Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 10438
CASS
Sentenza 19 aprile 2023

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Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 10438
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10438
Data del deposito : 19 aprile 2023

Testo completo