, dichiara il medesimo proprietario esclusivo della corte descritta al N.C.E.U. del
Comune di Vinci a foglio 10, particella 367 sub. 504; - rigetta ogni altra domanda attorea per come proposta nei confronti del sig. per quanto osservato in motivazione;
- CP_1
rigetta la domanda attorea nei confronti delle convenute sigg.re e per CP_2 CP_3
3 quanto osservato in motivazione;
- le spese di lite di parte convenuta si liquidano CP_1 in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA, CPA, spese vive documentate stante le domande riconvenzionali nonché spese di CTP e si pongono tutte interamente a carico di parte attrice;
- le spese di lite di parte convenuta e si liquidano in CP_2 CP_3
€ 2.500,00 oltre spese generali, IVA, CPA da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU a carico definitivamente di parte attrice per come liquidate con separato decreto.
1.1) Il processo così deciso era stato instaurato dallo stesso che, con Pt_1
citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Firenze
– sez. distaccata di Empoli – le sigg.re CP_2 CP_3 Persona_1 nonché “impugnando” il contratto di compravendita stipulato in data CP_1
16/12/2002, rep. 152834, trascritto in data 13.1.2003, ed intercorso tra Parte_2
(rappresentato dalla procuratrice , e nella CP_2 CP_1 Controparte_5
parte in cui era stata disposta la cessione in proprietà esclusiva a favore di CP_1
della corte identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504, di cui assumeva la proprietà in via esclusiva, ovvero a tutto concedere comproprietario per quota indivisa.
1.2) e regolarmente costituite, avevano sollevato CP_2 CP_3
preliminarmente eccezione di pregiudizialità ex art. 337, 2° comma c.p.c., ai fini della sospensione del giudizio, in pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza n.
286/2010 del Tribunale di Firenze – sez. distaccata di Empoli – con la quale era stata riconosciuta in capo a la proprietà esclusiva della corte in questione, a CP_1 seguito dell'acquisto di cui all'atto Notaio 16.12.02 (n. 152834 Rep.) ed anche in Per_2 ragione dell'usucapione maturata in testa alle medesime ssig. sue danti causa, CP_6
Per_ giusto atto ricognitivo ed integrativo ai rogiti Notaio del 5.2.2009.
1.3) Si era costituito anche parimenti proponendo l'eccezione di CP_1
pregiudizialità ex art. 337, 2° comma c.p.c. ai fini della sospensione del giudizio in pendenza del procedimento di appello avverso la predetta sentenza 286/2010 del Tribunale di Firenze – sez. distaccata di Empoli e, nel merito, deducendo l'infondatezza delle domande attoree, date le risultanze documentali relative alla proprietà della corte di cui al subalterno 504 in capo ai propri danti causa ed alla circostanza che la domanda attorea relativa all'acquisto per intervenuta usucapione della comproprietà della medesima area risultava essere già stata rigettata in un precedente giudizio (per mancato assolvimento del relativo onere probatorio).
In ogni caso, aveva proposto a propria volta in via riconvenzionale CP_1 domanda per l'accertamento della proprietà esclusiva della corte descritta al N.C.E.U. del
Comune di Vinci a foglio 10, particella 367 sub. 504 anche per acquisto per usucapione.
4 1.4) Era invece rimasta contumace . Persona_1
1.5) Ritenuti insussistenti i requisiti per la sospensione del giudizio, la causa era poi stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ed ammissione di prove testimoniali, tra l'altro accertando il passaggio in giudicato della sopra menzionata sentenza di appello.
1.6) Il Tribunale era infine pervenuto alla statuizione sopra ricordata sulla scorta dei passaggi argomentativi che seguono.
A) nel presente giudizio, aveva impugnato il contratto di compravendita Pt_1
stipulato in data 16/12/2002 sul rilievo che a tale data, né (acquirente), né il CP_1
venditore (dante causa), erano ad alcun titolo proprietari, e tantomeno Parte_2
proprietari esclusivi, della porzione di terreno oggetto di causa, perché la sentenza n.
286/2010 del 16/9/2010 del Tribunale di Firenze – Sez. Distaccata di Empoli - che aveva riconosciuto il diritto di proprietà del sull'area, era stata impugnata presso la CP_1
Corte d'Appello di Firenze e dunque difettava ancora, a favore del medesimo convenuto l'accertamento e la declaratoria definitiva nei modi di legge della titolarità della CP_1
proprietà dell'area in questione.
Nel merito parte attrice aveva esposto che, diversamente da quanto indicato all'interno del contratto de quo, il bene in esso descritto - "resede sopracitato, a servizio dei subalterni 501, 502 e 503 raffigurato al N.C.E.U. del Comune di Vinci nell'elaborato planimetrico relativo all'intero fabbricato nel foglio di mappa 10 dalla particella 367 sub.
504" - doveva considerarsi quale bene di sua proprietà esclusiva od al più in comune con il convenuto ciò in quanto non era possibile desumere dai relativi titoli di proprietà, CP_1
neppure ante 2002, la prova certa ed incontrastata della proprietà esclusiva dell'area oggetto di causa in capo a quest'ultimo.
Secondo la prospettazione attorea, antecedentemente al 31.10.2002, il sub. 504 part. 367 del foglio di mappa 10, non era individuato perché “resede a comune” ovvero esso era stato venduto (quanto alla relativa quota di comproprietà) con atto di cessione di quote di comproprietà in data 24/8/1949 per notar rep. n. 2919 prot. 248 da Per_4
Per_
e a e e a Persona_5 Per_7 Persona_8 Controparte_7
A loro volta questi ultimi avevano ceduto la relativa titolarità dell'intero subalterno ad dante causa dell'attore, con atto di vendita per notar del Persona_9 Per_10
10/1/1971 rep. n. 59855 fasc. 5055.
In altri termini, si assumeva che soltanto con la variazione presentata ad opera dei in data 31.10.2002 n. 566635.1/2002, detta porzione d'immobile era stata CP_2
definitivamente identificata.
5 Quindi la vendita del resede (raffigurato al N.C.E.U. del Comune di Vinci nell'elaborato planimetrico relativo all'intero fabbricato nel foglio di mappa 10 dalla particella 367 sub. 504) era stata illegittimamente attuata dal contratto in data 16.12.2002, oggetto di impugnazione, dato che il bene predetto era stato alienato quale bene di proprietà esclusiva di , mentre risultava di proprietà esclusiva di Parte_2 [...]
oppure, al limite, in comune. Parte_1
Inoltre, la successiva scrittura privata in data 5.2.2009 (denominata "atto ricognitivo e integrativo") registrata in data 13.2.2009 ed avente come parti
[...]
(che, nella loro dichiarata qualità di eredi di Per_1 CP_2 CP_3
, dichiaravano e riconoscevano che con il contratto per notar del Parte_2 Per_2
16/12/2002 "si è inteso comunque cedere all'acquirente oltre ai diritti espressamente ivi indicati, anche tutti gli altri facenti capo alla parte venditrice come costituitisi per effetto del possesso pacifico e continuato ultraventennale ...ed in particolare senza escluderne alcuno - il diritto di proprietà sulla corte di cui al Foglio 10 particella 367 sub. 504, indicata anch'essa nell'allegata planimetria ...”) risultava parimenti inconferente e illegittima.
B) Nelle more del procedimento era intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1766/2017 (altresì passata in giudicato), emessa in un giudizio tra le stesse parti, promosso da contro nel cui ambito era stata CP_1 Parte_1
reclamata la proprietà della corte sub 504 e segnatamente:
- sulla base proprio del contratto di compravendita stipulato in data CP_1
16/12/2002 nonché a titolo di usucapione;
- solo per usucapione. Pt_1
La statuizione della Corte di Appello aveva riguardato proprio l'interpretazione del contratto di compravendita stipulato in data 16.12.2002 tra , e Parte_2 CP_1
tanto che era stato affermato come, con tale atto, “... non Controparte_5 Parte_2
ha venduto la proprietà esclusiva della particella sub 504, bensì solo i diritti di comproprietà della stessa, quali derivanti dal trasferimento delle particelle di subalterni
501,502 e 503, ma non esaurienti il complesso degli stessi diritti di comproprietà” (pag. 7) Per_ nonché l'atto ricognitivo Notaio del 5.2.2009 (scrittura privata registrata ad Empoli al n. 1150/15 in data 13.2.2009), tra , tra Persona_1 CP_2 CP_3
, al quale non era stata data rilevanza al fine Persona_1 CP_2 CP_3 di richiamare la successione nel possesso di cui all'art. 1146 cc, comma 2 (pag. 6).
Tale delibazione - secondo il Tribunale - precludeva, proprio con riferimento alla valenza nel presente giudizio del contratto di compravendita stipulato in data 16/12/2002 tra , e nonché dell'atto ricognitivo Notaio Parte_2 CP_1 Controparte_5
6 Per_ del 5/2/2009, una sua diversa valutazione/interpretazione stante l'effetto del
“giudicato esterno”.
Inoltre, la Corte di Appello aveva statuito anche in merito alle domande proposte dalle parti nel medesimo giudizio (in via diretta da ed in via riconvenzionale da CP_1
volte all'accertamento dell'acquisto per usucapione della Corte di cui al sub 504, Pt_1
rigettandole entrambe in quanto non provate, con la conseguenza che era precluso nel presente giudizio il riesame della stessa questione.
Quindi l'intervenuto giudicato esterno impediva di valutare alcune delle domande proposte dall'attore e segnatamente quelle dirette a veder dichiarato invalido/nullo/annullabile/ o comunque a lui non opponibile sia il contratto stipulato in data 16 dicembre 2002 (repertorio n. 152834, tra , e Parte_2 CP_1
Per_
) sia che l'atto ricognitivo Notaio del 5/2/2009, onde ritrascriveva Controparte_5
le domande attoree che riteneva coperte da giudicato esterno:
“-accertare e dichiarare la nullità, l'assoluta invalidità del contratto stipulato in data 16 dicembre 2002, repertorio n. 152834, tra , e Parte_2 CP_1 CP_5
, in parte qua, e in particolare nella parte in cui in esso si è disposta la cessione in
[...]
proprietà esclusiva a favore di della corte di cui è invece proprietario in CP_1 via esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore bene Parte_1
immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub 504;
“accertare e dichiarare la nullità, l'assoluta invalidità della scrittura privata "atto ricognitivo e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al n.
1150/15 in data 13.2.2009, tra , , , Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
in parte qua e in particolare nella parte in cui si è riaffermata la proprietà
[...]
esclusiva e la pretesa usucapione a favore di della corte di cui è invece CP_1 proprietario in via esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore
[...]
bene immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. Parte_1
504";
"accertare e dichiarare la ulteriore nullità, l'assoluta invalidità della scrittura privata
"atto ricognitivo e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad Empoli al
n. 1150/15 in data 13.2.2009, tra , , , Persona_1 CP_2 CP_3 CP_1
in parte qua e in particolare nella parte in cui si è prevista la cessione della servitù
[...]
di passo pedonale o carraio dipartentesi dalla ex Via delle Case Nuove ora Via del
Piastrino, e diritti ad esso connessi, su parte della particella identificata al N.C.E.U. di
Vinci al Fg. 10 part. 370 di proprietà dell'attore secondo quanto Parte_1
tratteggiato sulla piantina all. "A" alla medesima scrittura privata"; "accertare e dichiarare l'inopponibilità all'attore del contenuto del contratto Parte_1
7 stipulato in data 16 dicembre 2002, repertorio n. 152834, tra , Parte_2 CP_1
e , in parte qua e in particolare nella parte in cui si è disposta la
[...] Controparte_5
cessione in proprietà esclusiva a favore di della corte di cui è invece CP_1 proprietario in via esclusiva, ovvero comproprietario per quota indivisa l'attore
[...]
bene immobile identificato al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. Parte_1
504";
"accertare e dichiarare l'inopponibilità all'attore della scrittura Parte_1
privata "atto ricognitivo e integrativo" stipulata in data 5 febbraio 2009 registrata ad
Empoli al n. 1150/15 in data 13.2.2009, tra , , Persona_1 CP_2 CP_3
, in parte qua e in particolare nella parte in cui si è prevista la
[...] CP_1
cessione della servitù di passo pedonale o carraio dipartentesi dalla ex Via delle Case
Nuove ora Via del Piastrino, e diritti ad esso connessi, su parte della particella identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 370 di proprietà dell'attore Parte_1
secondo quanto tratteggiato sulla piantina all. "A" allegata alla medesima scrittura privata"); oltre alle domande volte accertamento dell'acquisizione del diritto di usucapione.
C) Diversamente però si doveva ragionare quanto alla domanda attorea volta all'accertamento del diritto di proprietà esclusiva e/o di comproprietà di Parte_1
sulla corte identificata al N.C.E.U. di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504 nonché alla contrapposta domanda riconvenzionale proposta dal volta all'accertamento del CP_1
diritto di proprietà esclusiva sulla medesima area, che non potevano ritenersi coperte da giudicato.
Nella fattispecie si doveva infatti escludere che l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1766/17 della Corte di Appello di Firenze, quanto all'assenza di titolarità della proprietà esclusiva della corte per come emergente dalla interpretazione del contratto di compravendita stipulato in data 16/12/2002 postulasse logicamente e necessariamente l'impossibilità di accertare l'esistenza del diritto di proprietà (o di parte attrice o di parte convenuta) sulla base di documentazione non sottoposta al vaglio né del giudice di primo grado, né di quello di secondo grado.
Di qui la necessità di accertare l'effettiva proprietà del bene oggetto di causa.
D) Sulla scorta delle risultanze dell'espletata CTU, risultava documentalmente ricostruibile che il subalterno 504 della Particella 367 era stato costituito catastalmente a seguito della denuncia N° 56635.1/2002 del 31.10.2002 prot. 387027, presentata da in variazione del subalterno 500, a sua volta costituito con denuncia di Parte_2
variazione N° 15065.1/2002 prot. n° 319209 e traente origine dal subalterno 4 della particella 367.
8 Antecedentemente al citato atto Notaio del 16.12.2002, il compendio Per_2
immobiliare di cui la corte era una parte risultava catastalmente rappresentato al foglio 10 dalla particella 367 ed era costituito da quattro unità immobiliari così identificate:
- particella 367 sub 1 unita alla particella 369 intestata al NCEU a;
CP_8
- particella 367 sub 4 intestata al NCEU a;
Parte_2
- particella 367 sub 8 unita alla particella 366, intestata al NCEU a Parte_1
[...]
- particella 367 sub 10 intestata al NCT a (nuda proprietà) e CP_1 CP_9
(usufrutto).
[...]
Pertanto, il CTU esaminando gli atti di provenienza alle parti in lite ed ai loro danti causa, relativi al fabbricato insistente sulla particella 367 del foglio 10, intervenuti antecedentemente all'Atto Notaio del 16.12.2002, aveva appurato che “Dalla Per_2
valutazione degli atti di provenienza attinenti le unità immobiliari costituenti il fabbricato rappresentato nella particella 367, come sopra richiamati, emergono le seguenti considerazioni in ordine alla effettiva proprietà della corte in parola, antecedentemente
l'atto Notaio del 16/12/2002: - con atto notaio del 27/09/1912 rep 1386 Per_2 Per_11
fasc 1014, al dante causa proprietà perviene, fra gli altri, il particellare 527 che, CP_2
individuato nella sezione L del catasto storico su cui è stato sovrapposta la mappa catastale attuale, evidenzia la corrispondenza con la maggior consistenza della corte oggetto di vertenza (cfr. All. 9 mappa catasto storico sezione L); - nelle originarie planimetrie catastali relative alle porzioni oggi di proprietà ed Parte_1 all'epoca pervenute in primo luogo a e successivamente a Persona_12 Per_9
con atto Notaio del 1967 e con atto Notaio del 1971 (cfr. All. 10
[...] Per_10 Per_10
planimetrie catastali propr. , la porzione confinante con la proprietà e Pt_1 Pt_1 corrispondente alla corte oggetto di vertenza è indicata come proprietà “ ; - CP_2
nella denuncia di successione legittima di apertasi al 02.08.1973 e Persona_13
registrata ad Empoli il 31.12.1973 sia nella descrizione che nella planimetria allegata, è individuata chiaramente la porzione oggetto di vertenza, indicata come “corte” ed “orto”
(Cfr.: All. 11 denuncia di successione ). Per quanto sopra evidenziato, si Persona_13
ritiene che la proprietà della corte oggetto di vertenza, appaia riconducibile alla
Per proprietà per Notaio del 1912 e per denuncia di successione CP_2 Per_11
legittima di , mentre non si trova riscontro della corte medesima negli atti di Persona_13
provenienza che fanno capo alla proprietà . Pt_1
E) Pertanto, il Tribunale aveva:
− rigettato la domanda attorea volta all'accertamento e declaratoria del diritto di proprietà esclusiva dell'attore sulla corte identificata al N.C.E.U. Parte_1
9 di Vinci al Fg. 10 part. 367 sub. 504 e accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta dal volta a “dichiarare il convenuto CP_1 CP_1
proprietario esclusivo della corte descritta al N.C.E.U. del Comune di Vinci
[...]
a foglio 10, particella 367 sub. 504”;
− rigettato ogni altra domanda attorea proposta nei confronti del stante CP_1
l'odierno accertamento del diritto di proprietà della corte in suo favore, così come la domanda risarcitoria per come proposta da parte attrice nei confronti delle stante l'odierno accertamento del diritto di proprietà della corte in favore CP_2
del mentre riteneva assorbita ogni altra domanda riconvenzionale CP_1
proposta in via subordinata da parte convenuta CP_1
2) ha interposto appello per i motivi di seguito illustrati. Parte_1
2.1) Con il primo motivo di gravame ha censurato la sentenza perché, aderendo acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, aveva interpretato in modo erroneo un atto di provenienza del 1912 dei danti causa di e quindi aveva CP_1
attribuito un significato ultroneo a planimetrie che non avevano la funzione di identificare i confini e la proprietà del subalterno 504 e aveva attribuito valore accertativo della proprietà nei confronti dei terzi estranei a una denunzia di successione, senza riconoscere il dovuto significato giuridico ad altri elementi documentali, regolarmente offerti in comunicazione, che supportavano invece la natura “a comune” della corte, rappresentata dal subalterno 504 . Peraltro se il particellare 527 trasferito con l'atto costituiva la Per_11
“maggior parte” della corte oggetto di vertenza, ciò significava oggettivamente che c'era almeno una “diversa parte” della corte che non era stata trasferita (almeno: non con quell'atto) ai cioè ai danti causa di Inoltre, la sovrapposizione CP_2 CP_1
della mappa catastale con il Catasto Storico utilizzata dal consulente tecnico di ufficio come allegato 9 evidenziava proprio che il particellare 527 aveva un confine posto a diversi metri dal fabbricato, mentre la parte di corte adiacente al fabbricato (oggetto di causa) era rappresentata dal particellare 536. In conclusione, ed in sintesi, l'appellante sosteneva che – a fronte dei dati emergenti dalla documentazione catastale risalente nel tempo e dei vari atti di provenienza, che conducevano a individuare come di “proprietà comune” ai vari proprietari delle unità immobiliari che componevano il fabbricato, la corte e il passo ad esso adiacente – fosse stata avviata, nel 2002 in modo conclamato, un'operazione diretta alla appropriazione da parte di della porzione della Parte_2 corte oggetto di causa. Tale operazione, una volta esclusa l'acquisizione in proprietà per effetto di “usucapione”, non era però supportata da alcun valido titolo di acquisto e si rivelava pertanto come unilaterale ed illegittima. Onde chiedeva la riforma della sentenza in favore della proprietà “a comune” della corte adiacente al fabbricato .
10 2.2) Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza in quanto il
Tribunale era caduto in errore con riferimento al perimetro del giudicato. Essendo stato dedotto da come primo titolo d'acquisto della proprietà esclusiva l'atto del CP_1
Notaio , ma essendo stata contestata in quel primo giudizio la legittimazione dei Per_2
suoi danti causa al trasferimento della piena proprietà della porzione di corte, anche il tema relativo all'accertamento dei diritti acquisiti per quella linea avrebbe dovuto essere coperto dall'autorità di cosa giudicata, non potendosi certamente ritenere che restasse comunque possibile ripetere l'accertamento in un diverso giudizio (con nuovi documenti e nuove prove). A tutto concedere, l'accertamento della proprietà esclusiva (e non pro- quota) del subalterno 504 in capo a avrebbe potuto essere effettuato in CP_1 questo giudizio, solo allegando un titolo di acquisto “diverso ed ulteriore” rispetto a quelli già dedotti e valutati nel giudizio precedente e (ovviamente) diverso anche da quelli che
(come i titoli che avevano legittimato la proprietà alla vendita per atto del Notaio CP_2
del 2002) erano comunque necessariamente confluiti nella valutazione oggetto Per_2
del precedente giudizio, rappresentandone il necessario antecedente logico –giuridico dell'atto del 2002. In conseguenza, chiedeva la riforma anche per violazione degli Per_2
art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nella misura in cui aveva accertato (comunque, in modo erroneo) la proprietà esclusiva di sulla porzione di corte identificata dal CP_1
subalterno 504, sulla base di titoli che erano stati dedotti o che avrebbero dovuto essere dedotti (e provati) all'interno del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1766/2017 della
Corte d'Appello di Firenze.
2.3) Con memoria ritualmente depositata si è costituito che ha CP_1
resistito all'appello principale ed ha proposto appello incidentale per “omessa pronuncia” dato che in primo grado egli aveva anche avanzato domanda riconvenzionale per essere dichiarato titolare e proprietario anche della servitù di passo, pedonale e carrabile, sul terreno descritto al N.C.E.U. del Comune di Vinci a foglio 10, particella 370 di proprietà dell'appellante, nel percorso risultante dal tratteggio di cui alla planimetria allegata sub. A)
Per_ alla scrittura privata ricognitiva Notaio 5.2.09, per intervenuta usucapione maturata in testa ai suoi danti causa e successiva cessione con atto Notaio 16.12.02 e con la Per_2
suindicata scrittura ricognitiva, unendo il proprio possesso a quello dei suoi danti causa, il tutto per come suffragato dalle prove per testi.
2.4) La causa è stata quindi trattenuta una prima volta in decisione, con ordinanza in data 13.3.2023, previa sostituzione dell'udienza dell'8.3.2023 con il deposito di note scritte e con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
3) Con sentenza non definitiva n. 2371/2023, depositata in data 19.11.2023, la
Corte ha esposto preliminarmente come fosse suscettibile di analisi esclusivamente
11 l'appello principale, stante l'omessa notifica dell'appello incidentale alle parti non costituite, rilevando altresì come la sentenza n. 1766/2017 della Corte d'Appello avesse ritenuto che non ha venduto la proprietà esclusiva della particella sub Parte_2
504, bensì solo i diritti di comproprietà della stessa, quali derivanti dal trasferimento delle particelle di subalterni 501,502 e 503, ma non esaurienti il complesso degli stessi diritti di comproprietà” (pag. 7), con statuizione cui la sentenza impugnata aveva espressamente attribuito la valenza di giudicato esterno: per l'effetto, in sede di impugnazione, il aveva ridotto la propria domanda, invocando esclusivamente la Pt_1 qualità di comproprietario (l'altro essendo il sulla “corte comune identificata al CP_1
N.C.E.U. di Vinci al F. 10 particella 367 subalterno 504”, con condanna alla restituzione in favore di del compossesso della predetta “corte comune”.”. Parte_1
3.1) Ciò premesso, nella predetta sentenza non definitiva la Corte ha ritenuto non condivisibile l'approccio interpretativo del giudice di prime cure secondo cui il giudicato determinato dalla sentenza 1766/2017 della Corte d'Appello di Firenze consentisse comunque di procedere a valutare l'esistenza o meno del diritto di proprietà del o Pt_1 del sulla corte in questione, “sulla base di documentazione non sottoposta al CP_1 vaglio né del giudice di primo grado né di quello di secondo grado”.
In proposito, è stato infatti esposto che “Si deve dissentire dalle affermazioni della difesa del e ancor prima della sentenza. Invero, il secondo motivo è già fondato CP_1
proprio sotto questo aspetto perché si intende dilatare la portata della locuzione utilizzata dalla SC in tema di “ accertamento così compiuto…”. Come ritenuto da Cass.
04/08/2022, n.24290 “secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo
(Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, n. 41895 e giurisprudenza ivi citata). L'autorità del giudicato copre, ai sensi dell'art. 2909 c.c., tanto il dedotto che il deducibile in relazione alla situazione, di fatto e di diritto, accertata nel giudicato. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non rileva ad escludere l'autorità del giudicato la diversità dei documenti prodotti e delle prove assunte nella controversia che abbia ad oggetto questioni su cui sia già intervenuto il giudicato.” Inoltre Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1682 del 18/02/1991 con riferimento alle preclusioni a seguito del passaggio
12 in giudicato della sentenza avente ad oggetto l'accertamento negativo di un diritto per difetto di prova ha stabilito chiaramente che “L'ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto "allo stato". Da ciò consegue che l'accertamento dell'inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti.”.
3.2) La Corte ha dunque esposto che “Già sotto tale profilo la prima sentenza deve essere riformata perché deve essere accolto il secondo motivo di appello laddove chiede la riforma “nella misura in cui ha accertato (comunque, in modo erroneo) la proprietà esclusiva di sulla porzione di corte identificata dal subalterno 504, sulla CP_1
base di titoli che erano stati dedotti o che avrebbero dovuto essere dedotti (e provati) all'interno del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1766/2017 della Corte d'Appello di
Firenze” . Ne consegue che deve essere depennata ed esclusa dalla sentenza gravata la seguente statuizione “- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
e, per l'effetto, dichiara il medesimo proprietario esclusivo della corte CP_1 descritta al N.C.E.U. del Comune di Vinci a foglio 10, particella 367 sub. 504”.”.
3.3) Una volta esclusa la proprietà “esclusiva” in capo al la Corte ha CP_1
ritenuto necessario valutare se, ed in quali termini, sussistesse una “comproprietà” del resede, ed in capo a chi, con ciò determinandosi la necessità di analizzare il primo motivo di gravame e, per l'effetto, di approfondire la situazione concernente i “... particellari 536
e 527 da cui sarebbe derivata la part. 367 sub 504, dato che l'appellante ritiene che il sub
504 discenda dal particellare 536 del Catasto Storico mentre l'appellato ritiene CP_1
che discenda dal particellare 527 dello stesso Catasto e sostiene che il numero 536 non può indicare il resede in questione, ma altro e diverso bene”.
All'esito di tale disamina, la Corte ha dunque ritenuto (in accoglimento del primo motivo di gravame) che “...deve essere dichiarato il diritto di comproprietà di Parte_1
sulla corte comune identificata al N.C.E.U. di Vinci al F. 10 particella 367
[...]
subalterno 504, con condanna alla restituzione in favore di del Parte_1 compossesso della predetta corte comune, oltre alla necessità della trascrizione”.
3.4) La Corte ha poi rilevato la necessità di rimettere la causa sul ruolo in quanto parte appellata aveva proposto appello incidentale, senza che ne constasse tuttavia CP_1
l'intervenuta notifica alle parti non costituite sigg.re ed agli eredi, CP_2
impersonalmente, di (tutte parti, peraltro, che dovevano essere dichiarate Persona_1
contumaci).
13 3.5) Con la sentenza non definitiva predetta è stato dunque reso il seguente dispositivo: “La Corte d'Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, solo sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
e degli appellati contumaci e , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, collettivamente e impersonalmente, avverso la sentenza del CP_10
Tribunale di Firenze n. 383/2020 depositata il 10 febbraio 2020, così provvede: 1) dichiara la contumacia di e , CP_2 CP_3 CP_10
; 2)in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della
[...]
sentenza gravata: --- a) tenuto conto del giudicato di cui alla sentenza n. 1766/2017 della
Corte d'Appello di Firenze, depenna ed esclude dalla sentenza gravata n. 383/2020 del
10.2.2020 la seguente statuizione “- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per l'effetto, dichiara il medesimo proprietario esclusivo della CP_1 corte descritta al N.C.E.U. del Comune di Vinci a foglio 10, particella 367 sub. 504”; ---
b) dichiara invece l'esistenza del diritto di comproprietà di sulla corte Parte_1
comune identificata al N.C.E.U. di Vinci al F. 10 particella 367 subalterno 504, con condanna alla restituzione in favore di del compossesso della predetta Parte_1
corte comune e con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione della presente sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità; 3) rimette la causa sul ruolo ai fini del vaglio dell'appello incidentale, previa notifica dello stesso alle parti contumaci;
4) spese al definitivo”.
3.5) Rimessa la causa sul ruolo ed effettuata rituale notifica, nei confronti delle parti contumaci, dell'appello incidentale proposto dal la causa è stata poi CP_1
nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 28.5.2024, previa sostituzione dell'udienza del 15.5.2024 con il deposito di note scritte e con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
4) La ricostruzione dello sviluppo del contenzioso in esame evidenzia dunque come il residuo oggetto del presente giudizio di appello attenga, unicamente, all'appello incidentale proposto dal sig. CP_1
4.1) In questo senso si ricorda come, nel contesto di tale gravame incidentale, il abbia esposto: CP_1
− di aver “...avanzato domanda riconvenzionale per essere dichiarato titolare e proprietario della servitù di passo, pedonale e carrabile, sul terreno descritto al
N.C.E.U. del Comune di Vinci a foglio 10, particella 370 di proprietà dell'appellante, nel percorso risultante dal tratteggio di cui alla planimetria
Per_ allegata sub. A) alla scrittura privata ricognitiva Notaio 5.2.09 (doc. n. 2
14 allegato alla comparsa di risposta in 1° grado), per intervenuta usucapione maturata in testa ai suoi danti causa e successiva cessione con atto Notaio
16.12.02 e con la suindicata scrittura ricognitiva, unendo il proprio Per_2 possesso a quello dei suoi danti causa”;
− che “Tale domanda non è stata oggetto del giudizio concluso con la sentenza di
Codesta Corte n. 1766/17 talché il Tribunale non poteva dichiararla inammissibile per asserito “giudicato esterno”.”;
− che “Tale domanda è fondata e va pertanto decisa, sussistendo, sotto tal profilo, violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 112 c.p.c. secondo cui il Giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda”;
− che la fondatezza della domanda in questione era apprezzabile in forza dei riscontri emergenti dall'istruttoria espletata in prime cure e, in particolare, dalle deposizioni dei testi , , , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
, e . Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
4.2) Il ha dato atto dell'oggettiva omissione di pronuncia sul punto, da Pt_1
parte del Tribunale di Firenze, rilevando tuttavia come la domanda in questione doveva comunque ritenersi infondata.
4.3) In proposito va immediatamente rilevato come sia effettivamente dato ravvisare un'omissione di pronuncia sulla domanda in questione, emergendo nitidamente che:
− il sig. ha avanzato domanda riconvenzionale volta all'accertamento CP_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sopra ricordata
(circostanza espressamente ricordata dallo stesso Tribunale di Firenze nell'epigrafe della sentenza impugnata, ove risultano indicate le domande del predetto sig. tra cui, appunto, quella in oggetto); CP_1
− il Tribunale di Firenze non ha statuito sul punto.
4.4) La riscontrata violazione dell'art. 112 c.p.c. determina, trattandosi di omessa pronuncia attinente a domanda di merito, la nullità della sentenza sotto il profilo in questione (cfr, tra tante, Cass. 13716 del 5.7.2016).
Tale nullità, peraltro, non comporta che la causa vada rimessa in prime imponendo invece, unicamente, di statuire nel presente grado di giudizio sulla domanda la cui valutazione è stata omessa.
Preso dunque atto della fondatezza, sotto il profilo in esame, del gravame incidentale in analisi, deve quindi procedersi a valutare il merito della domanda riconvenzionale di usucapione sopra ricordata.
4.5) La domanda non è suscettibile di accoglimento.
15 4.5.1) In proposito deve anzitutto rilevarsi come il abbia fondato tale CP_1
domanda allegando (nella comparsa di costituzione e risposta in prime cure) che:
Per_
• nella già menzionata scrittura privata ricognitiva per atto Notaio del
5.2.2009, risultava indicato che al terreno raffigurato alla particella 369 del foglio
10 (di proprietà del per averlo acquistato da nel 2002, con CP_1 Parte_2
atto ai rogiti Notaio , di Vinci) “...si accedeva anche con mezzi Persona_15
agricoli con passo pedonale e carraio dipartentesi dalla ex via delle Case Nuove ora via Piastrino, passo che è esistito da tempo immemorabile e che è stato quindi ceduto con le stesse modalità di esercizio con cui veniva in precedenza esercitato”
e che il relativo tracciato era da individuarsi nel percorso che “...risulta con tratteggio nella planimetria che viene allegata a questo atto sotto “A”.”;
• detto passaggio era sempre stato utilizzato, per ben oltre venti anni antecedenti all'acquisto del terreno da parte del sia ad opera di (e dei CP_1 Persona_13
suoi familiari) che di (dante causa del e dei suoi familiari;
Parte_2 CP_1
• il passo era sempre stato esercitato sia a piedi che con mezzi agricoli, al fine di raggiungere un fabbricato presente da tempo immemorabile sul terreno di cui alla predetta particella 369.
Null'altro risulta poi specificato sul punto nel contesto della prima memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c., mentre nella seconda memoria dimessa ai sensi di tale norma è stata chiesta l'ammissione di prova per testi su capitoli finalizzati a dimostrare l'effettività di tale passaggio (così i capitoli nn. 1 e 2), dimettendo anche documentazione catastale e fotografica a supporto.
4.5.2) Sul punto va immediatamente rilevato come la scrittura ricognitiva sopra ricordata non abbia, sostanzialmente, alcun rilievo ai fini della decisione da assumere nella presente causa.
Va infatti evidenziato come l'atto in questione non abbia alcun riferimento alla cessione di un diritto di servitù già sorto (e, trattandosi di servitù di passaggio indicata come acquisita per usucapione, sarebbe stata in effetti necessaria a tal fine una statuizione giurisdizionale, mai da alcuno menzionata) ma solo all'attestazione di un precedente passaggio esercitato (anche) sul terreno di cui alla particella 370 per accedere a quello di cui alla particella 369.
Ne consegue che la scrittura stessa non risulta svolgere alcuna funzione aggiuntiva
– sul piano del diritto – rispetto al disposto dell'art. 1146, 2° comma, c.c. (trattandosi di accessione nel possesso, operata da parte dell'acquirente a titolo particolare in quello già esercitato dal proprio dante causa).
16 In punto di fatto, invece, ed ove intesa quale elemento documentale in grado di fornire dimostrazione dell'effettiva esistenza del passaggio in questione e dell'immemorabile possesso in tal modo esercitato, la scrittura predetta assume il mero valore di atto scritto proveniente da terzi, con valenza di argomento di prova da sottoporre ad un vaglio istruttorio correlato a tutte le altre risultanze probatorie disponibili.
4.5.3) Ciò stabilito deve quindi ricordarsi come l'art. 1061, 1° comma, c.c., stabilisca che le servitù non apparenti non possono acquistarsi (per quanto qui interessa) per usucapione.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è poi da lungo tempo attestata nel senso che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (così Cass. 11834 del 6.5.2021; nello stesso tenore argomentativo cfr Cass. 7004 del 17.3.2017, Cass. 13238 del 31.5.2010, Cass. 2994 del 17.2.2004, Cass. 11254 del
17.12.1996).
4.5.3.1) In tale prospettiva ermeneutica va quindi osservato come, già a livello di allegazione, non risultino individuabili le opere permanenti destinate all'esercizio della servitù oggetto della domanda del sig. CP_1
Nulla è infatti dedotto sul punto in comparsa di costituzione e risposta in prime cure, così come nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e nei capitoli di prova già in precedenza ricordati.
Dunque, già sulla base della stessa prospettazione dell'odierno appellato, non risultano sussistere opere permanenti oggettivamente destinate all'esercizio della servitù di passaggio in questione: a fondamento del proprio dedotto acquisto per usucapione di tali servitù, in effetti, il sig. ha dedotto unicamente il proprio passaggio e quello dei CP_1
propri danti causa.
Nulla, parimenti, risulta del resto indicato al riguardo anche nei capitoli di prova ammessi e, correlativamente, nulla è stato riferito al riguardo dai testi escussi (e menzionati nel gravame incidentale dal sig. . CP_1
17 La documentazione fotografica dimessa dallo stesso (in allegato alla CP_1
seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.), infine, non evidenzia l'esistenza di alcuna opera valorizzabile ai fini predetti (né, si ripete, risulta comunque allegato che tali fotografie avrebbero avuto una siffatta attitudine probatoria).
4.5.3.2) Tale contesto, già a livello di allegazione e tantomeno a livello di risultanze istruttorie, non risulta in alcun modo collimare con i dati di struttura richiesti dalla Suprema Corte (nei termini sopra ricordati) onde ritenere sussistente una “servitù apparente”, come tale suscettibile di essere acquisita mediante usucapione.
Ne consegue come una servitù di passaggio sino al terreno di cui alla particella n.
369, attuato mediante passaggio (anche) sul terreno di cui alla particella 370, non possa già in astratto essere oggetto di acquisto per usucapione, stante la contrarietà al disposto di cui all'art. 1061, 1° comma, c.c., trattandosi di servitù non apparente.
La conclusione che precede assorbe ogni altro rilievo, in particolare per quanto concerne la valutazione del contenuto delle deposizioni testimoniali invocate dall'odierno appellato.
4.6) Conclusivamente, dunque, per quanto l'appello incidentale avanzato dal sig. sia fondato su un piano astratto (quanto alla ravvisata sussistenza del vizio di CP_1
omessa pronuncia), lo stesso non può trovare accoglimento nel merito e deve pertanto essere respinto.
5) Con riferimento alla regolazione delle spese di lite occorre prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza, l'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016).
In questo senso deve quindi rilevarsi che, per effetto delle due sentenze rese nel presente grado di appello (la presente sentenza e la sentenza non definitiva n. 2371/2023):
- è stato accolto l'appello principale avanzato dal sig. (sia pure nei limiti e Pt_1
con le precisazioni sopra ricordate), con accoglimento parziale delle domande dello stesso respinte in prime cure, e reiezione della domanda Pt_1
riconvenzionale avanzata dal accolta in prime cure;
CP_1
- è stato respinto l'appello incidentale avanzato dal sig. con reiezione CP_1 dell'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dal stesso in prime cure;
CP_1
- non è stata modificata la statuizione di inammissibilità delle domande del sig. nei confronti della validità degli atti traslativi oggetto di causa, Pt_1
coinvolgenti le posizioni delle parti dichiarate contumaci nel presente grado di giudizio.
18 Le considerazioni che precedono comportano dunque l'individuazione quale parte soccombente, nei confronti del sig. del sig. con conseguente condanna di Pt_1 CP_1 quest'ultimo alla rifusione nei confronti del primo delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio (ivi comprese le spese di CTU, come già determinate in causa), che vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 383/2020 del Tribunale di Firenze, in CP_1
riforma ed integrazione della stessa, così provvede:
1) respinge l'appello incidentale avanzato da CP_1
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante CP_1 Parte_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante CP_1 Parte_1
le spese di CTU, come liquidate in corso di causa e nei limiti di quanto
[...]
concretamente sostenuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
19 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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